Il termine nel contratto di appalto
Nel contratto di appalto è usuale inserire un termine entro cui terminare l'opera e è usuale una penale per il ritardo nel completamento dell'opera appaltata.
La modifica del contratto e le conseguenze sul termine di esecuzione dell'opera appaltata
Il problema relativo al termine di adempimento o di completamento dell'opera è dato dal fatto che il contratto di appalto è anche un tipico contratto soggetto a modifiche o variazioni dovute ad eventi interni (volontà del committente) o ad eventi esterni (tempi per autorizzazioni amministrative o dinieghi derivanti da scelte pubbliche ecc.) tutti questi eventi si ripercuotono, inevitabilmente, anche sui termini del contratto di appalto occorre solo valutare quali sono le conseguenze giuridiche.
Ovviamente si deve essere in presenza di eventi determinati da terzi (rifiuto o ritardi nel rilascio delle pratiche amministrative) oppure dalle parti (modifica dell'opera di notevoli dimensioni) che per forza incidono sul termine stipulato (impedendo che possa essere rispettato).
La modifica del termine di conclusione dell'opera appaltata prima del perfezionamento del contratto
Se l'esigenza di allungare il termine di consegna dell'opera si manifesta prima della conclusione del contratto grossi problemi non dovrebbero essercene in quanto il contratto di appalto non è perfezionato fino a quando su tutte le clausole del contratto non si è raggiunto il consenso di tutte le parti, quindi, il committente e l'appaltatore potranno contrattare fino a quando non determinano il termine che ritengono più opportuno.
La modifica del termine di conclusione dell'opera appaltata dopo la conclusione del contratto
Quando, invece, l'esigenza di modificare il termine di consegna dell'opera sorge dopo la stipula del contratto di appalto la situazione diventa più complicata.
Infatti, la regola generale è data dal principio che per modificare ogni clausola del contratto è necessario il consenso di tutte le parti, quindi, senza il consenso di entrambi i contrenti nessuna clausola del contratto di appalto può essere modificata.
Decadenza dell'originario termine di consegne dell'opera appaltata in caso di modifica dell'oggetto del contratto
Questo, però, non esclude che il committente e l'appaltatore concordano sulla modifica dell'opera appaltata, ma "si dimenticano" del termine indicato nell'originario contratto, ora, a) se si seguisse la regola generale il termine indicato ab orgine nel contratto resterebbe invariato anche se l'opera ha subito delle modifiche (con necessario ricalcolo del termine); b) oppure, occorre prendere atto che l'originario termine non esiste più (o, quanto meno, non è applicabile), in quanto legato all'originaria struttura / contenuto del contratto.
Quest'ultima è la tesi seguita, infatti, si afferma che i termini originariamente pattuiti valgono fino al momento in cui l'appalto si svolge secondo quanto originariamente previsto dal contratto, mentre se intervengono fatti tali da alterare in modo rilevante l'organizzazione del cantiere si spezza il sinallagma originario, si dovrebbero stipulare nuovi termini.
Costituisce principio consolidato che, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto – che importino "notevoli modificazioni della natura dell'opera", che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere – il termine di consegna pattuito nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
Sostituzione dell'originario termine di consegna dell'opera appaltata e modifica del contratto di appalto
Se il termine originario non è più applicabile dopo la modifica del contratto di appalto, nulla che le aprti si accordano per conservano immutato, ma si tratta di un nuovo accordo su un nuovoe termine, anche se il periodo (tempo) dei lavori resta immutato.
Se le parti non si mettono d'accordo per scegliere un nuovo termine, non significa che l'opera di appalto non potrà essere completata oppure potrà essere completata in base alle scelte soggettive dall'appaltatore, ma sarà onere del committente, che vuole il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova del ritardo e la colpa dell'appaltatore per il ritardo.
Cass., civ. sez. II, del 2 aprile 2019, n. 9152