Nelle ipotesi normali è previsto dall'art. 133 cpc che la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata). Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma. In queste ipotesi si è stabilito che il termine per impugnare la sentenza decorre dalla data di deposito (e consegna) della sentenza al cancelliere e non dalla data di "pubblicazione", cioè dalla data in cui il cancelliere sottoscrive la sentenza.
Se questo è il modo tipico di produzione della sentenza, però il codice prevede anche altre procedure meno formali, infatti, l'art. 281 sexies cpc stabilisce che il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Dal confronto tra l'art. 133 cpc e 281 sexies cpc è possibile dedurre che il secondo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ponga una deroga al regime ordinario della pubblicazione della sentenza che è dettato dall'art. 133, comma primo, cod. proc. civ., infatti, ai sensi di quest'ultima norma, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
L'art. 281 sexies, comma secondo, cod. proc. civ. anticipa detto momento, prevedendo che la sentenza, dopo che ne siano stati letti dispositivo e motivazione, <<si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene». Peraltro, la deroga non è soltanto al primo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., ma anche alla seconda parte del secondo comma, poiché il cancelliere quando la sentenza è inserita nel verbale di udienza, letta per intero e sottoscritta dal giudice, è esonerato dall'onere della comunicazione, la quale, oltre ad essere superflua (poiché il testo integrale della sentenza è stato reso noto alle parti mediante la lettura), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Per contro, e coerentemente, quando gli adempimenti imposti al giudice dall'art. 281 sexies cod. proc. civ. non sono rispettati, il cancelliere non è esonerato dall'onere della comunicazione.
Mentre per la sentenza pronunciata nelle forme ordinarie (133 cpc) è il deposito in cancelleria da parte del giudice, attestato dal cancelliere, a consentire la chiusura del rapporto processuale ed a rendere immodificabile la sentenza; invece, nel caso dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ciò non si verifica perché la sentenza è «contenuta» nel verbale dell'udienza, anzi, si potrebbe dire che si tratta di sentenza che «coincide» col verbale, quindi il rapporto processuale si chiude con la sottoscrizione del verbale d'udienza.
Preso atto delle differenze relative alla deposito e pubblicazione tra il 133 cpc e l'art. 281 sexies cpc, ne discende che la decorrenza del termine di cui per proporre l'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. decorre dalla data dell'udienza, quando la sentenza sia stata pronunciata al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene (od a cui è allegata). Ciò in ragione del fatto che è la stessa norma ad equiparare espressamente questa attività alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ.
Resta da comprendere cosa accade se la procedura e le formalità indicate dall'art. 281 sexies cpc non sono seguite, in generale si afferma che non è nulla la sentenza ex art. 281 sexies cpc se il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione ed ancora che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (è la valida la sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).
Altro problema potrebbe sorgere quando la sentenza anche se letta in udienza ex art. 281 sexies cpc, non è immediatamente depositata in cancelleria. Quindi, si tratta di valutare il valore che ha l'adempimento (o l'inadempimento) del «deposito» in cancelleria, previsto dall'ultimo inciso di questa norma, sia stato effettuato «immediatamente», vale a dire subito dopo l'udienza.
In una situazione come questa sono state sostanzialmente individuate due ricostruzioni: a) la nullità per il mancato rispetto del deposito immediato potrebbe essere evitata soltanto quando sia comunque assicurata <<la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma» (es. l'intervallo di un giorno tra lettura della sentenza e deposito in cancelleria); una seconda ricostruzione ritiene che eventuale significativo ritardo nel deposito non comporterebbe tanto la nullità della sentenza quanto la conseguenza di farla ricadere «nel regime ordinario di cui all'art. 133 cod. proc. civ., comma 1>>.
In realtà si può giungere anche ad affermare l'irrilevanza dell'immediato deposito ai fini della validità della sentenza, infatti,
- ove si volesse seguire la tesi della nullità o dell'applicabilità dell'art. 133 cpc sarebbe difficile stabilire un termine entro cui il deposito si può considerare immediato o non immediato
- inoltre, la sentenza inserita nel (od allegata al) verbale di udienza, ex 130 cod. proc. civ., ha acquisito la medesima pubblica fede di questo verbale (cfr., tra le tante, Cass. n. 12828/03; nonché n. 22841/06, secondo cui la sottoscrizione del verbale da parte del giudice, e non anche da parte del cancelliere, soddisfa la finalità di attribuire allo stesso pubblica fede; n. 8874/11, nello stesso senso),
- la sentenza inserita o allegata nel verbale di udienza oltre ad essere conoscibile (e da presumersi conosciuta dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparirvi: arg. ex art. 176, comma secondo, cod. proc. civ.), in quanto redatta e letta nel rispetto delle formalità dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., è altresì immodificabile. Non vi è dubbio pertanto che sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione.
Ne consegue che il deposito in cancelleria ed il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere della sentenza inserita nel verbale dell'udienza, letta integralmente alla stessa udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, non sono finalizzati né alla sua conoscibilità, né a preservare l'immodificabilità della decisione e delle ragioni che la sorreggono.
Allora occorre chiedersi quale sia la funzione che si è inteso perseguire imponendo che la sentenza sia «immediatamente depositata in cancelleria>>.
Orbene, la procedura di pubblicazione disciplinata dall'art. 133 cod. proc. civ., si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d'atto del cancelliere (secondo coma) e, l'atto fondamentale è il primo (Cass. S.U. n. 13794/12). Questo, però, nel caso di sentenza c.d. contestuale è sostituito dal compimento delle formalità di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ.
Pertanto l'eventuale separazione temporale dei due passaggi procedimentali, che viene a crearsi con l'apposizione di una data di deposito diversa dalla data dell'udienza di discussione e di pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non può mai comportare il trasferimento dell'effetto "pubblicazione" dal giudice al cancelliere.
Tuttavia, così come nel caso della sentenza pronunciata con le forme ordinarie gli adempimenti del cancelliere devono essere svolti contestualmente al deposito della sentenza da parte del giudice (cfr. Cass. S.U. n. 13794/12; Corte Cost. n. 3/15) anche l'ultimo inciso dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ne impone il sollecito compimento, al fine dell'esercizio del potere delle parti di prendere visione dell'atto pubblicato e di estrarne copia. Spetta infatti al cancelliere, dopo la presa d'atto del deposito in calce alla sentenza con l'apposizione della data e della firma, l'inserimento nell'<<elenco cronologico delle sentenze>>, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.
Si ritiene perciò di dover concludere nel senso che il deposito <<immediato>> in cancelleria di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ. è finalizzato al compimento di detti adempimenti da parte del cancelliere ed a consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della sentenza munita di numero identificativo (eventualmente, in forma esecutiva).
Non senza considerare che l'inserimento della sentenza nel verbale di udienza, nei processi regolati dalle disposizioni sul "processo civile telematico", consentirà alle parti di accedere a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., e di estrarne copia direttamente certificata conforme dal difensore; essendo peraltro sempre necessario il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere per accedere alla sentenza munita di numero identificativo.
In conclusione, va affermato che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma «immediatamente» dopo l'udienza.
Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176 in pdf