DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n. 29
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
in G.U. Serie Generale n.63 del 17-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2014
Obiettivo del decreto legislativo
Il decreto legislativo n. 29 del 2014 individua le norme e le procedure per lo scambio, tra gli stati membri dell'Unione Europea, delle informazioni relative alla quantificazione e al recupero delle imposte oltre alle norme relative alla notifica dei provvedimenti fiscali.
In sostanza si tratta di norme:
– che autorizzano la richiesta (dall'Italia all'estero) di informazioni alle autorità di altri stati membri della UE, con l'obbligo degli Stati membri della Ue di fornire le informazioni richieste oltre all'obbligo di procedere ad indagini per reperire le informazioni richieste;
– che autorizzano la richiesta di informazioni dall'estero, (da intendersi sempre membri dell'UE). verso l'Italia
– che autorizzano "indagini" all'interno del territorio italiano per acquisire informazioni de fornire a paesi membri della UE; l'indagine amministrativa è definita come l'insieme di tutti i controlli, le verifiche e gli interventi allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
– che autorizzano "indagini" all'estero (all'intero di Stati membri UE) per acquisire informazioni de fornire all'Italia paese membro della UE;
– che autorizzano la notifica nel territorio italiano di provvedimenti o decisioni delle autorità fiscali degli stati membri della UE
– che autorizzano la notifica nel territorio di paesi membri della UE di decisioni o provvedimenti assunti dalle autorità fiscali italiane.
Ambito di applicazione
Le disposizioni del decreto del 2014 n, 29 (quindi la richiesta di informazione e di indagini) hanno sempre ad oggetto il campo fiscale e, in particolare, le imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria, territoriali o altre autorità locali, ma con un vincolo territoriale ben preciso: sempre e solo all'interno del territorio dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche; d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
Modalità operative
Nel territorio Italiano la competenza per il compimento delle attività necessarie ai fini della cooperazione fiscale è attribuita al Direttore Generale delle Finanze. A sua volta il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento, che avrà il compito di effettuare materialmente l'attività di cooperazione (l'ufficio di collegamento è stato definito come l'ufficio responsabile dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione fiscale).
Saranno istituiti strutture simili in tutti gli Stati dell'Ue per eseguire gli stessi compiti (rispondere cioè alle richieste di informazioni di altri Stati UE), queste strutture collaboreranno e comunicheranno tra loro.
Richiesta di informazioni
Se uno stato membro ha bisogno di informazioni ai fini fiscali presenta la richiesta all'ufficio di collegamento; l'ufficio di collegamento (direttamente) o altra autorita' (locale) interpellata dall'ufficio di collegamento e su delega dell'ufficio di collegamento, provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa necessaria in base alla richiesta e alla complessità del caso.
Raccolte le informazioni, (direttamente o indirettamente) l'ufficio di collegamento fornisce all'autorita' estera richiedente dello Stato membro Ue tutte le informazioni utili di cui sono già in possesso o che sono state reperite a seguito dell'indagine amministrativa.
Obbligo di indagini e di fornire le informazioni richieste
E' evidente che esiste un obbligo di fornire informazioni e di procedere alle indagini per reperire le informazioni, del resto è previsto che i servizi di collegamento comunicano (forniscono) agli altri Stati membri UE, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014.
Notifiche di provvedimenti
E', inoltre, previsto che su domanda dell'autorita' richiedente di un ‘altro Stato membro della Ue, i servizi di collegamento italiani, devono notificare, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le imposte provenienti dalle autorita' amministrative di uno Stato estero membro UE
Per le notifiche pervenute dall'autorita' estere di altro Stato membro Ue ci si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a. Per le spese di notifica l'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata.
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