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Legge stabilità 2015: giochi e scommesse

La legge del 23.12.2014 n. 190 combatte il gioco d’azzardo sul web (e conseguente l’elusione fiscale) infatti, l’art. 1 comma 643 e 644, impone ai fornitori del servizio (anche esteri) una “regolamentazione” dell’attività; mentre l’art. 1 comma 646, 647 e 648 colpiscono i titolari degli esercizi commerciali che hanno le c.d. slot machine irregolari (con un reddito presunto e sanzioni amministrative)
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015).

in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

Il commercio elettronico (o, quanto meno, offerta di scommesse e giochi) attraverso la rete rappresenta un settore in ampia espansione, ma è anche un settore in cui sono presenti grossi problemi, non solo legati alla tutela del consumatore, (maggiorenne o minorenne) ma anche relativo alla necessità di trovare un sistema di tassazione, soprattutto quando l'offerta del servizio è situata all'estero, ma l'operazione (acquisto, scommessa) è effettuata in Italia.

La legge del 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 643 sembra intervenire su uno di questi aspetti (minori e scommesse sul web) e con l'art. 1 comma 643 prevede che la regolamentazione di alcune di queste situazioni , infatti, "In attesa del riordino della materia dei  giochi  pubblici  per  assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza,  nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età a decorrere dal  1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che  comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto  proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza   essere  collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore  è l'offerente e che il contratto di gioco è  pertanto  perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la   legislazione  nazionale"

La regolamentazione è  consentita se sono rispettate una serie di condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano  all'Agenzia  delle dogane e dei monopoli,   una  dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per  emersione  con  la  domanda  di  rilascio  di  titolo   abilitativo   ai   sensi  dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento  al  totalizzatore nazionale, con  il  contestuale  versamento  mediante modello F24 della somma di euro  10.000,  da  compensare  in  sede di versamento anche solo della prima rata di  cui  alla  lettera  e);
b) le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare  dell'esercizio  ovvero  del  punto  di  raccolta  che  offre  le  scommesse  di   cui  all'alinea. Si considerano tempestive anche le  domande  delle  quali  una copia dell'originale  risulta  pervenuta  per  posta  elettronica  entro il 31 gennaio 2015, con la  copia  del  modello  di  versamento  quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5  gennaio  2015  nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

L'art. 1 comma 644 prevede le sanzioni per i soggetti che non aderiscono alla regolamentazione "Nei riguardi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  643  che  non  aderiscono al regime di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma  643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a  tale  regime, ne sono decaduti, ferma  restando  l'applicazione  di  quanto  previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre  1989,  n.  401,  e  successive  modificazioni,  trovano  applicazione,   per  esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonchè di tutela dei minori  di età e delle fasce sociali più  deboli,  i  seguenti  obblighi  e  divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le  disposizioni  di cui al titolo II, capo I, del  predetto  decreto  legislativo,  in  materia di obblighi di identificazione,  assumendo  gli  oneri  e  le  responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia  di  protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,  anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale  dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di  scommesse  che  consentono  vincite  superiori a euro 10.000.

La legge del 23.12.2014 n. 190 con l'art. 1 comma 646 colpisce anche gli esercizi pubblici che hanno delle macchine per il gioco non collegate alla rete statale di gioco o che non consentono la lettura dei datti relativi alle somme giocate.

I soggetti colpiti non sono i proprietari degli apparecchi, ma i titolari degli esercizi commerciali  aperti al pubblico in cui si trovano i giochi. Questi sono colpi mediante il pagamento di un "imponibile forfettario" derivante dalla presenza del meccanismo e da una sanzione amministrativa per la loro presenza (inoltre, in alcuni casi hanno anche l'obbligo di distruggere detti apparati).

Infatti, l'art. 1 comma 646 prevede il pagamento di  un "imponibile forfettario" infatti, Il titolare di  qualsiasi  esercizio  pubblico  nel  quale  si  rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque  idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro,  non  collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in  ogni  caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme  giocate,  anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma  6, lettera a), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.  773 del 1931, e  successive  modificazioni,  del  prelievo  unificato  previsto a legislazione vigente per tale tipologia di  apparecchi  su  un  imponibile  medio  forfetario  giornaliero  di  euro  3.000   per  trecentosessantacinque    giorni     di     presunta     operatività  dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica  di  cui  al   decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  in  ragione   di  un'aliquota di prelievo del  6  per  cento  su  un  imponibile  medio  forfetario  giornaliero  di  euro  3.000  per  trecentosessantacinque  giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1 comma 648. Il legislatore ha anche previsto che "Per ciascun apparecchio di  cui  al  comma  646,  il  titolare  dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento  dell'imposta  ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria  di euro 20.000.

Confisca e distruzione dell'apparecchio (ritardo nella distruzione). Continua l'art. 1 comma 648 che "L'apparecchio è in ogni  caso  soggetto  a  confisca  amministrativa e, qualora non sia possibile asportare l'apparecchio il titolare dell'esercizio aperto al pubblico ha l'obbligo di procedere a  sua  cura  e  spese alla distruzione  dell'apparecchio  entro  dieci  giorni  dalla  confisca, nonche'  alla  consegna  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in  caso  di  apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),  del  testo  unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in  caso  di  apparecchio  di  qualunque  altra  tipologia.  Il  titolare  dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di  euro   200   per   ogni   giorno   di   ritardo   nella   distruzione  dell'apparecchio ovvero nella  consegna  dei  componenti"

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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