I requisiti formali della sentenza
L'art. 132 cpc elenca i requisiti formali della sentenza civile, infatti, la sentenza deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata (se si tratta di giudice unico o di giudici componenti il collegio giudicante);
2) l'indicazione delle parti processuali e dei loro difensori;
3) le conclusioni delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [disp. att. 119]. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.
Definizione della sottoscrizione
La sottoscrizione della sentenza consiste nell'apposizione di un segno grafico (consistente nella firma) autografo su di un documento: l'apposizione di tale firma costituisce un elemento essenziale dell'atto, in quanto individua la provenienza del documento (legando il contenuto del documento ad una data persona) ed identifica l'autore del documento.
L'importanza della sottoscrizione diventa più palese se si distingue tra sottoscrizione apposta negli nei contratti (la firma del contratto permette di affermare che la manifestazione di volontà contenuta nel contratto provengono da una specifica persona) e la sottoscrizione della sentenza (la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice ha la funzione di assicurare l'identità tra il giudice che ha deciso il contenuto della sentenza e quello che ha partecipato alla discussione della causa, di fatto, creando un nesso inscindibile tra giudice che partecipa alla discussione della causa e giudice che assume la decisione indicata in sentenza).
L'autografia del documento e l'autografia della sottoscrizione
Il legislatore non richiede l'autografia di tutta la sentenza, ma solo l'autografia della firma della sentenza, infatti, l'autografia dell'intero documento e della firma è richiesta solo per il testamento olografo.
Sottoscrizione della sentenza in presenza di giudice monocratico o di collegio giudicante
Le formalità da seguire per la sottoscrizione di una sentenza in presenza di un collegio giudicante sono regolate dal legislatore e prevedono la sottoscrizione della sentenza solo ad opera del presidente e del giudice estensore.
Se la sentenza è pronunciata solo da un giudice monocratico questa è sottoscritta solo dal medesimo giudice monocratico.
Nullità della sentenza per mancanza assoluta di ogni sottoscrizione
La mancanza assoluta di ogni sottoscrizione dell'originale della sentenza comporta la nullità insanabile della sentenza che può essere rilevata anche d'ufficio.
Impedimento alla sottoscrizione della sentenza
Il legislatore si preoccupa di attenuare il principio della nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione in alcune ipotesi regolate dall'art. 132 cpc.
Infatti, l'art. 132 cpc esclude la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione in caso di morte o di altro impedimento (ad esempio una malattia del giudice) prevedendo che se il presidente non può sottoscrivere, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Per applicare la norma sull'impedimento (escludendo la nullità per mancata sottoscrizione) è necessario non solo la mancanza della sottoscrizione, ma che la mancata sottoscrizione sia giustificata tramite una dichiarazione formale che rende palese l'impedimento. Infatti, la norma richiede che sia fatta menzione dell'impedimento prima della sottoscrizione del presidente o del componente più anziano del collegio a seconda di chi è colpito dall'evento impeditivo.
Illeggibilità della sottoscrizione della sentenza
Può anche capitare che la sottoscrizione del giudice sia presente sulla sentenza, ma risulta completamente illeggibile, tanto da non assicurare la certezza tra giudice sottoscrittore e giudice che ha deciso la causa.
In presenza di una firma illeggibile occorre chiedersi se anche se rispettato il requisito dell'autografia della sottoscrizione, la mancanza di decifrabilità della sottoscrizione comporta (in quanto tale) la nullità della sentenza, (in quanto l'illeggibilità della firma è equiparabile alla mancanza della stessa) oppure se l'illeggibilità della firma comporta nullità della sentenza solo quando non è altrimenti identificabile il giudice che ha deciso la causa.
L'ultima ricostruzione è quella seguita dalla giurisprudenza.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'ipotesi di sottoscrizione illeggibile deve ritenersi equiparata alla sottoscrizione mancante- con conseguente nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, n. 5 cod. proc. civ.- solo ove nella sentenza non risulti neppure indicato il giudice che l'abbia pronunziata, così da impedire ogni possibilità di individuazione del decidente.
Sul punto, del resto, opera una presunzione di identità tra l'autore del segno grafico illeggibile e la persona del giudice indicato in sentenza, che non può essere inficiata dalla mera deduzione dell'assoluta indecifrabilità del segno, ove fra questo e l'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto sussistano adeguati elementi di collegamento.
Per superare tale presunzione di corrispondenza, ovvero per asseverare il proprio assunto in base al quale la sottoscrizione apparterrebbe in realtà ad un diverso componente del collegio, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e dimostrare la totale incompatibilità tra la sottoscrizione del provvedimento impugnato e quella riferibile al presidente del collegio perché apposta in calce ad altri atti del giudizio (come il verbale d'udienza), ovvero provare l'appartenenza della sottoscrizione al diverso magistrato indicato, essendo a suo carico il relativo onere.
Cass., civ. sez. II, del 18 aprile 2018, n. 9541