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Onorario dell’avvocato e la procedura per ottenere il pagamento

Cass 15.5.2019 n 12796 L’inizio del procedimento (le diverse alternative: il ricorso speciale o il decreto ingiuntivo), la fase dell’opposizione (e la scelta della forma dell’opposizione) l’individuazione del momento della decadenza o delle preclusioni, la conferma della Cass. sez. un. del 23.2.2018 n. 4485.
A cura di Paolo Giuliano
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Il pagamento dell'onorario dell'avvocato

In periodi di crisi è sempre difficile riuscire a ottenere il pagamento dell'onorario professionale.  Le difficoltà possono dipendere da elementi da contestazioni relative al "quantum" eventualmente dovuto oppure al "se" la somma relativa all'onorario è effettivamente dovuta.

Altre difficoltà possono derivare da norme complicate che rendono ancora più difficile comprendere quale procedura seguire per l'accertamento dell'onorario dovuto e/o per l'eventuale contestazione dell'onorario accertato.

Decreto legislativo 150/2011

L'art. 14 D. Lgs 150/2011 prevede che le controversie di cui all'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

La norma con una formulazione poco chiara fa riferimento al decreto ingiuntivo (alla relativa opposizione del decreto ingiuntivo) e al procedimento sommario di cognizione.

Per certare di fornire un minimo di chiarezza (o una prassi uniforme) sono dovute intervenire le sezioni unite della cassazione.

Regime dell'introduzione del procedimento di quantificazione dell'onorario dell'avvocato

La nota sentenza della Cass sez un del  23.2.2018 n.4485, hanno stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dagli art.3,4 e 14 del D. Lgs 150/2011, oppure con ricorso per decreto ingiuntivo.

E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.

Regime dell'eventuale opposizione

Quanto al regime dell'opposizione,  nonostante  la disposizione parli di opposizione "proposta a norma dell'art. 645 c.p.c.", le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'opposizione non debba introdursi con citazione, ma con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , e così pure l'attività di costituzione dell'opposto.

Scelta errata dell'atto introduttivo dell'opposizione

Nel caso di introduzione dell'opposizione con la citazione l'applicazione l'art.4 del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede espressamente che il giudice debba disporre il mutamento del rito.

In tal caso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

La norma, pur escludendo che l'erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o comunque di definizione del processo in mero rito, pone un'importante ed incisiva limitazione allorché l'instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza.

In tali ipotesi si afferma che la tempestività dell'atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi, nel senso cioè che:

  • a) ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito, ciò che normalmente avviene con la costituzione dell'attore;
  • b) se, invece, sia stato utilizzato un ricorso in sostituzione della prescritta citazione, il giudizio si ha per iniziato non già dal giorno del deposito dell'atto introduttivo in cancelleria, bensì dal momento in cui esso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato al convenuto.

Pertanto, alla stregua di questo inquadramento generale, l'effetto impeditivo della decadenza processuale si produce in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, col verificarsi di un evento che in qualche modo sanerebbe l'iniziale difetto di forma e renderebbe la citazione equipollente al ricorso e viceversa.

L'equipollenza tra citazione e ricorso è giustificata dall'applicazione del principio di convalidazione per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. oppure facendo richiamo al principio di conservazione degli atti processuali, talora ricollegato all'art. 159 c.p.c., salvo le disposizioni previste nel rito del lavoro

Cass., civ. sez. II, del 15 maggio 2019, n. 12796    

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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