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Nuove norme a tutela dei consumatori

Il Decreto Legislativo del 21.02.2014 n. 21 integra e modifica il Codice del consumo (Decreto Legislativo 06.09.2005 n. 206) in alcune norme (obbligo di informazione, recesso ecc.) a tutela dei consumatori per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali tra professionista e consumatore.
A cura di Paolo Giuliano
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Il decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

in G.U. Serie Generale n.58 del 11-3-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2014

incide sulle norme del codice del consumo (Decreto legislativo  06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005) poste a tutela del consumatore, in particolare, relativamente ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali, aumenta le tutele per i consumatori.

Gli art. 48 e 49 stabiliscono il contenuto degli obblighi di informazione di fornire al consumatore prima della stipula del contratto, e per contratto con il consumatore si intende sia un contratto a distanza o stipulato fuori dal locali commerciali, sia un contratti diverso da quelli a distanza o fuori dai locali commerciali.

Gli articoli 50 e 51 individuano i requisiti formali che devono avere i contatti stipulati tra professionista e consumatore, sia per i contratti a distanza (art. 51), sia per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali (art. 50).

L'art. 52 regola il diritto di recesso del consumatore, il quale dispone di un periodo  di  quattordici  giorni  per  recedere  da  un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali  commerciali  senza dover fornire  alcuna  motivazione  e  senza  dover  sostenere  costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,  e  all'articolo 57.

L'art. 53 sanziona il professionista che non fornisce al consumatore le informazioni obbligatorie relativamente al diritto di recesso, la sanzione consiste essenzialmente nel prolungamento del diritto di recesso (il consumatore ha diritto di recesso per un anno).

L'art. 54 regola le modalità di recesso, che può essere effettuato oltre che in formato cartaceo su appositi moduli, anche in formato elettronico mediante la compilazione di appositi moduli sul sito internet del professionista (se il professionista fornisce tale opzione). La prova del recesso è sempre a carico del consumatore

L'art. 55 regola gli effetti del recesso: l'esercizio del diritto di recesso pone  termine  agli  obblighi a carico di entrambe le parti: a) di eseguire il contratto a  distanza  o  negoziato  fuori  dei locali commerciali; oppure  b) di concludere un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta  sia  stata  fatta  dal consumatore (quest'ultima ipotesi si inquadra più nella revoca della proposta di contratto o nella revoca dell'accettazione del contratto, che in un recesso vero e proprio che presuppone un contratto già perfetto).

L'art. 56 individua gli ulteriori obblighi a carico del professionista dopo il recesso del consumatore: il  professionista  rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni  dal  giorno  in cui e' informato della decisione  del  consumatore  di  recedere  dal contratto ai sensi dell'articolo  54

L'art 57 individua gli obblighi a carico del consumatore dopo l'esercizio del recesso: il consumatore restituisce i beni  o  li  consegna  al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo  e  in  ogni  caso  entro  quattordici giorni dalla data in cui  ha  comunicato  al  professionista  la  sua decisione di recedere dal contratto ai  sensi  dell'articolo  54.  Il termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.

Sempre l'art. 57 individua i costi che il consumatore deve sostenere per restituire i beni in caso di esercizio del diritto di recesso: il  consumatore  sostiene solo il  costo  diretto  della  restituzione  dei  beni,  purche'  il  professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di informare il consumatore che tale costo e' a carico del  consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del  consumatore  al  momento della conclusione del contratto, il professionista ritira  i  beni  a sue spese qualora  i  beni,  per  loro  natura,  non  possano  essere normalmente restituiti a mezzo posta.

Infine, l'art. 57 regola anche la responsabilità del consumatore per la custodia dei beni avuti dal professionista prima dell'esercizio del diritto di recesso: il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione  del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni  diversa  da quella necessaria per stabilire la natura, le  caratteristiche  e  il funzionamento  dei  beni.  Il  consumatore  non  e'  in  alcun   caso responsabile  per  la  diminuzione  del  valore  dei   beni   se   il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo  diritto di recesso a norma dell'articolo 49.

L'art. 59 regola le eccezioni al diritto di recesso previsto dagli articoli da  52  a  58  per  i contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali. Per questi contratti il recesso è escluso

a) nei contratti  di  servizi  dopo  la  completa  prestazione  del servizio se l'esecuzione  e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a  seguito  della  piena  esecuzione  del  contratto  da  parte   del professionista;

b) per i contratti di fornitura di beni o servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e'  in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo  di recesso;

c) per i contratti di fornitura di beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente personalizzati;

d) nei contratti di  fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi  o  scadere rapidamente;

e) nei contratti di  fornitura di beni sigillati che non si prestano  ad  essere restituiti per motivi  igienici  o  connessi  alla  protezione  della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) nei contratti di  fornitura di beni che, dopo  la  consegna,  risultano,  per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) nei contratti di  fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo  sia  stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,  la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il  cui  valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono  essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente  richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione  di lavori urgenti di riparazione o manutenzione.  Se,  in  occasione  di tale visita,  il  professionista  fornisce  servizi  oltre  a  quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi  di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o  le  riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) nei contratti di  fornitura di registrazioni audio o  video  sigillate  o  di software  informatici  sigillati  che  sono  stati  aperti  dopo   la consegna;

l) nei contratti di  fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) nei  contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

n)  nei contratti di  fornitura  di  alloggi  per  fini  non  residenziali,  il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i  servizi  riguardanti  le  attivita'  del  tempo  libero qualora il contratto preveda una data  o  un  periodo  di  esecuzione specifici;

o) nei contratti di fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non materiale se l'esecuzione e'  iniziata  con  l'accordo  espresso  del consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21 in pdf

Allegato al decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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