Decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444
Il decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 introduce delle disposizioni dirette a imporre dei limiti inderogabili per la densità, altezza e distanza tra i fabbricati; tali disposizioni sono destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.
Le pareti finestrate ex art. 9 del Decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444
L'art. 9 del dm 1444/1968 fa riferimento alle pareti finestrate, occorre comprendere a quale tipologia di apertura del muro si riferisce il termine parete finestrata, infatti, le aperture in un muro (una facciata di un edificio) possono essere di tre tipi: a) luci (dirette solo a far passare aria e luce senza possibilità di affaccio sul fondo del vicino); b) finestre che danno luce e aria e la possibilità di affaccio (solo diretto) c) i balconi che danno aria e luce e che offrono la possibilità di affaccio diretto e laterale).
Sicuramente per applicare il DM del 1968 n. 1444 lungo una delle pareti frontistanti debbano aprirsi delle finestre intese quali vedute.
L'interpretazione della norma non può essere ridotta solo alle finestre, in quanto a connotare come finestrata una parete è anche la presenza di balconi, e ciò in quanto trattasi di manufatti che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.
Infatti, posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni a determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute (di qualsiasi genere e non anche alle luci) la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio art. 9 del d.nn. n. 1444 del 1968 non si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre (che consentono delle vedute), ma anche alle vedute rientranti nei balconi che consentono la veduta (infatti per i balconi si hanno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo),
Quindi, devono intendersi per "pareti finestrate", non solo le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l'illegittimo avvicinamento).
Una sola finestra o più finestre
Va osservato che ai fini dell'osservanza delle distanze legali (ex DM n. 1444/1968) l'obbligo del rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano, quando uno dei due abbia una parete finestrata.
Di conseguenza non è legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi.
Ai fini dell'applicazione del DM 1444/1969 è del tutto irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra, atteso che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestre dell'uno non è possibile la veduta sull'altro perché la "ratio" di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti.
Ai fini dell'applicazione della norma in esame è sufficiente che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, sicchè il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre (in quanto, si ripete, la "ratio" della norma non è la tutela della riservatezza, bensì la tutela della salubrità e sicurezza), per cui la medesima norma va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti.
Abbattimento o arretramento
In tema di violazione delle distanze legali, non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell'ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla "causa petendi", intesa come l'insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa.
Cass., civ. sez. II, del 19 febbraio 2019, n. 4834