Sentenze e passaggio in giudicato ed esecutività
Per le sentenze il legislatore ha scisso il momento in cui le sentenze hanno efficacia esecutiva )e, quindi, possono essere usate per iniziare l'esecuzione forzata) dal momento in cui la sentenza passa in giudicato (cioè non è più contestabile).
Di solito, la sentenza è immediatamente esecutiva, mentre il passaggio in giudicato si ha solo quando sono esauriti tutti i mezzi di impugnazioni (o la sentenza non è stata impugnata). Ovviamente, il creditore che inizia un'esecuzione forzata sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo, ma non passato in giudicato, si assume il rischio dell'eventuale riforma del titolo in sede di gravame.
Occorre valutare se, ed entro quali limiti, è possibile applicare tali principi al decreto ingiuntivo.
Decreto ingiuntivo ed esecutività
Una volta che il decreto ingiuntivo (non esecutivo) viene emesso il creditore deve notificarlo al debitore il quale ha la possibilità di proporre opposizione al medesimo decreto ingiuntivo.
Se non è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo il creditore può chiedere che il decreto ingiuntivo sia dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc, il giudice verificata la regolarità della notifica ne dichiara l'esecutività, in questo modo può essere iniziata l'esecuzione forzata previa notifica del titolo esecutivo e del precetto. Il debitore è abilitato a proporre opposizione all'esecuzione.
Quando, invece, il decreto ingiuntivo è concesso immediatamente esecutivo, il creditore può notificare al debitore: a) un decreto ingiuntivo semplice onde far decorrere il termine dell'opposizione; b) un decreto ingiuntivo esecutivo e il precetto, in questa ipotesi il debitore può proporre l'opposizione all'esecuzione e/o opposizione al decreto ingiuntivo (in entrambe le sedi può chiedere l'eventuale sospensione del decreto ingiuntivo).
Passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo
In caso di decreto ingiuntivo non esecutivo per individuare il momento del passaggio in giudicato è opportuno ricordare la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
In presenza di un decreto ingiuntivo (concesso) provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, a norma dell'art. 642 c.p.c., il procedimento è identico, quindi, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell'attività giurisdizionale di cui all'art. 647 c.p.c., e, di conseguenza, l'attività ex art. 647 cpc è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria.
E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato, infatti, la sentenza viene pronunciata nel contraddittorio delle parti.
Passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e fallimento
L'operatività di tale ricostruzione diventa chiara in sede fallimentare infatti, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 I.fall.
E' del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non è equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento.
Cass., civ. sez. I, del 31 luglio 2019, n. 20665