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Opinioni

Mercato del turismo: digitalizzazione ed informatizzazione delle imprese

In base al Decreto Legge del 31.05.2014 n. 83 art. 9 le imprese turistiche (con finalità ricettive e ricreative) che affronteranno una spesa per impianti wi-fi, siti web ottimizzati per sistemi mobili, il commercio elettronico del turismo, pubblicità elettronica delle offerte turistiche, otterranno un credito di imposta pari al 30% della spesa (fino al massimo di € 12.500) per i periodi 2015, 2016 e 2017.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE   31 maggio 2014, n. 83  

Disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

in G.U.  Serie Generale n.125 del 31-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014

Il legislatore, considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare disposizioni per il  rilancio  del  turismo  al  fine  di  promuovere
l'imprenditorialita' turistica  e  di  favorire  la  crescita  di  un settore produttivo strategico per la  ripresa  economica  del  Paese, nonche'    di    assicurare    la     competitivita'     dell'offerta turistico-culturale   italiana,   spinge l'intero settore turistico ad adeguarsi alle nuove tecnologie mediante processi    di digitalizzazione e informatizzazione del settore.

Questo è il fine dell'art. 9 del Decreto legge del 31 maggio 2014 n. 83 rubricato con il titolo di "Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per   la digitalizzazione degli esercizi ricettivi" prevede un credito di imposta per le spese sostenute al fine di dotarsi di impianti digitali.

Il credito di imposta può essere riconosciuto agli esercizi turistici singoli o aggregati (quindi, anche più imprenditori possono "consorziarsi" per sostenere la spesa per l'adeguamento tecnologico dei loro locali o imprese.

I soggetti che possono ottenere il credito di imposta non sono indicati in modo espresso, ma sono individuati in base a delle categorie: devono far parte del comparto turistico (discoteche, come stabilimenti balneari) che abbiamo o gestiscono degli esercizi ricettivi o ricreativi.

La spesa inerente la digitalizzazione o l'informatizzazione per la quale può essere riconosciuto il credito di imposta può riguardare esclusivamente questi oggetti:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e  la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado  di  garantire  gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti  e  portali  di  promozione  pubblici  e   privati   e   di   favorire  l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di  servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing  digitale;
f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte  innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con  disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale  dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione  commerciale

In presenza di questo tipo di spese alle imprese del settore turistico  per i periodi di imposta 2015,  2016  e 2017 agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati   e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  nella  misura  del  trenta  per  cento  dei   costi   sostenuti   per  investimenti e  attivita'  delle spese sopra indicate (comma 2 art. 9)  fino  all'importo massimo complessivo di 12.500 euro.

Il  credito  d'imposta  e  ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta è limitato a tre anni e alle spese effettuate negli esercizi 2015, 2016, 2017

Il credito  d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  presentando  il  modello F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a  disposizione   dall'Agenzia   delle   Entrate,   pena    lo    scarto  dell'operazione di versamento, secondo modalita' e  termini  definiti  con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare  entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese  eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel  rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa  eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure  di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta  secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio 2010, n. 73.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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