Gli effetti della sentenza verso i terzi
Dall'art. 2909 cc (secondo il quale la sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) possono essere desunti due principi: a) la sentenza passata in giudicato non è più contestabile dalle parti (e dai loro successori a titolo particolare o universale inter vivos o mortis causa), corollario di questo principio è la rilevabilità d'ufficio del giudicato interno o esterno (c.d. eccezione di giudicato); b) la sentenza non è opponibile ai terzi (cioè persone diverse dalle parti e dai loro successori o aventi causa).
Sulla differenza tra passaggio in giudicato e esecutività della sentenza si rinvia.
Le tutele offerte al terzo contro la sentenza emessa tra altre parti
Tutto questo, però, non esclude che una sentenza possa incidere (in senso negativo) verso un terzo, infatti l'ordinamento prevede due modalità di tutela per il terzo: a) l'art. 404 cpc "un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti"; b) l'art. 619 cpc "il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione".
L'applicabilità dell'art. 619 cpc ai diversi tipi di esecuzione
Prima di affrontare il tema delle differenze tra 404 cpc (opposizione di terzo ordinaria) e 619 cpc (opposizione del terzo all'esecuzione) occorre valutare se l'art. 619 cpc è un rimedio di carattere generale applicabile ad ogni tipo di esecuzione oppure si applica solo a determinate forme di esecuzione.
Nell'espropriazione forzata (generica) la direzione dell'azione esecutiva è soggettiva (in quanto occorre principalmente individuare l'obbligato inadempiente, e quindi "specificare", mediante il pignoramento, l'oggetto dell'azione stessa, così concretizzando la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., in quanto il debitore risponde fino a quel momento con qualsiasi bene gli appartenga),
Nell'esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell'azione è oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene. Nell'esecuzione in forma specifica (come l'esecuzione per consegna o rilascio) c'è coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato ad esecuzione. Questo esclude, in linea di massima, che l'esecuzione possa attingere i beni di un terzo.
Anche in presenza di queste differenze si ritiene che l'opposizione di terzo all'esecuzione è istituto applicabile anche all'esecuzione in forma specifica e non solo a quella per espropriazione (esecuzione forzata generica), nonostante il tenore letterale dell'art. 619 cpc.
Questo, però, non risolve il problema relativo alle differenze tra 404 cpc e 619 cpc. Infatti, il terzo che si affermi pregiudicato dall'esecuzione per consegna o rilascio in forza di sentenza resa inter alios, può reagire in sede giudiziaria optando tra l'opposizione ordinaria, ex art. 404, comma 1 cpc e l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc.
Pregiudizio astratto e concreto e l'opposizione del terzo ex art. 404 cpc e 619 cpc
Occorre osservare che il pregiudizio al terzo derivante da una sentenza passata in giudicato può derivare immediatamente dalla medesima sentenza, ma potrebbe essere solo un pregiudizio teorico o astratto, in base al disposto dell'art. 2909 cc, ma il pregiudizio al terzo potrebbe essere concreto e reale se la sentenza che pregiudica il terzo viene messa in esecuzione.
Il pregiudizio concreto può colpire il terzo (c.d. "danno da esecuzione") nel momento in cui sussiste l'attuazione (spontanea o coattiva) del comando giudiziale che impone al soccombente un comportamento incompatibile con il diritto autonomo del terzo.
Se si considera questo aspetto (pregiudizio concreto o astratto) si comincia anche a comprendere i due rimedi previsti a favore del terzo ex art. 404 cpc e 619 cpc.
Diversi effetti tra 404 cpc e 619 cpc
L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è un mezzo di impugnazione straordinario, dato cioè anche riguardo a sentenza divenuta definitiva, tendente ad eliminare – o quantomeno rendere inopponibile – una statuizione resa inter alios, (astrattamente idonea a pregiudicare un terzo stante l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. tra le sole parti del giudizio, i loro eredi ed aventi causa).
Con l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, cpc il terzo può ottenere l'eliminazione del pregiudizio, o meglio della sua fonte: la sentenza resa inter alios (la tutela fornita al terzo è molto incisiva, poiché può al giudice dell'impugnazione la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ai sensi dell'art. 407 c.p.c., qualora dall'esecuzione possa derivare un grave ed irreparabile danno).
L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., invece, ha come funzione tipica quella di sottrarre il bene all'azione esecutiva in quanto di proprietà dell'opponente, ovvero in quanto comunque oggetto di un diritto di godimento del terzo, autonomo e prevalente rispetto a quello dell'esecutante.
Diverso ambito di applicazione tra 404 cpc e 619 cpc
L'opposizione ex 619 cpc non è volta a mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo (titolo che, in caso di accoglimento dell'opposizione stessa, resterebbe intatto e pienamente utilizzabile dall'esecutante in altro procedimento), bensì ad escludere quel determinato bene dall'espropriazione o dall'esecuzione specifica, così come avviata e proseguita.
In altre parole, con l'opposizione ex art. 619 c.p.c. il terzo può lamentare il pregiudizio derivante non già dalla sentenza azionata, bensì dallo svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto, che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di esecuzione, e non contro quelli contenuti nel titolo.
Se questa è, quindi, l'essenza del rimedio in discorso, è evidente che l'opponente non potrà servirsene per contestare il contenuto del titolo giudiziale, poiché, in tal modo, l'opposizione di terzo all'esecuzione finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua natura e funzione, sia col c.d. principio dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretesi vizi della sentenza azionata.
Ambito di applicabilità tra 404 cpc e 619 cpc
Ecco, quindi, che ai fini dell'individuazione della linea di confine tra l'opposizione ex art. 404 e quella ex art. 619 c.p.c. si può dire che
- la prima sarà proponibile quando il terzo si affermi pregiudicato dalla statuizione giudiziale azionata in executivis,
- mentre la seconda lo sarà quando il terzo assuma che il pregiudizio gli derivi da un errore compiuto nel processo esecutivo: o per essere stato pignorato un bene non appartenente al debitore, ma ad esso opponente, ovvero (nell'esecuzione diretta) per essere stato appreso un bene dallo stesso opponente legittimamente posseduto o detenuto, e di cui chieda dichiararsi il diritto di continuare a farlo.
Di conseguenza, «nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.
Cass. civ. sez. III del 20 marzo 2017 n 7041