DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
in G.U. Serie Generale n.125 del 31-5-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014
Il legislatore, considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere
l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonche' di assicurare la competitivita' dell'offerta turistico-culturale italiana, spinge l'intero settore turistico ad adeguarsi alle nuove tecnologie mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore.
Questo è il fine dell'art. 9 del Decreto legge del 31 maggio 2014 n. 83 rubricato con il titolo di "Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi" prevede un credito di imposta per le spese sostenute al fine di dotarsi di impianti digitali.
Il credito di imposta può essere riconosciuto agli esercizi turistici singoli o aggregati (quindi, anche più imprenditori possono "consorziarsi" per sostenere la spesa per l'adeguamento tecnologico dei loro locali o imprese.
I soggetti che possono ottenere il credito di imposta non sono indicati in modo espresso, ma sono individuati in base a delle categorie: devono far parte del comparto turistico (discoteche, come stabilimenti balneari) che abbiamo o gestiscono degli esercizi ricettivi o ricreativi.
La spesa inerente la digitalizzazione o l'informatizzazione per la quale può essere riconosciuto il credito di imposta può riguardare esclusivamente questi oggetti:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale
In presenza di questo tipo di spese alle imprese del settore turistico per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita' delle spese sopra indicate (comma 2 art. 9) fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro.
Il credito d'imposta e ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta è limitato a tre anni e alle spese effettuate negli esercizi 2015, 2016, 2017
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.