Il legislatore con il decreto legge c.d. "sviluppo" o "crescita", con l'art. 54 D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 ha ha deciso di inserire un filtro di "non manifesta infondatezza" dell'appello.
Questa nuova norma si baserebbe, secondo il legislatore, sul presupposto che le impugnazioni (allungano i tempi del processo) e che nel 68% dei casi gli appelli confermano la sentenza di primo grado (ma per prospettare i dati in modo diverso si potrebbe anche dire che una sentenza su due è modificata in sede di appello)
Questo filtro di inammissibilità sarebbe incentrato su una valutazione di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dell'appello stesso. In questo modo, secondo il legislatore, si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria.
Questo filtro non opera
- nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime,
- e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un’impugnazione senza filtri di inammissibilità (si tratta di un mezzo per incentivare l'uso di tale strumento).
In sintesi la nuova procedura può essere così descritta: in caso di valutazione negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza, chiudendo il procedimento. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L’ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.
In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello.
Ecco il testo dell'art. 54 del Decreto legge: Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83
in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 (supplmento ordinario n. 129)
Art. 54 Appello
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' all'appello). – Fuori dei casi in
cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o
l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). –
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere
alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma
dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente
motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati
in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.
Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per
l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui
all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento
di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,
ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con
l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il
ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la
decisione di primo grado.»;
b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). –
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si
applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o
con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il filtro è stato confermato anche in sede di conversione la legge del 7 agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11 agosto 2012 n. 187 (supplemento ordinario 171)
ecco il testo
Art. 54 Appello
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata»;
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio
non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
ovvero» sono soppresse; ))
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )). – Fuori dei
casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o
l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole
probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui
all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). –
All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere
alla trattazione ((, sentite le parti )), dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a
precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma
dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per
l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui
all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma
dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la
sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento
di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,
ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla
comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che
dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti
alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il
ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere
proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
(( del primo comma )) dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi
di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al
ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la
decisione di primo grado.»;b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'
stato oggetto di discussione tra le parti.»;c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
(( c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo
414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve
contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata»; ))d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). –
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e
348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente
modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,
433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
(( 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalla
seguente: «indispensabili». ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, (( lettere 0a), a), c),
c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi di appello introdotti
con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle
sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. ))