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Modalità operative della collazione della donazione nell’eredità

Cass. 25.09.2018 n. 22721 l’apertura della successione determina automaticamente l’obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l’effetto di impedire l’imputazione del valore e fa rientrare l’immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d’ufficio.
A cura di Paolo Giuliano
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Il calcolo della quota dei legittimari

Il legislatore riserva ad alcune categorie di eredi (moglie e figli) una quota dell'eredità. In modo sommario si può dire che per valutare se uno dei legittimari è stato leso occorre sommare l'eredità del de cuius, le donazione fatte durante la vita del de cuius detrarre i debiti e sul risultato così ottenuto valutare se il legittimario ha avuto (o meno) quanto previsto dalla legge.

Legittimario leso e donazioni

Può capitare che  il legittimario non ha avuto quanto previsto dalla legge e sono presenti delle donazioni effettuate durante la vita del de cuius, le donazioni possono essere state ricevute da terzi estranei all'eredità (o da soggetti diversi dal legittimario) oppure dai legittimari stessi.

Collazione ed imputazione della donazione

La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote.

L'obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti.

La collazione si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.).

Per i beni immobili l'art. 746 dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione; cfr. art. 747 c.c.).

Le modalità dell'imputazione

Analizzando la normativa in materia di collazione delle donazioni, si comprende che la donazione è oggetto di due operazioni: a) deve essere considerata ai fini della quantificazione dell'eredità e della valutazione se il legittimario è stato (o meno) leso; b) inoltre, il legittimario che ha ricevuto una donazione (dopo l'operazione che con la quale si è determinato il valore dell'eredità) ha la possibilità di considerare la donazione come un anticipo dell'eredità e, quindi, imputare la donazione alla propria quota ereditaria (riducendo, di conseguenza, il valore che dovrà ricevere dall'eredità vendo già incassato la donazione).

Il conferimento per imputazione risulta, per esplicita volontà normativa, il modo in cui in generale si attua la collazione, mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire), né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

L'influenza della collazione sull'originario atto di donazione

A ciò deve aggiungersi che, in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'art. 737 c.c., l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore (ed è fatta salva, quindi, l'attribuzione traslativa compiuta in vita dal de cuius), per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo venderla anche successivamente all'apertura della successione (Cass. 3731/1956), nel qual caso la collazione ha parimenti luogo per imputazione (art. 746, comma secondo c.c.).

La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, ai sensi del primo comma dell'art. 746 c.c. (Cass. 3715/1955; Cass. 1845/1961), poiché in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976; in motivazione, Cass. 25646/2008; Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018).

Da tutte le esposte premesse consegue quindi che: a) l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; b) solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l'effetto di impedire l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d'ufficio.

Cass., civ. sez. II, del 25 settembre 2018, n. 22721      

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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