Il contratto di mutuo
Con il contratto di mutuo una parre (creditore) consegna all'altra parte (debitore) delle cose fungibili con l'obbligo di restituirne altre della stessa specie e quantità alla scadenza di un determinato termine.
Da quanto detto risulta immediatamente chiaro che oggetto del contratto di mutuo possono essere solo beni fungibili (es. denaro), mentre non risulta espressamente previsto che il contratto di mutuo si perfeziona con la materiale consegna del bene (denaro) oggetto del mutuo dal mutante al mutuatario. In altre parole si è in presenza di un contratto reale per il perfezionamento del quale non è sufficiente il consenso manifestato dalle parti.
E' opportuno precisare che la tradizionale e materiale consegna del bene si è adeguata all'evoluzione legislativa e tecnologica (pagamenti elettronici o con modalità antiriciclaggio) e, oggi, si afferma che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015).
Quietanza in generale
La consegna e la restituzione dei beni oggetto del contratto di mutuo deve essere provata.
Di solito il mezzo più comune per provare il pagamento è la quietanza. La quietanza costituisce un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
L'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007).
Quietanza per la consegna e quietanza per la restituzione del bene oggetto del mutuo
Se nel contesto di un contratto di mutuo, si usa la quietanza (come mezzo di prova della consegna e restituzione dei beni oggetto del mutuo) occorre distinguere tra consegna del bene del bene oggetto del mutuo e restituzione del bene oggetto del mutuo, in quanto sono diversi i soggetti che devono rilasciare la quietanza e che devono ricevere la quietanza.
Inoltre occorre anche considerare che la quietanza relativa alla consegna del bene oggetto del mutuo e la quietanza relativa alla restituzione del bene preso a mutuo si distinguono per la
- diversa per l'oggetto della prestazione che prova (consegna o restituzione)
- per i diversi soggetti legittimati a emettere e ricevere la quietanza (la quietanza per la consegna è messa dal debitore al creditore, mentre la quietanza per la restituzione è emessa dal creditore al debitore)
- la quietanza relativa alla consegna del bene (dal creditore al debitore) prova anche il perfezionarsi del contratto di mutuo e non solo l'adempimento dell'obbligo di consegna e la traditio della somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) –
Quietanza con clausola interna al contratto e quietanza esterna al contratto
Ai fini della prova della consegna del bene (e del perfezionamento del contratto di mutuo) è irrilevante dove è collocata la quietanza, infatti, la stessa può essere collocata all'interno del contratto di mutuo oppure può essere rilasciata su un documenti esterno ed autonomo dal contratto di mutuo.
Contestazione della quietanza
Ovviamente anche la quietanza può essere contestata, ma in mancanza di specifica impugnazione della quietanza, la dichiarazione costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo.
Cass., civ. sez. II, del 8 ottobre 2018, n. 24683