Cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della stessa società, si tratta di un evento paragonabile alla morte di una persona fisica.
Le società (come le persone fisiche) al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese (anche se la cancellazione è preceduta da una fase di liquidazione programmata) possono avere ancora dei rapporti pendenti, come ad esempio dei processi in corso oppure possono avere dei debiti non saldati.
L'estinzione della qualità di socio
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la perdita della qualità di socio, ma deve essere tenuta distinta dal trasferimento delle quote o azioni sociali che determinano anche la perdita della qualifica di socio.
L'estinzione della società e i processi in corso
L'estinzione della società va dichiarata e comporta l'interruzione del processo. In caso di omessa dichiarazione relativa all'evento interruttivo, in base al principio dell’ultrattività del mandato (applicabile anche alle società) l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo (come la cancellazione della società dal registro delle imprese) ad opera del legale comporta che il difensore continua rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato.
E' stata abbandonata la tesi pregressa secondo la quale l'estinzione della società significava rinunzia all'azione.
L'estinzione della società e i debiti non saldati
Le Sezioni Unite 12 marzo 2013 n. 6070 hanno affermato che, a seguito della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, nel caso in cui all'estinzione di qualunque tipo di società – derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese – "non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico" in cui era coinvolta la società estinta, si effettua "un fenomeno di tipo successorio", per cui, le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci (che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente se erano soci illimitatamente responsabili), poiché, altrimenti si "sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale",
L'estinzione della società e i beni e i crediti
Quanto agli elementi positivi che facevano capo alla società, "i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ".
La scelta delle Sezioni Unite è diretta – ben si comprende – alla tutela di coloro che sono terzi rispetto al contratto sociale ma sono divenuti creditori della società che si estingue, e al tempo stesso ad una stabilizzazione nella maggior misura possibile della realtà giuridica "lasciata" dalla società estinta, stabilizzazione perseguita mediante una automatica lettura della volontà di cancellazione come una rinuncia, la quale, peraltro, in ultima analisi, si riverbera positivamente anche sugli interessi dei componenti della società, in quanto strumento diretto, appunto, ad "una più rapida conclusione del procedimento estintivo".
Il titolo esecutivo ottenuto prima della cancellazione della società dal registro delle imprese
Può capitare che il creditore abbia ottenuto verso la società un titolo esecutivo e successivamente la società si cancella, in queste ipotesi, proprio per il fenomeno successorio sopra descritto il creditore può usare il titolo esecutivo verso i soci
Infatti, l’estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese non incide sulla efficacia di un titolo esecutivo giurisdizionale emesso a favore della suddetta società, (prima dell’estinzione), che potrà pertanto essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto alla esecuzione, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall’estinzione.
Cass., civ. sez. III, del 8 giugno 2018, n. 14893