La notifica di un atto giudiziario
La notifica ha la funzione di portare a conoscenza di una parte un atto (di solito processuale). Di fatto, la notifica è un mezzo di comunicazione, con regole e protagonisti particolari. Infatti, è previsto che l'atto da notificare venga consegnato da colui che vuole notificare all'ufficiale giudiziario che effettuerà materialmente la consegna dell'atto al destinatario.
Risulta evidente che tra il momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e la materiale consegna dell'atto (da parte dell'ufficiale giudiziario) al destinatario può passare del tempo.
Il differente momento della notifica per il notificato e per il notificante
Il sistema delle notifiche è rimasto sostanzialmente immutato dal 1942, salvo per quanto riguarda la scissione del momento della notifica tra notificante e notificato: la responsabilità del ritardo della notifica non poteva essere addossato al notificante posto che l'eventuale ritardo, da addebitare all'ufficiale giudiziario, è indipendente dalla volontà del notificante.
Introduzione delle notifiche telematiche
L'introduzione del processo telematico (e delle relative notifiche) ha introdotto nuovi problemi in un sistema che sembrava stabilizzato, infatti, l'uso dello strumento telematico porta ad incidenti, come, ad esempio, la mancata allegazione totale o parziale di un atto alla pec, che con il cartaceo difficilmente si poteva verificare, in queste situazioni l'orientamento sembra essere quello di addossare al destinatario l'onere di prendere piena conoscenza dell'atto (di reperire l'atto) se la notifica proviene dalla cancelleria. Mentre se la notifica proviene da un privato è onere del ricevente informare il notificante della patologia dell'allegato.
Notifiche telematiche e ritardi di consegna della pec imputabili al gestore pec
Anche nel sistema telematico si possono verificare dei ritardi di consegna della posta elettronica certificata.
Anche in queste situazioni occorre valutare se nel processo telematico è applicabile il medesimo principio previsto nelle notifiche cartacee in base al quale il notificante non risponde dei ritardi di consegna imputabili a soggetti a lui estranei (c.d, scissione del termine di notifica per il notificante e il notificato).
L'orario delle notifiche nel sistema telematico
L'art. 147 cpc, espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 221 del 2012, prevede che le notifiche effettuate dopo le ore 21,00 devono intendersi perfezionate il giorno successivo.
Occorre valutare se tale norma deroga il principio della scissione degli effetti della notifica, nel sistema telematico.
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario – che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo – non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali" ( cfr. Cass. 21915/2017 ).
In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente" ( cfr. Cass. 30766/2017).
Cass., civ. sez. III, del 15 giugno 2018, n. 15763