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Litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione

Cassazione 17.10.2019 n 26285 E’ superflua e improduttiva di effetti l’opposizione all’esecuzione proposta sulla base degli stessi motivi dell’opposizione a precetto, sia se c’è litispendenza, sia se c’è riunione. Nel primo caso, l’opposizione all’esecuzione dovrà essere definita in rito, mediante la declaratoria di litispendenza e la cancellazione dal ruolo. Nell’altro caso, il giudice dovrà trattare solo la prima delle due opposizioni (a precetto)
A cura di Paolo Giuliano
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L'opposizione all'esecuzione pre-esecutiva ed esecutiva ex art. 615 comma 1 e 2 cpc

L'art. 615 cpc prevede che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il medesimo articolo 615 al comma 2 prevede che quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione al precetto si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

Quindi, l'opposizione all'esecuzione può essere proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto o opposizione pre-esecutiva) con atto di citazione al giudice competente oppure dopo l'inizio dell'esecuzione con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Con l'opposizione all'esecuzione (pre – esecutiva o post – esecutiva) non si contesta il diritto in sé, così come consacrato nel titolo, bensì il diritto ad agire in via esecutiva (l'eventuale contestazione sul merito della pretesa creditoria rappresenta solamente una domanda accessoria).

Con l'opposizione a precetto – al pari di quella all'esecuzione già iniziata – non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento. Per i fatti posteriori alla definitività del titolo esecutivo o alla maturazione delle preclusioni per farli valere nel giudizio in cui il titolo medesimo si è formato, la relativa opposizione non integra, a stretto rigore, un'impugnazione rivolta ad inficiare il titolo per un vizio suo proprio.

In teoria, dovrebbero essere due opposizioni alternative e non dovrebbero soprapporsi (o essere presentate contemporaneamente), però, nulla esclude che possono esserci delle ipotesi in cui devono essere presentate due opposizioni all'esecuzioni , la prima a precetto (o pre esecutiva) la seconda post esecutiva, in queste ipotesi occorre valutare se sussiste la litis pendenza

Requisiti della Litispendeza

La litispendenza è un rapporto tra due o più cause che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di causa petendi e di petitum ed esse pendano fra le stesse parti.

Il rapporto fra l'opposizione a precetto (o, più genericamente, pre-esecutiva), proposta a norma del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., e l'opposizione all'esecuzione, avanzata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Quindi, l'opposizione all'esecuzione può essere proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (opposizione a precetto o opposizione pre-esecutiva) con atto di citazione al giudice competente oppure dopo l'inizio dell'esecuzione con ricorso al giudice dell'esecuzione.

In teoria, dovrebbero essere due opposizioni alternative e non dovrebbero soprapporsi (o essere presentate contemporaneamente), però, nulla esclude che possono esserci delle ipotesi in cui devono essere presentate due opposizioni all'esecuzioni , la prima a precetto (o pre esecutiva) la seconda post esecutiva, in queste ipotesi occorre valutare se sussiste la litis pendenza

Tesi originaria della litis pendenza tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione

La Cassazione, con plurime pronunce, ha affermato che sussiste litispendenza, e non continenza, né connessione, tra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.

Si tratta, di verificare se tale principio possa essere mantenuto fermo anche a seguito delle modifiche legislative che, a cavallo fra il 2005 e il 2016, hanno interessato gli artt. 615 ss. cod. proc. civ.

La modifica dell'art. 615 e 616 cpc e la tesi della litispendenza

Il mutato quadro normativo non contraddice il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui sussiste litispendenza fra l'opposizione al precetto, proposta prima che abbia avuto inizio l'esecuzione forzata, e quella proposta successivamente, per i medesimi motivi, innanzi al giudice dell'esecuzione.

Il petitum dell'opposizione pre-esecutiva, pertanto, coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, in quanto in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente.

Le ragioni poste a fondamento dell'opposizione preesecutiva e dell'opposizione all'esecuzione sono potenzialmente coincidenti. Con entrambe si contesta la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.

La causa petendi è talmente sovrapponibile che l'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., descrive il proprio oggetto (in alternativa all'eccezione di impignorabilità dei beni) come «l'opposizione di cui al comma precedente». Con le due opposizioni, quindi, si potranno dedurre i fatti estintivi o modificativi del credito verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo, se questo è di formazione giudiziale; nel caso di titoli esecutivi stragiudiziali, invece, i motivi dell'opposizione potranno investire l'intero rapporto sottostante.

Le ragioni delle due opposizioni, in conclusione, possono essere le medesime e la loro effettiva coincidenza deve essere verificata in concreto, sulla base della prospettazione dell'opponente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi confermare l'approdo giurisprudenziale secondo cui sussiste litispendenza fra l'opposizione pre-esecutiva ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., e quella all'esecuzione proposta ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, quando le ragioni ad esse sottese sono le medesime.

Ipotesi concrete in cui è possibile dichiarare la litispendenza

Si deve, tuttavia, chiarire che le ipotesi in cui, ricorrendo il presupposto dell'identità del petitum e della causa petendi, è possibile dichiarare la litispendenza sono molto circoscritte.

Infatti, gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ. Pertanto, se le cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione – piuttosto – gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., che consentono e prescrivono la riunione; ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

"Sussiste litispendenza fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, e sempre ché le cause pendano innanzi a giudici diversi. Invece, nell'ipotesi – più probabile – in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.; ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.".

"L'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, fondate su identici fatti costitutivi e pendenti, nel merito, innanzi al medesimo ufficio giudiziario, vanno riunite d'ufficio, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima".

Tali conclusioni inducono ad un'ulteriore riflessione, circa la sostanziale superfluità dell'opposizione all'esecuzione proposta sulla base degli stessi motivi dell'opposizione a precetto.

Tanto che vi sia litispendenza, poiché le cause sono proposte davanti a giudici diversi, quanto che vengano riunite perché pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, l'introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione nel merito per le medesime ragioni poste a fondamento dell'opposizione a precetto si risolve in un'attività processuale improduttiva di effetti pratici.

Nel primo caso, l'opposizione all'esecuzione dovrà essere definita in rito, mediante la declaratoria di litispendenza e la cancellazione dal ruolo. Nell'altro caso, il giudice dovrà trattare solo la prima delle due opposizioni (quella a precetto), a meno che questa non risulti improcedibile e venga quindi meno l'ostacolo alla trattazione della seconda.

Cass., civ. sez. I, del 17 ottobre 2019, n. 26285

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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