DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 in G.U. del 02 ottobre 2012 n. 230
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;
b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».
Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare»;
b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;
b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;
c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.»;
e) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».
Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;
b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;
c) nel capoverso articolo 108:
1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;
2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;
d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»;
e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:
1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «società di persone» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»;
f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;
g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»;
h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonchè dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»;
i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»;
l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»;
m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»;
n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.»;
p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: «uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per mille» e le parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse»;
q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»;
r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonchè dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.»;
s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»;
t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.»;
u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 è sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). – 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonchè effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.».
Art. 4 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»;
b) il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 199 (Società fiduciarie). – 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».
Art. 5 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonchè, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»;
b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»;
c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»;
d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
«8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».
Art. 6 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 128-quater:
1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonchè dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonchè la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.»;
5) il comma 8 è abrogato;
b) nel capoverso articolo 128-quinquies:
1) al comma 1, la lettera d) è soppressa;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»;
c) nel capoverso articolo 128-septies:
1) al comma 1 la lettera f) è soppressa;
2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;
d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:
1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;
2) dopo la parola: «soggetti» è aggiunta la seguente: «iscritti»;
e) il capoverso articolo 128-decies è sostituito dal seguente:
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). – 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonchè presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»;
f) nel capoverso articolo 128-undecies:
1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»;
g) nel capoverso articolo 128-duodecies:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»;
4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).»;
h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonchè dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
Art. 7 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;
b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purchè i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».
Art. 8 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».
Art. 9 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalità di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».
Art. 10 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonchè i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.
4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nè con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo.
4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4-sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento professionale nonchè forme di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.
4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva.
4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204.».
Art. 11 Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Attività di cambiavalute). – 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attività.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo.».
Art. 12 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l'Organismo.»;
d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»;
e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.».
Art. 13 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonchè dai loro dipendenti e collaboratori»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».
Art. 14 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti»;
2) alla lettera h) dopo le parole: «nei confronti dei propri» sono inserite le seguenti: «amministratori, direttori»;
3) alla lettera h) le parole: «collaboratori o lavoratori autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «e collaboratori»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «i contenuti» sono inserite le seguenti: « e le modalità»;
5) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
Art. 15 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) al comma 5, le parole: «comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e le parole: «comma 1, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter».
Art. 16 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole: «all'aggiornamento professionale» sono sostituite dalle seguenti: «a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori».
Art. 17 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, le parole: «nonchè alla costituzione dell'Organismo» sono soppresse;
b) al comma 01, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
c) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di poter continuare a svolgere la propria attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi del comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies.»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies.»;
e) al comma 2:
1) dopo le parole: «comma 1, lettera e)», sono inserite le seguenti: « e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).»;
f) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.»;
g) al comma 4, le parole: «Costituito l'Organismo,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,»;
h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nè al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.»;
i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
6-ter. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.».
Art. 18 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:
«1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente: "m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";
d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";
d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";
f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";
g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";
h) all'articolo 15:
1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";
i) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";
2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ";
l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
m) all'articolo 36, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";
n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i)" e le parole: " e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse;
o) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti.";
p) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.".
3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".
q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonchè nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa";
r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";
s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c)";
t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";
u) all'articolo 56, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.";
v) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: " 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," è aggiunta la seguente: "1-bis";
aa) all'articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
bb) all'articolo 58, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
cc) all'articolo 58 il comma 4 è abrogato;
dd) all'articolo 58 il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.";
ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";
ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unità di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" è inserito il seguente periodo: "Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unità di informazione finanziaria".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: "1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.».
Art. 19 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 28, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».
Art. 20 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «lettera c)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Art. 21 Modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All'articolo 30-ter, comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis). le imprese di assicurazione;».
Art. 22 Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonchè nel settore delle assicurazioni».
2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».
Art. 23 Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonchè una prestazione di carattere assicurativo,».
2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».
Art. 24 Modifiche all'articolo 30-sexies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole: «il pagamento» le parole: «all'ente gestore stesso» sono soppresse.
Art. 25 Modifiche all'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonchè il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.».
Art. 26 Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: « , le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».
Art. 27 Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»;
b) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
Art. 28 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 29 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonchè i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.».
Art. 30 Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94
1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «copia» è sostituita dalle seguenti: «i dati»;
b) al secondo periodo, le parole: «Il documento è conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»;
c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata».
Art. 31 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti).- 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente.
3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonchè l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonchè gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili;
d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.».
2. All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola «lavoro» sono inserite le seguenti «pubblico o privato».
Art. 32 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166
1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6;
c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «Il titolare dell'archivio»;
d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio di cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»;
e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento,»;
f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole «dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «del titolare dell'archivio»;
g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole «l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «il titolare dell'archivio»;
h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.».
Art. 33 Disposizioni finali
1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.