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Passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (veicoli): principi generali

Arriva una cartella esattoriale (per una multa) o un atto di citazione per un incidente stradale relativo ad un veicolo venduto anni prima come provare di non essere più il proprietario? Quale è la funzione del PRA? la procura a vendere elimina la responsabilità del proprietario? e la circolazione del veicolo con targa c.d. prova?
A cura di Paolo Giuliano
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Neve nella città di Roma

Quando ci si occupa di incidenti stradali o della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli sono numerosi i problemi in cui ci si imbatte, ora, lungi dal voler (e poter) affrontare tutte le problematiche,  in questo articolo si cercherà di analizzare alcuni aspetti, come quello relativo all'identificazione del reale proprietario del veicolo e alla funzione del registro pubblico automobilistico (PRA), la procura a vendere o l’influenza che può avere sulla proprietà e sulla responsabilità civile la circolazione del veicolo con la c.d. targhe prova.

Partendo dall’identificazione del proprietario del veicolo, può capitare (anzi capita anche spesso) che un dato soggetto si veda recapitare un atto di citazione (o una cartella esattoriale) relativo ad un veicolo venduto anni prima e solo dopo tale comunicazione scopre che l’acquirente, pur essendosi impegnato a effettuare la trascrizione dell’acquisto al PRA, non ha mai eseguito tale adempimento, (soprattutto per i costi che tale registrazione comporta non “valutati o quantificati” al momento della vendita del bene), di conseguenza, i registri automobilistici non sono aggiornati e riportano ancora il  nome del vecchio proprietario anche se è intervenuta la vendita dell’autoveicolo.

In questa situazione occorre affrontare due problemi: il primo è quello di comprendere se le risultanze del PRA sono elemento idoneo a provare la proprietà del veicolo, il secondo è come riuscire a dimostrare di aver venduto il veicolo.

Proprietà del veicolo. Il motivo alla base dell’esigenza di individuare il reale proprietario del veicolo può essere facilmente individuato (come espressamente indicato anche dalla stessa Cassazione del 22602/2009) nell’esigenza di evitare che lo stesso sinistro sia risarcito più volte da “diversi” convenuti (i vari proprietari del veicolo) dal medesimo attore (presunto danneggiato).

Per individuare il reale proprietario occorre coordinare diverso principi.

Principio generale in materia processuale è che l’onere di fornire la prova della proprietà del veicolo è dell’attore (sia questo il proprietario del veicolo danneggiato in un incidente stradale, sia questo il comune che richiede il pagamento di una multa), ma le risultanze del PRA non sono prova della proprietà del veicolo, poiché, nulla esclude che il veicolo sia stato venduto e il passaggio di proprietà non sia stato trascritto al PRA.

Per risolvere la questione occorre fare riferimento al codice civile e titolo della proprietà (cioè elemento che prova la proprietà) è il contratto di vendita-acquisto del veicolo, questo perché secondo il codice civile nei contratti consensuali (come è il contratto di vendita di un autoveicolo) la proprietà del bene passa all’acquirente al momento del perfezionamento del contratto (il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta di vendita) e per il perfezionamento del contratto non è necessaria la sua iscrizione al PRA.

Il PRA ha solo la funzione di rendere l’acquisto opponibile ai “terzi”, cioè regola il conflitto che può sorgere tra più acquirenti del medesimo bene (veicolo) aventi il medesimo dante causa (in poche parole la trascrizione dell’acquisto della vendita nel PRA serve a evitare che il venditore possa vendere lo stesso veicolo a più persone).

Sul punto a conferma di quanto detto è intervenuta la Cassazione sez. III del 26 ottobre 2009 n. 22602 la quale ha stabilito che “Sarebbe stato preciso onere dell’attore, secondo i principi generali in materia, dare la dimostrazione della proprietà della vettura al momento dell'incidente. La certificazione del PRA non dimostra affatto la proprietà del veicolo, trattandosi di documento che contiene notizie che debbono essere comunque verificate dal cittadino con idonea documentazione probatoria. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19599 del 2004) secondo la quale: “Posto che la trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510) è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore, le risultanze del predetto registro hanno un valore di presunzione semplice in ordine alla efficacia e alla validità dell'atto traslativo, che può essere vinta con ogni mezzo di prova”. Continua la Cass. sez. III del 26 ottobre 2009 n. 22602 “il giudice avrebbe dovuto accertare – anche a mezzo di prova testimoniale – se effettivamente alla data del 4 dicembre 2000 la A. fosse già proprietaria del veicolo, tenendo conto del fatto che comunque era a carico della attrice fornire la prova della proprietà”.

Prova della vendita. Anche se il PRA non costituisce prova della proprietà l’ex proprietario del veicolo deve, comunque, fornire documentazione idonea a sostegno delle proprie affermazioni (e dopo anni è difficile recuperare il materiale necessario) a tal fine è opportuno conservare una copia (anche una semplice fotocopia) del certificato di proprietà firmato, (ove il trasferimento del veicolo è avvenuto tramite notaio) è utile richiedere al notaio un estratto del repertorio da cui risulta la data della vendita. Conviene anche farsi rilasciare una dichiarazione del compratore con cui si impegna a procedere alla trascrizione della vendita presso il Pra, si tratta di un ulteriore elemento a propria tutela posto che le spese (comprese quelle per la trascrizione al PRA) spettano e sono a carico (ex lege) dell'acquirente. Tutto questo è necessario solo dopo che il “guaio” si è verificato (cioè dopo aver ricevuto un atto di citazione o una cartella esattoriale o una multa per un veicolo venduto anni prima).

In realtà sarebbe opportuno che la questione non sorga e per raggiungere tale risultato è necessario che il venditore del veicolo verifichi che il passaggio di proprietà risulti al PRA, in altri termini, il venditore del veicolo deve essere parte diligente e non deve dare per scontato che sia stato effettuato tale adempimento. Solo in questo modo può porsi al riparo da future brutte sorprese. Nel caso in cui il venditore scoprisse che il passaggio di proprietà non è stato trascritto, ha due strade per tutelarsi, trascrivere la vendita del veicolo al PRA (richiedendo poi al compratore il costo della pratica al compratore) oppure può citare in giudizio il compratore per accertare la vendita del veicolo e far condannare il compratore ad eseguire la trascrizione del passaggio di proprietà.

Procura a vendere. Una pratica diffusa è quella con cui il proprietario rilascia alla concessionaria una procura a vendere l’autoveicolo. È opportuno sottolineare che la procura non è equiparabile alla vendita, la stipula di una procura conferisce solo il potere di agire in nome e per conto del rappresentato, (ma non trasferisce la proprietà del veicolo), e con il mero conferimento di una procura a vendere, fino alla vendita vera e propria, il proprietario rimane sempre e solo l’unico proprietario e l’unico responsabile del veicolo.

Titolarità targa prova. Altra complicazione si può avere nel caso in cui il proprietario lascia in deposito al concessionario il veicolo e il concessionario circoli con il veicolo (anche solo a fini dimostrativi) apponendovi la c.d. targa prova.

La targa prova non incide sulla proprietà del veicolo, ma incide solo sulla responsabilità in caso di sinistro. Infatti, la circolazione del veicolo con la targa prova esclude il proprietario e l’assicurazione da quest’ultimo stipulata da qualsiasi problema in caso di sinistro. Quando un veicolo circola con la targa prova, litisconsorti necessari nel procedimento diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da un sinistro che vede coinvolto un veicolo che circola con la targa prova sono solo il titolare della targa prova e l’assicurazione della targa prova.

Principi codificati dalla Cassazione civ. sez. III, del 18 aprile 2005 n. 8009 la quale ha affermato che “In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi dell’art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n. 990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.(C.p.c., art. 102; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art 23). (Cass 2332/92).” Questo perché la targa prova ha carattere speciale e prevale sulla targa normale, di fatto,  sostituendola (Trib. Roma 4.4.1989; Trib. Verona 16.9.1987).

Il motivo di questa peculiarità è data dal fatto che la targa prova può essere trasferita da veicolo a veicolo, ex art 2 D.p.r. 24 novembre 2001 n. 474 “Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima.” Questo comporta che l’obbligo dell’assicurazione  è adempiuto mediante la stipula di una polizza avente ad oggetto la targa prova e non il veicolo. La polizza a copertura della targa prova, quindi, assicura qualsiasi veicolo in circolazione su cui è apposta la targa prova.

Proprio a tal fine l’art. 9 del regolamento di esecuzione della l. 24.12.1969, n. 990, d.p.r., 24.11.1970, n. 973, (oggi art. 10 del Regolamento ISVAP del 6 febbraio 2008 n. 13 in G.U. del 15 febbraio 2008 n. 35) stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica, ovvero di dimostrazione per la vendita, debbano essere assicurati mediante la stipulazione di una particolare polizza sulla targa di prova, con la quale viene coperto il rischio di qualsiasi veicolo che circoli con quella targa speciale, la quale è trasferibile da mezzo a mezzo ( C. civ., 9.7.1996, n. 6246; C. civ., 25.2.1992, n. 2332; C. civ., 11.4.1991, n. 3816; C. civ., 9.11.1990, n. 10785; C. civ., 16.10.1987, n. 7646).

È evidente che l’assicurazione r.c.a. della targa prova non copre la responsabilità del proprietario o dei soggetti a lui equiparati di cui all' art. 2054 c.c., 3° comma, bensì il titolare della targa prova o il c.d. rischio d’impresa. Dunque, nel momento in cui si appone la targa di prova, si intende volontariamente escludere dal rischio derivante dalla circolazione del veicolo il proprietario del veicolo e la società con cui quest'ultimo ha concluso il contratto di assicurazione (Fioravanti, Brevi note sulla opponibilità da parte dell'assicuratore al terzo danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria, in RGCT, 1984, 693 ss).

Questo comporta che in caso di sinistro devono essere citati solo il titolare della targa prova e la compagnia assicuratrice della targa prova.

L’intestatario della targa prova può essere facilmente individuato mediante una semplice richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Quando un veicolo circola con la targa prova provoca dei danni gli unici legittimati passivi a cui bisogna rivolgersi per il risarcimento dei danni sono solo il titolare della targa prova e l’assicurazione della targa prova, poiché, come si è già detto,  la peculiarità dei veicoli che circolano con targa prova è data dal fatto che la targa prova può essere trasferita da veicolo a veicolo ex art. 66 comma 5 Cds.

Identico principio viene applicato nell’ipotesi inversa, in cui è il veicolo con targa prova ad aver subito danni e a dover iniziare una causa per il risarcimento come è stato confermato dal Giudice di Pace di Caserta con sentenza del 06 ottobre 2008 il quale ha stabilito che “la domanda attrice va dichiarata improcedibile, invero la raccomandata inviata dall’attore alla assicurazione non costituisce prova dell’avvenuta osservanza del precetto di cui agli art. 145 e 148 del D.Lgs 209/2005. Infatti, nel caso di veicolo con targa prova, danneggiato in un sinistro stradale, l’azione risarcitoria spetta al possessore titolare della stessa targa prova, danneggiato, mentre è preclusa all’effettivo proprietario del veicolo, titolare della nomale targa, poiché l’azione di cui alla disciplina del citato D. Lsg. 209/05, non può essere proposta nei confronti del proprio assicuratore, ma solo nei confronti dell’assicurazione del titolare della targa prova”.

Quando un veicolo circola con la targa prova le denunce cautelative o le richieste di risarcimento vanno fatte solo al titolare della targa prova e all’assicurazione della targa prova, ove, non venissero effettuate o ove venissero effettuate al proprietario sono da considerarsi inutili, e determinano che mancano completamente i presupposti e le condizioni per iniziare un procedimento di risarcimento danni da incidente automobilistico come previsto dal codice delle assicurazioni.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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