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Pagamento del debito dell’azienda conferita in una società

Cassazione 5.7.2019 n 18070 Il conferimento di un’azienda in una società costituisce una cessione d’azienda; è onere di chi voglia far valere i crediti contro l’acquirente dell’azienda di provare anche l’iscrizione nei libri contabili del debito; ma il conferimento dell’azienda nel capitale sociale può riguardare non solo i debiti iscritti, ma anche tutti quelli anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili.
A cura di Paolo Giuliano
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L'azienda

L'azienda (2555 cc) è l'insieme dei beni destinati dall'imprenditore (singolo o collettivo) all'esercizio dell'impresa.

L'azienda non è un insieme di beni che riamane stabile nel corso del tempo, ma è un insieme  di beni che  subisce incrementi (per l'evolversi dell'attività commerciale) e decrementi (per il naturale deterioramento dei beni destinati all'uso commerciale).

Questo naturale evolversi dell'azienda si nota in alcune norme relative alla cessione dell'azienda.

La cessione dell'azienda

L'azienda può essere trasferita e, ovviamente, nel contratto di cessione dell'azienda dovranno essere indicati i beni che compongono l'azienda (proprio per individuare il complesso dei beni che compongono l'azienda al momento della cessione) i debiti relativi all'azienda e i crediti relativi all'azienda (esistenti al momento del trasferimento dell'azienda).

Cessione dell'azienda e sorte dei contratti, crediti e debiti dell'azienda ceduta

Il legislatore ha previsto due norme particolari che regolano la sorte dei debiti e dei crediti dell'azienda se questa viene ceduta, si tratta degli articoli  2558,  2559 , 2560 cc.

Per quanto riguarda i contratti in essere relativi all'azienda è previsto dall'art. 2558 cc che  l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale

Per quanto riguarda i crediti dell'azienda, l'art. 2559 cc prevede che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1264), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda i debiti dell'azienda l'art. 2560 cc prevede che l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Qyuindi il cedente l'azienda non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento dell'azienda  (senza il consenso dei creditori), mentre l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti dell'azienda acquistata (e sorti prima del trasferimento) se tali debiti risultano nei registri contabili obbligatori del venditore.

Il legislatore non spiega se la responsabilità dell'acquinre per i debiti sorti prima della cessione dell'azienda si attiva solo se i debiti sono presenti nei libri obbligatori (e non nel contratto di cessione dell'azienda) oppure è sufficiente che siano indicati nel contratto di cessione di azienda, per far scattare la responsabilità dell'acquirente l'azienda.

Conferimento dell'azienda in una società

L'azienda può anche essere conferita in una società (al momento della costituzione della stessa e/o al momento di un aumento del capitale sociale)

Il conferimento dell'azienda in una società pone due problemi. a) occorre identificare la natura giuridica del conferimento di azienda, b) occorre chiedersi se le norme relative (ad esempio) ai debiti dell'azienda previste per la cessione della stessa si applicano anche in caso di conferimento dell'azienda in una società

La natura giuridica del conferimento di azienda in una società

Il conferimento di un'azienda commerciale nel capitale sociale di una società di capitali costituisce una cessione d'azienda, e ad essa sono applicabili gli articoli 2558 e 2560 c.c.

Di conseguenza  è onere di chi vuole far valere i crediti contro l'acquirente dell'azienda di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche l'iscrizione nei libri contabili.

Responsabilità dei debiti inerenti l'azienda conferita in una società anche se non iscritti nei libri obbligatori

Questi principi non risolvono una diversa questione se l'unico modo per poter chiedere all'acquirente dell'azienda il pagamento dei debiti aziendali già esistenti prima della cessione è quello della loro iscrizione nei libri contabili obbligatori  oppure se è possibile con patto espresso inserito nel contratto di cessione imporre all'acquirente il pagamento dei debiti inerenti l'azienda anche se non iscritti nel libri contabili obbligatori (una sorta di accollo del debito).

Se è vero che l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti aziendali se iscritti nei libri obbligatori, è ance vero che nulla esclude che  il conferimento nel capitale sociale dell'azienda abbia riguardato non solo i debiti iscritti, ma anche tutti quelli "riferibili ad una data anteriore a quella" della cessione, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture contabili, realizzando un patto che amplia la porta della responsabilità dell'acquirente simile all'accollo del debito.

Pertanto, per effetto della calusola espressamente contenuta nell'atto di conferimento, in caso di conferimtno la società (acuirente)  diventa titolare dei debiti aziendali anche non iscritti, divenendo così titolare dal lato passivo delle relative obbligazioni.

L'eventuale mancata annotazione, nelle scritture contabili dell'impresa individuale (che ha conferito la'zienda nella società),  del debito del venditore verso il terzo creditore, non ha impedito la successione – al momento del cofnerimento –  nel lato passivo dell'obbligazione, in virtù del principio,  secondo cui la società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima.

Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda.

Cass., civ. sez. III, del 5 luglio 2019, n. 18070

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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