LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
Per regolarizzare e tenere sotto controllo la spesa ed evitare truffe la legge di stabilità per il 2015 con l'art. 1 comma 302 ha stabilito che "A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli
invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se
festivo o non bancabile, con un unico pagamento".
Sempre la medesima legge di stabilità per il 2015 al fine di evitar pagamenti pensionistici non dovuti con l'art. 1 comma 303 ha previsto che "A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico che accerta il decesso trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line. In caso di violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".
Se l'Inps effettua dei pagamenti non dovuti (es. dopo il decesso) la legge di stabilità per il 2015 art. 1 comma 304 prevede (ex lege) che "Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva". In altri termini, indipendentemente dalla comunicazione del decesso il pagamento (non dovuto) è considerato provvisorio (cioè è subordinato all'esistenza dei presupposti di legittimità) e si considera effettuato con "riserva" di recupero di quanto pagato indebitamente.
Continua la norma (comma 304) che "l'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente". Quindi, l'istituto bancario deve restituire (ha l'obbligo di restituire all'Inps), in altre parole l'inps non andrà a richiedere la restituzione agli eredi de deceduto, ma direttamente alla banca dove è stato effettuato il pagamento.
E', inoltre, previsto che se l'istituto bancario o la società Poste italiane Spa rifiutano la richiesta di restituzione per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.
L'obbligo di restituzione all'inps si estende anche ad altri soggetti. Infatti, è previsto che i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto
disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS.