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Le modalità dell’esame per conseguire la patente nautica

Il decreto del 4.10.2013 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti regola le modalità di svolgimento degli esami per conseguire la patente nautica (categorie: A, B, C). L’art. 2 indica i programmi, l’art. 3 disciplina l’esame (teorico e pratico) vero e proprio, l’art. 4 disciplina il verbale di esame, l’art. 5 e 6 regola l’esame teorico e pratico (categorie: A, C), l’art. 7 e 8 l’esame teorico e pratico (categoria: B)
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 2013 

Disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.

in G.U. del 19 novembre 2013 n. 271

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,  n. 211, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il  riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo  nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva  2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  29  luglio  2008,  n.  146,  recante  il  regolamento  di  attuazione  dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 5,  del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti n. 146 del 2008, i programmi e le modalita' di  svolgimento  degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di  categoria  A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto.

Art. 2 Programmi di esame

1. I programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche  sono rispettivamente quelli di cui:

  • a) all'allegato A, per le patenti nautiche di categoria  A  e  C,  per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
  • b) all'allegato B, per le patenti nautiche di categoria  A  e  C,  per la navigazione senza alcun limite dalla costa;
  • c) all'allegato C, per la patente nautica di categoria B.

Art. 3 Disposizioni generali sulle prove di esame

1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche e'  pubblico  e consiste in una prova teorica e in una prova  pratica.  E'  ammesso  alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova  teorica.  L'esame e' concluso con esito positivo  qualora  il  candidato  abbia  superato entrambe le prove.
2. Il candidato che non abbia  superato  una  delle  due  prove  ha  facolta' di ripetere la prova non superata una sola volta nell'ambito  della medesima istanza di ammissione agli  esami,  a  condizione  che  siano  decorsi  almeno  trenta  giorni  dalla  precedente  prova  non  superata, senza obbligo di corrispondere ulteriori tributi.
3. Il candidato che, avendo superato la prova  teorica,  non  abbia  superato la prova pratica entro i termini di  validita'  dell'istanza  di ammissione agli esami, qualora presenti una nuova istanza entro  e  non oltre novanta giorni dalla scadenza della precedente, e' tenuto a  sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i  termini  di validita' di tale nuova istanza, la medesima e' archiviata.
4. Il candidato e' tenuto a presentarsi  all'esame  nella  sede  ed  entro l'orario comunicati dall'autorita'  competente,  munito  di  un  documento d'identita' in corso di  validita'.  Ai  fini  del  computo  delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del  decreto  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146  del  2008,  il  candidato che, al momento di sostenere la prova  pratica,  non  renda  disponibile l'unita' con cui intende svolgere la prova e' considerato  assente.
5. Il candidato o il titolare della scuola nautica, a valere per  i  propri candidati, sottoscrive apposita dichiarazione, resa  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  volta a certificare che l'unita' impiegata in sede di  prova  pratica  e' in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di  uso delle unita' da diporto, nonche' con le disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 del successivo art. 6, a cui allega copia  dei  documenti  relativi all'unita'. Tale dichiarazione, comprensiva degli  allegati,  e' acquisita  dall'esaminatore  unico  ovvero  dal  presidente  della  commissione di esame prima dell'inizio della prova pratica.
6. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve  essere  munita  di polizza di assicurazione per responsabilita' civile che includa la  copertura assicurativa dei danni a persone  o  cose  derivanti  dallo  svolgimento di attivita' d'esame.
7. In assenza dei requisiti prescritti dai precedenti commi 5 e  6,  l'unita' non sara' riconosciuta idonea allo svolgimento  della  prova  pratica.

Art. 4 Verbale di esame

1. Per ciascuna sessione d'esame, l'autorita' competente predispone  apposito verbale, munito di numero  progressivo,  inserendo  l'elenco dei candidati, i numeri di  protocollo  delle  relative  istanze,  la  tipologia di patente richiesta e, nel caso  di  patenti  nautiche  di  categoria C, le eventuali esplicite richieste di  cui  al  punto  B.4  dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti n. 146 del 2008.
2. Ai  fini  del  computo  delle  assenze,  di  cui  al  punto  B.3  dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti n. 146 del 2008, i candidati iscritti nel verbale, che  non  si presentino all'esame, sono considerati assenti.
3. Il verbale d'esame e' aperto, sia per la prova teorica  sia  per  quella pratica,  dall'appello  nominale  dei  candidati.  All'appello  segue l'identificazione dei candidati presenti e  la  verbalizzazione  dei candidati assenti.
4.  I  dati  identificativi  dell'unita'  impiegata  per  la  prova  pratica, della sua proprieta' e del soggetto di cui all'art. 6, comma  3, lettera d), ed all'art. 8, comma 3, lettera c), sono annotati  nel  verbale d'esame.
5. L'esito delle prove  d'esame  e'  annotato  dal  segretario  nel  verbale d'esame. Il  medesimo  verbale  e'  firmato  dall'esaminatore  unico e dall'esperto velista, se previsto, oppure  dai  membri  della  commissione d'esame, nonche' dal segretario. Gli elaborati scritti  e  la dichiarazione di cui al comma 5 dell'art.  3,  sono  acquisiti  al  fascicolo  del  candidato.  I   verbali   d'esame   sono   archiviati  dall'Autorita' competente.

Art. 5 Prova teorica per le patenti nautiche  di categoria A e C

1. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche  di  categoria A e C e' costituita dalle seguenti prove scritte:

  • a) per la  navigazione  entro  le  12  miglia  dalla  costa,  con  abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore:  Quiz  di  carteggio nautico e Quiz Base;
  • b) per la  navigazione  entro  le  12  miglia  dalla  costa,  con  abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a  motore  ed  a  propulsione mista: Quiz di carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Vela;
  • c) per  la  navigazione  senza  alcun  limite  dalla  costa,  con  abilitazione relativa alle sole unita' da diporto a motore: Prova  di  carteggio nautico, Quiz Base e Quiz Integrazione senza limiti;
  • d) per  la  navigazione  senza  alcun  limite  dalla  costa,  con  abilitazione relativa alle unita' da diporto a vela, a  motore  ed  a  propulsione mista:  Prova  di  carteggio  nautico,  Quiz  Base,  Quiz  Integrazione senza limiti e Quiz Vela.

2. Il Quiz di carteggio  nautico  e'  costituito  da  5  quesiti  a  risposta singola, volti a verificare la capacita'  del  candidato  di  interpretare correttamente una carta nautica. La prova e' superata se  il candidato commette non piu' di 1 errore. L'elaborato e' consegnato  dal candidato entro il tempo massimo di 15 minuti  dall'inizio  della  prova.
3. Il Quiz Base e' costituito da 20 quesiti  a  risposta  multipla,  per un totale di 60 risposte complessive, distribuiti tra i temi  del  programma di esame di cui all'allegato A secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato D. La prova e' superata se  il  candidato  commette  non  piu'  di  12  errori  nelle  60   risposte   complessive   richieste.  L'elaborato e' consegnato dal candidato entro il tempo massimo di  50  minuti dall'inizio della prova.
4. Il Quiz Vela e' costituito da  5  quesiti  a  risposta  singola,  inerenti le competenze di navigazione a vela previste  dai  programmi  di esame, di cui all'allegato A per la navigazione entro le 12 miglia  dalla costa e all'allegato B per la navigazione  senza  alcun  limite  dalla costa. La prova e' superata se il candidato commette  non  piu'  di 1 errore. L'elaborato e' consegnato dal candidato entro  il  tempo  massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
5. Il Quiz Integrazione senza limiti e' costituito da 5  quesiti  a  risposta  multipla,  per  un  totale  di  15  risposte   complessive,  distribuiti tra i temi del programma di esame di cui  all'allegato  B  secondo lo schema di cui all'allegato E. La prova e' superata  se  il  candidato commette non piu' di 3 errori nelle 15 risposte complessive  richieste. L'elaborato e' consegnato dal  candidato  entro  il  tempo  massimo di 15 minuti dall'inizio della prova.
6. La Prova  di  carteggio  nautico  e'  costituita  da  4  quesiti  indipendenti.  La  prova  e'  superata  se  il   candidato   risponde  correttamente  ad  almeno  3  quesiti.  Il  candidato  e'  tenuto   a  presentarsi  all'esame  munito  delle  carte  nautiche  5/D  e   42/D  pubblicate dall'Istituto Idrografico della  Marina,  in  originale  e  prive  di  alterazioni  o  segni  di  precedenti  esercitazioni,  che  consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello.  L'elaborato  e' consegnato dal candidato entro  il  tempo  massimo  di  60  minuti  dall'inizio della prova.
7. Le prove scritte sono somministrate  al  candidato  in  un'unica  soluzione, fatta eccezione per la Prova di carteggio nautico  che  e'  sempre somministrata al candidato separatamente dalle altre e il  cui  superamento e' propedeutico per il proseguimento dell'esame. Il tempo  massimo a disposizione del candidato per la consegna degli  elaborati  e' pari alla somma dei tempi massimi previsti per  le  singole  prove  scritte effettivamente svolte.
8. La prova teorica e' conclusa  con  esito  positivo,  qualora  il  candidato abbia superato tutte  le  prove  scritte  previste  per  la  navigazione  e  l'abilitazione  richieste.  La  risposta   omessa   o  rettificata equivale a una risposta errata.
9. Entro i termini di validita'  dell'istanza  di  ammissione  agli  esami, ai fini del superamento della prova teorica, il  candidato  e'  tenuto a ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.
10. Il candidato che non abbia  superato  il  solo  Quiz  Vela,  in  alternativa alla ripetizione della  prova  scritta,  ha  facolta'  di  proseguire l'esame ai fini del conseguimento  della  patente  nautica  per la medesima specie di navigazione, con abilitazione limitata alle  sole unita' da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato  e'  annotata nel verbale di esame.
11. Il Quiz Integrazione senza  limiti  e  la  Prova  di  carteggio  nautico costituiscono esame integrativo teorico  ai  sensi  dell'art.  30, comma 2, del decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti n. 146 del 2008. Nel caso previsto dall'art. 30,  comma  1,  del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146  del 2008, il Quiz Vela e' parte  integrante  della  prova  pratica  a  vela.

Art. 6 Prova pratica per patenti nautiche  di categoria A e C

1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di  categoria A e C e' svolta su  unita'  di  lunghezza  minima  di  5,90  metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima  di  9  metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Nel solo caso  di esami per il conseguimento di patenti nautiche per la  navigazione  senza alcun limite dalla costa, le unita' utilizzate in sede  d'esame  devono anche  essere  iscritte  nei  registi  delle  imbarcazioni  da  diporto.
2. L'unita' da diporto impiegata in  sede  di  prova  pratica  deve  avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non  inferiori  a  quelle  previste dalle norme vigenti per la navigazione  entro  le  6  miglia  dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente  trovarsi  a bordo dell'unita', nel  rispetto  del  numero  massimo  di  persone  trasportabili:

  • a) il candidato;
  • b) l'esaminatore unico, ovvero il presidente e  il  membro  della  commissione esaminatrice;
  • c) nel caso di patenti nautiche relative alle unita' a vela ed  a  propulsione mista, l'esperto velista di cui all'art. 29, del  decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
  • d) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente  nautica  per  una  specie  di  navigazione  almeno  corrispondente  a   quella  richiesta dal candidato, designato dal candidato ovvero dalla  scuola  nautica, a valere per i  propri  candidati,  che  assume  il  comando  dell'unita'.

4.  La  prova  pratica  inizia  nel  momento  in  cui,  su   invito  dell'esaminatore  unico  o  del  presidente  della  commissione,   il  soggetto di cui alla lettera d) del comma 3, mantenendo  le  funzioni  di  comando  dell'unita',  lascia  al  candidato  l'esecuzione  delle  manovre richieste  dall'esaminatore  unico  o  dal  presidente  della  commissione, nonche' dall'esperto velista per la  prova  di  vela,  e  termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a  vela  ha  facolta' di optare per il conseguimento della corrispondente  patente  nautica relativa alle sole unita' a motore.  L'opzione  espressa  dal  candidato e' annotata nel verbale di esame.
6. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di  categoria A e C per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa  si  svolge in mare, ovvero in  laghi  o  in  specchi  acquei  navigabili,  adeguati allo svolgimento in sicurezza  delle  manovre  previste  dai  programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini  dello svolgimento di attivita' di esame per  il  conseguimento  delle  patenti nautiche. La sussistenza di tale autorizzazione e' comprovata  dal candidato o dalla scuola nautica.
7. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di  categoria A e C per la navigazione senza alcun limite dalla costa  si  svolge in mare.

Art. 7 Prova teorica per patente nautica  di categoria B

1. La prova teorica per il conseguimento della patente  nautica  di  categoria B verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui  all'allegato C ed e' costituita:

  •  a) da una  prova  scritta  di  nautica,  basata  sugli  argomenti  inclusi nel 2° gruppo  del  programma  di  esame,  comprensiva  della  risoluzione   pratica   di   un   problema   di   cinematica   navale  anticollisione. L'elaborato e'  consegnato  dal  candidato  entro  il  tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della prova;
  • b) da un'interrogazione orale.

Art. 8 Prova pratica per patente nautica  di categoria B

1. La prova pratica per il conseguimento della patente  nautica  di  categoria B e' svolta su una  nave  da  diporto  o  su  un'unita'  da  traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero,  in  caso  di  indisponibilita', annotata nel verbale di esame,  su  un'imbarcazione  da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 20  metri.
2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere  a  bordo  dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle  previste  dalle  norme vigenti per la navigazione  entro  le  cinquanta  miglia  dalla  costa.
3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente  trovarsi  a bordo dell'unita':

  • a) il candidato;
  • b) la commissione esaminatrice;
  • c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente  nautica  di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola  nautica,  a valere per i propri candidati, che assume  il  comando  dell'unita'  ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante  della medesima unita', in possesso del previsto titolo  professionale  marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche'  il  relativo  equipaggio,  come  stabilito  dalla  tabella  minima   di   armamento  approvata.

4. La prova pratica inizia  nel  momento  in  cui,  su  invito  del  presidente della commissione, il soggetto di cui alla lettera c)  del  comma 3, mantenendo le funzioni di  comando  dell'unita',  lascia  al  candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal  presidente  della  commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito  della  prova.
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di  categoria B si svolge in mare.

Art. 9 Gestione informatizzata  delle prove scritte

1. I quesiti che compongono le prove scritte di cui all'art. 5 sono  estratti da un database approvato dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con   apposito   decreto   direttoriale   e   sono  somministrati al candidato tramite schede di esame. L'estrazione e la  distribuzione dei quesiti in  ogni  singola  scheda  d'esame  avviene  secondo criteri di casualita', che garantiscano  la  differenziazione  delle singole schede e la verifica della preparazione  del  candidato  su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame  per  la  patente  nautica richiesta.
2. Il database dei quesiti  che  compongono  le  prove  scritte  e'  soggetto a revisione periodica almeno biennale.
3. L'elaborazione del software per la  gestione  informatica  delle  prove scritte e gli  aggiornamenti  conseguenti  alla  revisione  del  suddetto database o ad eventuali modifiche  delle  modalita'  d'esame  sono effettuati dal Centro elaborazione dati della Direzione generale  per la motorizzazione.

Art. 10 Attivita' di monitoraggio

1. Ciascuna autorita' competente  trasmette  con  cadenza  annuale,  anche per via telematica:
a) agli enti territoriali competenti al  controllo  delle  scuole  nautiche:

  1. 1) gli elenchi dei candidati presentati dalle  scuole  nautiche  che hanno sostenuto gli esami  per  il  conseguimento  delle  patenti  nautiche,  corredato  dagli  estremi  identificativi  delle  relative  scuole nautiche;
  2. 2) per i soli candidati  privatisti,  l'elenco  nominativo  dei soggetti  eventualmente  da  loro  delegati  all'espletamento   degli  adempimenti amministrativi;
  3. 3) gli esiti degli esami dei candidati presentati dalle  scuole  nautiche;
  4. 4) i dati identificativi delle unita' su cui si sono svolte  le  prove  pratiche,  della  loro  proprieta'  e  dei  soggetti  di   cui  all'articolo 6, comma 3, lettera d),  ed  all'articolo  8,  comma  3,  lettera c).

b)  alla  competente  Direzione  generale  del  Ministero   delle  infrastrutture e dei trasporti:

  1. 1)  gli  elenchi  dei  candidati  presentati  dai   centri   di  istruzione per la nautica, di  cui  all'  art.  43  del  decreto  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del  2008,  che  hanno  sostenuto  gli  esami  per  il  conseguimento  delle   patenti  nautiche, corredato dagli estremi identificativi dei relativi centri;
  2. 2) i dati statistici di cui all'allegato F;
  3. 3) le schede di rilevazione dei costi e degli introiti  di  cui  all'allegato G, ai fini dell'eventuale  adeguamento  dei  diritti  di  ammissione agli esami per il conseguimento  delle  patenti  nautiche,  previsti dall'art. 64 e determinati nella Tabella A dell'Allegato XVI  del decreto legislativo n. 171 del 2005.

Art. 11 Disposizioni finali, transitorie e abrogative

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall'art. 9.

2. Coloro che presentano l'istanza di ammissione agli esami nel periodo transitorio di cui al comma 1 e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora superato la prova teorica hanno facolta' di sostenere l'esame secondo i programmi e le modalita' vigenti all'atto di presentazione dell'istanza entro i termini di validita' temporale della medesima.

3. Le unita' eventualmente non conformi ai requisiti di cui all'art. 6 che, ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i 36 mesi successivi alla medesima data.

4. Gli allegati al presente decreto sono modificabili con appositi decreti direttoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, numero 5), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le restanti parti ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto procede a seguito della verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure adottate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 9, ad una eventuale revisione e riduzione dei quiz in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure.

7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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