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Legge stabilità 2015: Inps pagamenti e restituzioni per versamenti non dovuti

La legge del 23.12.2014 n. 190 (art. 1 comma 302, 303 e 304) ha previsto nuovi termini per i pagamenti delle pensioni Inps e introdotto obblighi di restituzione (a carico delle banche e dei beneficiari dei pagamenti verso l’inps) in caso di erogazioni non dovute dall’Inps.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

Per regolarizzare e tenere sotto controllo la spesa ed evitare truffe la legge di stabilità per il 2015 con l'art. 1 comma 302 ha stabilito che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di  razionalizzare  e  uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli  assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti  in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno  successivo  se
festivo o non bancabile, con un unico  pagamento".

Sempre la medesima legge di stabilità per il 2015 al fine di evitar pagamenti pensionistici non dovuti con l'art. 1 comma 303 ha previsto che "A decorrere dal 1º gennaio 2015  il  medico  che accerta il decesso trasmette  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  48   ore  dall'evento, il certificato  di  accertamento  del  decesso  per  via  telematica on line. In caso di violazione dell'obbligo si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  46   del  decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".

Se l'Inps effettua dei pagamenti non dovuti (es. dopo il decesso) la legge di stabilità per il 2015 art. 1 comma 304 prevede (ex lege) che "Le prestazioni in denaro  versate  dall'INPS  per  il  periodo  successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso  un  istituto  bancario  o  postale  sono  corrisposte  con   riserva". In altri termini, indipendentemente dalla comunicazione del decesso il pagamento (non dovuto) è considerato provvisorio (cioè è subordinato all'esistenza dei presupposti di legittimità) e si considera  effettuato con "riserva" di recupero di quanto pagato indebitamente.

Continua la norma (comma 304) che "l'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla  loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza  che il beneficiario ne  avesse  diritto.  L'obbligo  di  restituzione  sussiste  nei  limiti  della  disponibilità  esistente   sul   conto  corrente". Quindi, l'istituto bancario deve restituire (ha l'obbligo di restituire all'Inps), in altre parole l'inps non andrà a richiedere la restituzione agli eredi de deceduto, ma direttamente alla banca dove è stato effettuato il pagamento.

E', inoltre, previsto che se l'istituto bancario o la società Poste italiane  Spa  rifiutano la richiesta di restituzione per impossibilità sopravvenuta  del  relativo  obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo  sono  tenuti  a  comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del  disponente  e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

L'istituto bancario o la società Poste  italiane  Spa  non  possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.

L'obbligo di restituzione all'inps si estende anche ad altri soggetti. Infatti, è previsto che i soggetti che  hanno  ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega  o  che  ne  hanno  avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale,  anche  per ordine permanente di accredito sul proprio  conto,  o  che  hanno  svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a  carico  del  conto
disponente,  sono  obbligati  al  reintegro  delle  somme  a   favore  dell'INPS.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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