Spese processuali
Il legislatore prevede che al termine di un processo alla parte vittoriosa devono essere rimborsate le spese processuali, Si tratta dell'applicazione del principio secondo il quale la parte che è costretta ad iniziare e concludere un procedimento giudiziario per vedere riconosciute le proprie ragioni (che la controparte nega) non deve solo avere il riconoscimento del proprio diritto, ma deve anche essere risarcito il " costo" del procedimento, onde nona vere un ulteriore danno.
Descritto in questo modo il rimborso delle spese processuali rientra più nell'ambito del risarcimento del danno extra contrattuale, che nel risarcimento del danno contrattuale (questo non significa negare il rapporto contrattuale tra avvocato e cliente), l'importanza di questa precisazione si nota nell'ambito condominiale nel quale le spese contrattuali vengono richieste senza l'obbligo di solidarietà, mentre in presenza di spesa extracontrattuale sussiste la solidarietà tra i proprietari.
Sentenze provvisoriamente esecutive e pagamento delle spese processuali
Dopo la scissione del passaggio in giudicato della sentenza dalla sua esecutività, può capitare che vengano pagate spese processuali in relazione ad un procedimento vinto in primo grado, ma riformato in appello. In queste situazioni, occorre recuperare quanto (eventualmente) pagato e (soprattutto) occorre valutare da chi recuperare quanto pagato.
Revisione della sentenza e spese processuali pagate alla parte o all'avvocato della controparte (senza attribuzione)
Può capitare che in primo grado si concluda con una sentenza di accoglimento con contestuale condanna alle spese, in questi casi è usuale che nelle more dell'appello, la parte condanna la pagamento paga le spese processuali liquidate o alla controparte direttamente o all'avvocato della controparte.
Nel prosieguo può capitare che l'appello venga accolto e che l'appellato (la parte vincitrice in primo grado, ma soccombente in secondo grado) sia condannato al pagamento delle spese processuali e la controparte (l'appellante, vincitore in secondo grado) chieda la restituzione di quanto pagato in prima della sentenza di appello.
Può capitare che il pagamento è stato effettuato nei confronti della controparte oppure può capitare che il pagamento è stato effettuato nei confronti dell'avvocato. Se il pagamento è stato effettuato all'avvocato della controparte, al restituzione può essere chiesta alla controparte direttamente?
Si potrebbe rispondere che quando il pagamento delle spese di giudizio viene effettuato dalla parte obbligata al difensore delle controparte, l'obbligo di restituzione derivante dall'eliminazione della statuizione di condanna grava sempre sull'avvocato e non sulla parte processuale in quanto manca qualsiasi mandato all'incasso per conto della controparte (soprattutto quando non viene fornita neppure la prova dell'incasso materiale di un eventuale assegno).
In realtà, quando il pagamento delle spese di giudizio viene effettuato dalla parte obbligata al difensore delle controparte l'obbligo di restituzione derivante dall'eliminazione della statuizione di condanna grava sempre sulla parte processuale.
Il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte viene infatti ricevuto da quest'ultimo (salvo il caso che l'avvocato sia distrattario) – non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente.
Ne discende che la riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, unica legittimata passiva, l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno.
Revisione della sentenza e spese processuali con attribuzione all'avvocato
Diversa, invece, è la situazione nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia ottenuto l'attribuzione delle spese, infatti, in questa situazione, l'avvocato incassa (personalmente) la somma, in quanto creditore diretto e in base ad un (proprio) titolo, per cui solo lui è il legittimato passivo dell'obbligo di restituzione.
Cass., civ. sez. II, del 31 maggio 2019, n. 15030