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Nullità atto di citazione e opposizione a decreto ingiuntivo

La Cassazione del 28.3.2017 n. 7885 ha stabilito che la sanatoria retroattiva della nullità dell’atto di citazione (per mancanza della data di citazione ex art. 163 cpc e 164 cpc) avvenuta tramite la proposizione dell’atto di appello, non viene ad incontrare significative diversità per il fatto che si trattava di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (e, quindi, non opera l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc)
A cura di Paolo Giuliano
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Il contenuto dell'atto di citazione ex art. 163 cpc

L'art. 163 cpc indica quale deve essere il contenuto dell'atto di citazione (ad esempio deve indicare il nome e cognome dell'attore e dell convenuto, il loro codice fiscale, i fatti e i motivi a fondamento della citazione, il tribunale presso il quale sarà incardinato il procedimento, la data della prima udienza).

Si tratta di nullità relative all'atto di citazione e non di nullità della notifica dell'atto di citazione.

Nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc

Il legislatore con l'art. 164 cpc stabilisce quali elementi devono essere presenti a pena di nullità nell'atto di citazione e, di conseguenza, l'art. 164 cpc individua quando l'atto di citazione è nullo.

Per quanto ci interessa in questa sede è considerato nullo l'atto di citazione mancante della data della prima udienza.

Sanatoria nullità atto di citazione con effetto retroattivo ex art. 164 cpc

Il legislatore, dopo aver individuato la sanzione (nullità) per la mancanza di alcuni degli elementi dell'atto di citazione deve anche stabilire quali effetti o quali conseguenze determina la nullità.

Per comprendere meglio la situazione occorre distinguere

  • se la nullità dell'atto di citazione viene rilevata dal giudice, in tale ipotesi il giudice ordina la rinnovazione della citazione e la nuova citazione sana i vizi della prima citazione (ad esempio nulla per mancanza della data d'udienza) e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (cioè la sanatoria ha effetto retroattivo);
  • se la nullità dell'atto di citazione non viene rilevata dal giudice, ma il convenuto si costituisce, allora, la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma dell'art. 164 cpc; per essere più chiari la costituzione del convenuto, in presenza di un atto di citazione mancate della data di prima udienza, (che è una nullità che  attiene alla vocatio in ius e non alla editio actionis) determina la sanatoria della nullità con efficacia ex tunc.

Inesistenza di limiti temporali alla sanatoria della nullità ex art. 164 cpc

Il dato testuale (e il dato formale) dell'art. 164 cpc colloca la sanatoria nel giudizio di primo grado, resta da comprendere, da un lato, se la sanatoria ha dei limiti processuali o temporali precisi, dall'altro, se esistono dei comportamenti equipollenti alla costituzione del convenuto in primo grado che porterebbero sempre alla sanatoria dell'atto di citazione

Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se la costituzione del convenuto in primo grado  è equiparabile alla costituzione del convenuto in appello oppure la proposizione dell'atto di appello sana la nullità (della citazione in primo grado) e, quindi, se la proposizione dell'atto di appello è equiparabile alla costituzione in giudizio del convenuto.

Quanto ai limiti temporali alla sanatoria della nullità, è stato affermato che l'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ. «non pone limiti temporali o procedimentali alla possibilità di sanare la nullità della citazione», di conseguenza, tale sanatoria può avvenire anche in appello, senza che questo escluda la nullità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.

Infatti, il giudice d'appello è tenuto a dichiarare la nullità della sentenza e dell'intero giudizio di primo grado, senza tuttavia disporre che la causa regredisca al giudice di primo grado, poiché una tale possibilità è prevista solo dall'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. quando  il giudice d'appello «dichiari nulla la notificazione  della citazione introduttiva»; e le regole degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. non consentono un'interpretazione estensiva, alle altre cause di nullità della citazione (anche perché rispetto al principio «del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo).

Esistenza di equipollenti alla costituzione del convenuto sanante ex art. 164 cpc

La costituzione del convenuto nel giudizio in primo grado non è l'unico modo attraverso il quale si può ottenere la sanatoria della nullità della citazione, sussistono, in altri termini, dei comportamenti equivalenti alla costituzione del convenuto in primo grado.

Uno di questi potrebbe essere la costituzione nel giudizio di appello, (avendo modo di svolgere ampiamente le proprie difese) oppure la sanatoria retroattiva della nullità dell'atto di citazione potrebbe derivare dalla proposizione dell'atto di appello (e non dalla mera costituzione nel giudizio in appello).

Resta da sottolineare che la sanatoria in sede di appello della nullità dell'atto di citazione (e non della nullità della notifica dell'atto di citazione)  la causa non deve essere rimessa al giudice di primo grado, ma deve essere decisa nel merito.

Nullità della citazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Occorre anche valutare se la sanatoria della nullità dell'atto di citazione con efficacia retroattiva opera anche nella particolare procedura, a contraddittorio differito, che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, si potrebbe sostenere che in presenza di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nullo (per mancata indicazione della data di udienza) il giudice deve limitarsi  a constatare l'ormai sopraggiunta irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata (tempestiva) opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni fissato dalla legge, posto che la sanatoria della citazione (comunque ottenuta anche tramite la proposizione dell'atto di appello) non può avere alcun effetto sanante quanto meno in ordine all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.

In realtà, il principio generale secondo il quale quando il giudice di appello quando riconosce l'esistenza di una nullità della citazione, (con conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado), ed accerta anche la sanatoria della stessa, il giudice di appello,  si ripete, «è tenuto a trattare la causa nel merito» è applicabile anche nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo.

Occorre solo specificare che la sanatoria retroattiva della nullità dell'atto di citazione (comunque avvenuta, anche  tramite la proposizione dell'atto di appello)  non viene ad incontrare significative diversità per il fatto che si trattava di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. È evidente, infatti, che il carattere retroattivo della sanatoria della suddetta nullità fa sì che non operi la previsione dell'art. 647 cod. proc. civ. e la conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. sez. III del 28 marzo 2017 n 7885

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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