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Opposizione all’ordinanza ingiunzione ex legge del 24.11.1981 n 689

Cassazione 30.7.2018 n. 20072 ha affermato che la mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza relativo alì’opposizione ad una ordinanza ingiunzione ex legge 24.11.1981 del 689 dove esser fatto valere come motivo di impugnazione ex art.161 cpc. E l’art. 327 cpc il quale prevede per l’impugnazione un termine dalla pubblicazione della sentenza trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto un errore in procedendo che investe di nullità la sentenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione ex legge n 689 del 24.11.1981

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2001 dal 6.10.2011 (data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo) i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art.22 della Legge n.689/1981 sono regolati dal rito del lavoro.

Costituzione del ricorrente e notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria

I ricorrenti si costituiscono depositando il ricorso introduttivo innanzi il Giudice di Pace: è infatti con il deposito di questo atto che la parte ricorrente si costituisce in giudizio, in quanto la successiva fase della notifica dell'atto con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza (che nel rito speciale previsto per l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni viene svolta a cura della cancelleria) attiene piuttosto alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Sul piano logico, la conferma di quanto precede deriva dalla considerazione che nel rito disciplinato dagli artt.409 e ss. c.p.c. non è prevista una norma corrispondente a quella di cui all'art.165 c.p.c., non potendosi neanche ipotizzare la mancata costituzione del ricorrente, proprio per il fatto che questi si costituisce nel momento stesso in cui deposita il ricorso (a differenza di quanto accade nei giudizi introdotti con citazione, per i quali la costituzione dell'attore avviene invece, dopo la notifica dell'atto introduttivo al convenuto, con il deposito in cancelleria di detto atto).

Ricorso e non citazione

Ne deriva che i giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione vanno introdotti, sia in primo che in secondo grado, con ricorso e non con citazione.

L'introduzione del giudizio con citazione non comporta l'automatica nullità dell'atto introduttivo, a condizione però che nel termine previsto per l'esercizio dell'azione in primo grado, ovvero per l'impugnazione nel caso di appello, sia perfezionato il deposito della citazione presso la cancelleria del giudice adìto.

La questione è stata già esaminata da questa Corte tanto con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro (Cass. Sez. U, Sentenza n.2714 del 14/03/1991, Rv. 471263, sempre confermata; da ultimo, cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.27343 del 29/12/2016, Rv.642324 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.21671 del 19/09/2017, Rv.645711) che anche con riguardo all'appello avverso la sentenza che decide l'opposizione a sanzione amministrativa. In particolare, la sentenza delle S.U. n.2907 del 10/02/2014 (Rv. 629584) ha chiarito che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2011 l'appello avverso detta sentenza va proposto con ricorso.

Costituzione del ricorrente e notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria

I ricorrenti si costituiscono depositando il ricorso introduttivo innanzi il Giudice di Pace: è infatti con il deposito di questo atto che la parte ricorrente si costituisce in giudizio, in quanto la successiva fase della notifica dell'atto con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza (che nel rito speciale previsto per l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni viene svolta a cura della cancelleria) attiene piuttosto alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Sul piano logico, la conferma di quanto precede deriva dalla considerazione che nel rito disciplinato dagli artt.409 e ss. c.p.c. non è prevista una norma corrispondente a quella di cui all'art.165 c.p.c., non potendosi neanche ipotizzare la mancata costituzione del ricorrente, proprio per il fatto che questi si costituisce nel momento stesso in cui deposita il ricorso (a differenza di quanto accade nei giudizi introdotti con citazione, per i quali la costituzione dell'attore avviene invece, dopo la notifica dell'atto introduttivo al convenuto, con il deposito in cancelleria di detto atto).

Mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a cura della cancelleria

La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza  è una ipotesi di nullità della sentenza di prime cure, ma detto vizio deve essere proposto come motivo di appello ex art.161 c.p.c. in quanto la parte, regolarmente costituita mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice a quo, avrebbe potuto e dovuto diligentemente attivarsi per conoscere gli sviluppi del procedimento.

Mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e passaggio in giudicato della sentenza

Da quanto precede deriva che il vizio relativo alla mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e del  pedissequo decreto doveva esser fatto valere dall'appellante come motivo di impugnazione, nel rispetto del precetto di cui all'art.161 c.p.c.

Infatti l'art. 327, primo comma cpc, il quale prevede la decadenza della impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, è espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nel caso in cui sia (tardivamente) dedotto un error in procedendo che investe di nullità la sentenza che si intende impugnare, senza che possa trovare applicazione in via analogica la disposizione del secondo comma dello stesso art. 327 cpc, concernente la parte contumace che dimostri di non aver conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cpc. Detto regime manifestamente non si pone in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, non sussistendo alcuna violazione di esso, attesa la disponibilità dei relativi mezzi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.11264 del 30/07/2002, Rv.556422; conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n.15262 del 12/07/2011, Rv.619137).

Cass., civ. sez. II, del 30 luglio 2018, n. 20072

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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