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Opinioni

L’appello civile e il filtro di inammissibilità: i nuovi art. 348 bis e 348 ter cpc

L’art. 54 del Decreto Legge del 22.06.2012 n. 83 ha previsto che tutte le impugnazioni infondate saranno respinte (prima dell’udienza di trattazione) con una semplice ordinanza. Viene introdotta una valutazione sulla non ragionevole fondatezza del gravame. Il filtro è stato confermato anche in sede di coversione la legge di conversione del 07.08.2012 n. 134 è stata pubblicata in G.U. l’11.08.2012.
A cura di Paolo Giuliano
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LIBIA. PORTA DEL SAHARA

Il legislatore con il decreto legge c.d. "sviluppo" o "crescita",  con l'art. 54 D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147  ha ha deciso di inserire un filtro di "non manifesta infondatezza" dell'appello.

Questa nuova norma si baserebbe,  secondo il legislatore, sul presupposto che le impugnazioni (allungano i tempi del processo) e che nel 68% dei casi gli appelli confermano la sentenza di primo grado (ma per prospettare i dati in modo diverso si potrebbe anche dire che una sentenza su due è modificata in sede di appello)

Questo filtro di inammissibilità sarebbe incentrato su una valutazione di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dell'appello stesso. In questo modo, secondo il legislatore, si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria.

Questo filtro non opera

  1. nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime,
  2. e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un’impugnazione senza filtri di inammissibilità (si tratta di un mezzo per incentivare l'uso di tale strumento).

In sintesi la nuova procedura può essere così descritta: in caso di valutazione negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza, chiudendo il procedimento. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L’ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.
In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello.

Ecco il testo dell'art. 54 del Decreto legge: Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83

in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 (supplmento ordinario n. 129)

 Art. 54  Appello

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). – Fuori dei  casi  in
cui  deve  essere  dichiarata  con  sentenza   l'inammissibilita'   o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una  delle  cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello). 
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla  trattazione,  dichiara   inammissibile   l'appello,   a   norma
dell'articolo  348-bis,  primo  comma,  con  ordinanza  succintamente
motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di  fatto  riportati
in uno o piu' atti di causa e il riferimento a  precedenti  conformi.
Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione nei limiti dei motivi  specifici  esposti  con
l'atto di appello.  In  tal  caso  il  termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»;
b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo  per  il  giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:

  «Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).  
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed  e)  si
applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso  depositato  o
con citazione  di  cui  sia  stata  richiesta  la  notificazione  dal
trentesimo giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il filtro è stato confermato anche in sede di conversione la legge del 7 agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2012 n. 187 (supplemento ordinario 171)

ecco il testo

 Art. 54  Appello

  1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
(( 0a)  all'articolo  342,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
«L'appello si  propone  con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»;
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole:  «che  il  collegio
non li ritenga indispensabili ai fini  della  decisione  della  causa
ovvero» sono soppresse; ))

    a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )).  –  Fuori  dei
casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita'  o
l'improcedibilita'   dell'appello,   l'impugnazione   e'   dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non  ha  una  ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause  di  cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Art.  348-ter  (Pronuncia  sull'inammissibilita'  dell'appello).  –
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice,  prima  di  procedere
alla trattazione ((, sentite  le  parti  )),  dichiara  inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con  ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il  rinvio  agli  elementi  di
fatto riportati in uno o piu'  atti  di  causa  e  il  riferimento  a
precedenti  conformi.  Il  giudice  provvede  sulle  spese  a   norma
dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia  per
l'impugnazione  principale  che  per  quella   incidentale   di   cui
all'articolo 333 ricorrono  i  presupposti  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  348-bis.  In  mancanza,  il   giudice   procede   alla
trattazione di tutte le  impugnazioni  comunque  proposte  contro  la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro  il  provvedimento
di primo grado puo'  essere  proposto,  a  norma  dell'articolo  360,
ricorso per cassazione. In tal caso il termine  per  il  ricorso  per
cassazione avverso il provvedimento  di  primo  grado  decorre  dalla
comunicazione  o  notificazione,  se  anteriore,  dell'ordinanza  che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica  l'articolo  327,  in  quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione  impugnata,  il
ricorso per  cassazione  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
(( del primo comma )) dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori  dei  casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo  comma,  lettera  a),  anche  al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma  la
decisione di primo grado.»;

b) all'articolo  360,  primo  comma,  e'  apportata  la  seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'
stato oggetto di discussione tra le parti.»;

c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo  e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
(( c-bis) all'articolo 434, il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte  dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata»; ))

d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art.  436-bis  (Inammissibilita'  dell'appello  e  pronuncia).   –
All'udienza di  discussione  si  applicano  gli  articoli  348-bis  e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e'  apportata  la  seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,  438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
(( 1-bis. All'articolo  702-quater,  primo  comma,  del  codice  di
procedura  civile,  la  parola:  «rilevanti»  e'   sostituita   dalla
seguente: «indispensabili». ))

2. Le disposizioni di cui al comma  1,  ((  lettere  0a),  a),  c),
c-bis), d) ed e), ))
si applicano ai giudizi  di  appello  introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si  applica  alle
sentenze pubblicate dal trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 3-bis. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al processo tributario di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546. ))

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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