Il deposito dei documenti al momento dell'opposizione dello stato del passivo
L'art. 99 della legge fallimentare stabilisce che il ricorso contro lo stato del passivo deve contenere a pena di decadenza l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
La sanzione prevista per tale omissione è la decadenza.
Dalla lettura della norma, però, non è chiaro se è imposto (o meno) al creditore opponente l'onere di (ri)depositare (di nuovo) i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo e dunque contenuti nel fascicolo di parte.
Tesi del doppio deposito necessario
Una ricostruzione ritiene che il creditore avrebbe l'onere di riprodurre i documenti nel giudizio di opposizione allo stato del passivo, risulta evidente che tale tesi optando per un'interpretazione estensiva della decadenza (che imporrebbe quindi al creditore non solo l'onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo)
Tale ricostruzione viene attenuta stabilendo che in assenza del nuovo deposito dei documenti di parte, ma in presenza di deposito di documenti diversi il tribunale non dovrà dichiarare (automaticamente) l'improcedibilità dell'opposizione ma dovrà verificare se i documenti eventualmente prodotti dal creditore sono o meno idonei a dimostrare la sussistenza del credito vantato.
Tesi della mera elencazione e della richiesta di acquisizione
Un'altra ricostruzione, pur riconoscendo che sussiste, da un lato, un onere per il creditore di depositare nuovamente i documenti nel procedimento di opposizione allo stato passivo e che sussiste, dall'altro, una preclusione per il tribunale di acquisirli d'ufficio, ha escluso che il creditore incorra nella decadenza nell'ipotesi in cui sia dato ravvisare, nel ricorso in opposizione, la concomitanza di due condizioni
- e cioè che il creditore abbia specificamente indicato i documenti posti a fondamento dell'opposizione (con formula non di stile ed in modo da non lasciare dubbi sulla loro identità)
- e contestualmente abbia formulato istanza di acquisizione dei documenti richiamati.
Deposito telematico e tesi della mera elencazione
Una diversa ricostruzione che tende a privilegiare solo la mera elencazione, si basa du una diversa interpretazione dell'art. 99 della legge fallimentare e delle nuove modalità formazione e deposito telematico dei documenti e dei fascicoli.
L'art. 99 della legge fallimentare lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione.
L'art. 99, comma 2, n. 4 legge fall vuole imporre al creditore l'obbligo di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilità di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli già prodotti ed indicati nell'atto introduttivo.
Se questa è la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi è ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore: l'imposizione dell'onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti già depositati.
Del resto, soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.
Tutto quanto sopra detto è perfettamente coerente con il nuovo sistema di deposito delle domande di ammissione al passivo ed alla conseguente formazione del fascicolo d'ufficio.
Secondo la nuova disciplina, infatti, la presentazione della domanda di ammissione al passivo avviene mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e deve essere accompagnata dalla trasmissione, secondo le stesse modalità, dei documenti dimostrativi del diritto del creditore (art. 93, commi 2 e 6, legge fall.).
Quindi, l'art. 99, comma 2, n. 4, allorchè fa riferimento ai "documenti prodotti" dal creditore, va adesso coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono più la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la trasmissione dei documenti alla Pec del curatore (che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame).
La locuzione contenuta nell'art. 99, comma 2, n. 4 legge fall. deve -in definitiva- intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo Pec al curatore.
Ne consegue che, una volta trasmesso alla Pec del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura (interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo),
Il documento probatorio, dunque, una volta "depositato" dal creditore, entra a far parte dell'unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso è destinato ad essere necessariamente acquisito – alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d'ufficio- nella sfera cognitiva del giudice dell'impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.
Cass. civ. sez. I del 18 maggio 2017 n 12548