Il danno subito dal bene in comunione o dall'unità immobiliare in comproprietà sito in un condominio
Il bene (bene danneggiato) in comunione o un appartamento (bene danneggiato) in comproprietà sito in un condominio può subire dei danni provocati da un terzo soggetto o da un bene (bene danneggiante) di un terzo soggetto (ovviamente nulla esclude che il bene danneggiante sia a sua volta in comproprietà).
In questa situazione ci si chiede
— se sussiste la legittimazione del singolo comproprietario ad agire in giudizio per ottenere la condanna al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito di un terzo (ad esempio consistente nella realizzazione di manufatti abusivi sul fondo confinante)
— se sussiste tra comproprietari danneggiati di un vincolo di solidarietà attiva;
— quali sono gli effetti nei confronti dei comproprietari non partecipanti al giudizio di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata a favore di uno dei comunisti.
Legittimazione del singolo comproprietario al risarcimento del danno
Il singolo comproprietario ha la legittimazione attiva anche per le azioni risarcitorie nei confronti dell'autore dell'illecito.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente (oltre che passivamente) rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata.
La giustificazione del principio alla base della legittimazione del singolo comproprietario al risarcimento del danno
La legittimazione del singolo comproprietario è stata riconosciuta sul presupposto che ricorra un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali.
L'idea è che, insomma, sia immanente al sistema il principio di carattere generale che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza.
Ne discende, di conseguenza, che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo comproprietario dispieghi i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, senza necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
Il presupposto di fatto è che il singolo agisca non per un suo interesse esclusivo o per un interesse per avventura analogo a quello degli altri ovvero in contrasto attuale o potenziale con quello degli altri comproprietari, ma a tutela di un interesse comune, che appartiene indifferenziatamente anche ai restanti contitolari del diritto, perché mira alla tutela della cosa comune.
In queste ipotesi viene ravvisata "una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno d'una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.
La giurisprudenza ritiene, in sostanza, che ciascuno dei contitolari del diritto reale, dal punto di vista processuale, sia titolare di una legittimazione attiva sostitutiva.
La soluzione è stata propugnata soprattutto in materia di condominio, al fine di legittimare il singolo condomino ad agire a tutela delle parti comuni persino indipendentemente dall'azione dell'amministratore di condominio, ma è suscettibile di essere invocata anche nel caso di comunione dei diritti reali, giacché è pacifico che il condominio costituisca la figura più importante ed analiticamente disciplinata di comunione di diritti reali, con cui è dunque in rapporto di genus ad speciem.
Limiti alla legittimazione del singolo comproprietario: domande relative all'accertamento della proprietà.
Posto che sussiste la legittimazione del singolo comproprietario a richiedere il risarcimento del danno, ci si chiede quali sono i limiti di tale legittimazione.
La legittimazione del singolo comproprietario sussiste se colui che agisce in giudizio non ha posto al giudice alcuna questione inerente l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà (altrimenti sussiste il litisconsozio necessario tra tutti i contitolari.
Posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune.
Cass., civ. sez. III, del 14 novembre 2019, n. 29506