Diverse esecuzioni forzate
Il creditore ha il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
Corollario di tale diritto è dal principio per il quale il creditore, per la soddisfazione del proprio credito, può avvalersi congiuntamente dei differenti mezzi di espropriazione previsti dall'ordinamento (espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare) e anche promuovere varie procedure esecutive del medesimo tipo su beni diversi.
Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il ricorso a plurime espropriazioni potrebbe, però, risultare eccessivamente gravoso per il debitore e superfluo per l'effettiva tutela delle ragioni creditorie, sicché l'art. 483 cod. proc. civ. costituisce un limite alla facoltà riconosciuta al creditore, qualora il cumulo dei mezzi di espropriazione si riveli eccessivo.
Si ha cumulo dei mezzi di espropriazione quando contemporaneamente si pongano in essere contro lo stesso debitore più processi esecutivi di tipo diverso (cumulo eterogeneo) ; se si tratta, invece, di procedure dello stesso tipo, si ha il cosiddetto "cumulo omogeneo" in relazione al quale è comunque applicabile (secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza) il disposto dell'art. 483 cod. proc. civ.
Tutela del debitore in presenza di un cumulo dei mezzi di esecuzioni
L'art. 483 cpc prevede che in presenza di un cumulo dei mezzi di esecuzione su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Pur non potendosi inquadrare la reazione del debitore nelle opposizioni esecutive ex artt. 615 o 617 c pc la disciplina dell'art. 483 cpc è totalmente nell'alveo del processo esecutivo: l'istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse (o al giudice dell'espropriazione immobiliare nell'ipotesi prevista dal comma 2).
Nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducono l'esecutato a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni concretamente aggrediti; sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (atto finale del sub procedimento), impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.
Da quale momento è possibile contestare il cumulo dei mezzi di esecuzione
Il cumulo dei mezzi di esecuzione può essere contestato dal debitore sicuramente dopo l'inizio dell'esecuzione forzata, resta da valutare se il cumulo dei mezzi di esecuzione può essere contestato prima dell'inizio dell'esecuzione forzata (ad esempio si potrebbe pensare alla presenza di un'ordinanza di assegnazione di un pignoramento presso terzi dopo la quale il creditore preavvisa il debitore dell'inizio di una nuova esecuzione forzata).
In questo specifica ipotesi occorre valutare se è possibile contestare il cumulo prima dell'inizio dell'esecuzione e se un'ordinanza di assegnazione preclude ulteriori esecuzioni.
Contestazione del cumulo dei mezzi di esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione
Con riguardo alla problematica ("estensione" della regola sottesa all'art. 483 cpc ad una fase anteriore all'inizio dell'espropriazione), si osserva che sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo.
Anche prima dell'inizio dell'espropriazione forzata il debitore può far valere eventuali condotte abusive del creditore che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione del credito.
Ordinanza di assegnazione e contestazione del comulo dei mezzi di esecuzione
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.»
Quindi, l'ordinanza di assegnazione non ha natura satisfattiva del credito del creditore.
Inoltre, nessuna efficacia "sospensiva" – intesa come preclusiva del diritto del creditore di avviare ulteriori procedure esecutive in pendenza dei pagamenti del terzo assegnato – può riconoscersi all'ordinanza ex art. 553 cpc, salvo e non in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito.
Posto che, per regola, «l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito» per poter reputare, in via di eccezione, illegittima la condotta del creditore, il giudice di merito è tenuto a vagliare scrupolosamente le ragioni addotte a giustificazione della reiterata iniziativa esecutiva minacciata.
Se in base al principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione, l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sé, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sé la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, tuttavia, intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto anche della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria.
Nel contesto dell'espropriazione forzata ordinaria lo strumento preposto a tale doglianza è l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc.
Cass., civ. sez. V, del 17 aprile 2019, n. 10668