Il testamento olografo
Il testamento olografo è scritto e sottoscritto di pugno dal testatore (principio dell'autografia del testamento), in sostanza di tratta di un documento che non richiede l'intervento di terzi soggetti diversi dal testatore, l'intervento di soggetti diversi dal testatore nella redazione della scheda testamentaria comporta la nullità del testamento.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico è un testamento redatto da un notaio e sottoscritto dal testatore e dal medesimo notaio. Il testamento pubblico presuppone l'intervento (del notaio) nelle operazioni di creazione del documento di un soggetto (il notaio) diverso dal testatore.
Il testamento pubblico presuppone due fasi: a) la manifestazione delle ultime volontà del testatore al notaio e ai testimoni; la redazione delle medesime volontà in forma scritta da parte del notaio; b) la lettura del testamento (con le volontà del testatore) alla presenza del testatore, del notaio e dei due testimoni, la successiva sottoscrizione del documento sempre da parte del testatore, testimoni e notaio.
Occorre valutare se questa cronologia procedimentale è immodificabile oppure se è possibile giungere alla sottoscrizione del testamento seguendo diverse strade.
In modo più chiaro, occorre chiedersi se (per la validità del testamento pubblico) è necessario che le dichiarazioni di ultima volontà siano manifestate al notaio alla presenza dei testimoni (prima della loro materiale trasformazione in forma scritta), oppure è possibile considerare valido un testamento pubblico che contiene la sottoscrizione di dichiarazioni di ultime volontà lette dal notaio alla presenza dei testimoni, anche se non previamente espresse dal testatore avanti agli stessi testimoni.
Non contestualità temporale tra la manifestazione di volontà del testatore e riproduzione delle stesse in forma scritta
Il primo elemento da evidenziare è dato dal fatto che tra la manifestazione della volontà del testatore, la riproduzione della stessa volontà in forma scritta e la successiva lettura del testamento al testatore non deve essere una stretta contestualità temporale, cioè non deve svolgersi tutto immediatamente senza interruzioni.
Non è necessaria la contestualità temporale tra le dichiarazioni del testatore e la riproduzione di esse per iscritto, essendo sufficiente che, prima della sottoscrizione, il testatore manifesti la propria volontà in presenza di testimoni.
E', quindi, possibile avere fasi distinte a distanza di tempo e separate dal tempo, ion cui, ad esempio, in una prima fase il notaio riceve la manifestazione di volontà del testatore, la seconda in cui si legge e si sottoscrive il testamento.
La Cassazione ha affermato che, nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.
Manifestazione della volontà prima della redazione del testamento
Appurato che la manifestazione della volontà del testatore e la materiale redazione e sottoscrizione del testamento non devono essere contestuali, è possibile che
- il testatore si rechi dal notaio per esporgli le proprie idee sul testamento e per conferirgli l'incarico di redigere il testamento,
- come occorre anche prendere atto la manifestazione della volontà del testatore al notaio (prima della redazione del testamento) non deve avvenire in forma orale, ma potrebbe avvenire in forma scritta, mediante un documento inviato dal testatore al notaio nel quale il testatore manifesta le sue intenzioni relative al testamento (che il notaio dovrà riprodurre nel testamento) e il testatore contemporaneamente incarica il notaio della redazione del testamento.
In questa fase procedimentale (anteriore alla materiale redazione del testamento) è evidente che non sono presenti i testimoni.
In tal caso, secondo la cassazione, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, (quasi in assenza del testatore), condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.
Cass., civ. sez. II, del 28 marzo 2019, n. 8690