La natura del processo esecutivo
Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – bensì come una successione di sub procedimenti, cioè il processo esecutivo si presenta strutturato in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi.
Le contestazioni nel processo esecutivo
Le contestazioni che possono essere sollevate nel processo esecutivo sono di due tipi:
a) è possibile contestare il diritto del creditore ad iniziare e/o a proseguire l'esecuzione forzata (ad esempio il creditore è giù stato pagato oppure è inesistente il titolo esecutivo, oppure il bene pignorato non è del debitore o non si eredi del debitore ecc.), in queste ipotesi la contestazione incide sullo scopo finale dell'esecuzione forzata, impedendo la vendita dei beni pignorati e il soddisfacimento del creditore;
b) è possibile contestare la regolarità (formale) di alcuni atti, senza che tali contestazioni influenzano lo scopo finale dell'esecuzione forzata: la vendita dei beni pignorati e il soddisfacimento del creditore.
Termini entro cui proporre l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
La diversità astratta tra le due tipologie di opposizioni si riflette anche sulla diversa disciplina processuale applicabile 615 e 617 cpc.
Sui termini di decadenza è opportuno sottolineare che quando la contestazione riguarda un atto depositato mediante il sistema del pct è la parte interessata all'opposizione che deve rendersi parte diligente e reperire il testo integrale del provvedimento, sussistendo una presunzione di fatto di conoscenza del provvedimento.
Identificazione del tipo di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
Risulta evidente che il primo problema è quello di riuscire a distinguere tra opposizioni all'esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi, ma sussiste anche un ulteriore problema: quello di valutare se all'interno delle opposizioni agli atti esecutivi possono essere presenti delle contestazioni (ad esempio nullità o incompletezza della trascrizione del pignoramento o mancata identificazione del bene immobile pignorato) che, di fatto, incidono sul risultato finale dell'esecuzione, cioè impediscono di ottenere la vendita del bene.
Le opposizioni agli atti esecutivi che impediscono il raggiungimento dello scopo dell'esecuzione forzata
Occorre prendere atto che è possibile l'esistenza di opposizioni agli atti esecutivi che possono impedire il raggiungimento dello scopo dell'esecuzione forzata (vendita del bene pignorato e soddisfacimento del creditore).
Di conseguenza è necessario anche inserire questo particolare tipo di opposizioni agli atti esecutivi (ma che possono impedire di conseguire il risultato dell'esecuzione forzata) nel contesto del procedimento esecutivo.
L'autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo – mediante opposizione agli atti esecutivi – solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva del conseguimento dello scopo del processo, deve essere eccepita con opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza prescritti.
La natura delle opposizioni agli atti esecutivi che possono impedire il raggiungimento dello scopo del pignoramento
Il regime processuale che consegue all'applicazione di questo principio non muta la natura dell'opposizione, che resta un'opposizione agli atti esecutivi regolata dagli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.;
L'unica eccezione applicabile all'opposizione agli atti esecutivi quando il vizio impedisce di raggiungere il risultato dell'esecuzione forza è solo la decorrenza del termine per proporre l'opposizione: questa è, infatti, proponibile avverso ogni atto successivo dell'esecuzione, in quanto il vizio è tale che non ammette sanatoria perché, in ipotesi, impedisce di pervenire alla vendita del bene, cioè all'esito fisiologico del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 20814/09).
Il vizio di nullità assoluta pignoramento attiene ad un atto del processo, e non al diritto di azione, sicché anche quando si assuma che esso rende assolutamente incerto il bene pignorato (e quindi l'atto inidoneo a far pervenire il processo esecutivo al suo scopo con l'espropriazione del bene), il giudizio di opposizione nel quale si dibatte di tale vizio è soggetto alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine dell'art. 617 cod. proc. civ.
Cass., civ. sez. VI, del 8 maggio 2018, n. 10945