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Notifica effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente

Cassazione sez. un. del 4.7.2018 n. 17533 ha affermato che in tema di notificazione, la violazione degli art. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del notificante, che non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione nell’ambito del processo.
A cura di Paolo Giuliano
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Competenza funzionale territoriale degli ufficiali giudiziari

Gli ufficiali giudiziari (al pari degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) sono assegnati agli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), istituiti presso ciascuna Corte d'appello e presso ogni Tribunale che non sia sede di Corte d'appello (vedi art. 3 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente e art. 101, comma 1, del d.P.R. n. 1229 del 1959).

In base all'art. 106, primo comma, dello stesso d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari):  "l'ufficiale giudiziario  compie  con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente".

Il successivo art. 107 – dopo avere, al primo comma, stabilito che per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguire fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale, a meno che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona – al secondo comma prescrive che: "tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti", oltre che del verbale di cui all'articolo 492-bis cod. proc. civ. (sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) e degli atti stragiudiziali.

Gli effetti della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario al di fuori dall'ambito territoriale di pertinenza dell'UNEP al quale è assegnato.

Secondo un primo orientamento configurò la suddetta fattispecie come mera irregolarità della notificazione, sanabile con la comparizione in giudizio del destinatario, considerando la competenza dell'ufficiale giudiziario come di tipo amministrativo e non giurisdizionale.

Un secondo orientamento la  nullità della notificazione  attinente ad un presupposto essenziale dell'atto di notificazione e che quindi determina un vizio logicamente precedente rispetto a quelli previsti nell'art. 160 cpc, come tale riconducibile alla disciplina dettata dall'art. 156 cod. proc. civ. ma  sanabile dalla comparizione in giudizio del destinatario (e/o se ha raggiunto lo scopo).

Sanatoria della nullità per costituzione in giudizio e/o per il raggiungimento dello scopo

Nel corso del tempo nella giurisprudenza di legittimità si è quindi consolidato un indirizzo in base al quale la notificazione effettuata da un ufficiale giudiziario extra districtum non si considera affetta da nullità assoluta, ma soltanto da nullità relativa sanabile, con effetto ex tunc, qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, rappresentato dalla costituzione del destinatario in giudizio (e non dalla mera consegna dell'atto), dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

L'evoluzione ha spinto a limitare ulteriormente la nullità applicando il principio per il quale  non può essere dichiarata la nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, laddove questa anche in mancanza di costituzione della parte in giudizio abbia comunque raggiunto il suo scopo, in virtù dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario – o comunque della circostanza che l'atto in questione sia pervenuto nella sfera di conoscenza o di conoscibilità di questi – a seguito del regolare adempimento delle disposizioni normative disciplinanti la sua consegna.

Tale conclusione è stata espressamente finalizzata a restringere l'area di operatività della nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, in conformità l'art. 160 cod. proc. civ.

Irrilevanza della violazione delle norme che regolano il servizio di notificazione

La violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d. P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del  comportamento  del  notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non solo è di per sé del tutto ininfluente sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di "competenza" territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.

Tale soluzione è conforme non solo al principio di tassatività delle nullità processuali (art. 156 cod. proc. civ.), ma anche ai principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo (vedi, fra le tante, Corte EDU: sentenze B'éle e altri c. Repubblica ceca, 12 novembre 2002 – § 62; Viard c. Francia, 9 gennaio 2014 – § 38; Kemp e altri c. Lussemburgo, 24 aprile 2008 – § 53; Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016 – § 45).

Va affermato il seguente principio di diritto:

"in tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione".

Cass., civ. sez. un., del 4 luglio 2018, n. 17533

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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