LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015).
in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
Il commercio elettronico (o, quanto meno, offerta di scommesse e giochi) attraverso la rete rappresenta un settore in ampia espansione, ma è anche un settore in cui sono presenti grossi problemi, non solo legati alla tutela del consumatore, (maggiorenne o minorenne) ma anche relativo alla necessità di trovare un sistema di tassazione, soprattutto quando l'offerta del servizio è situata all'estero, ma l'operazione (acquisto, scommessa) è effettuata in Italia.
La legge del 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 643 sembra intervenire su uno di questi aspetti (minori e scommesse sul web) e con l'art. 1 comma 643 prevede che la regolamentazione di alcune di queste situazioni , infatti, "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età a decorrere dal 1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale"
La regolamentazione è consentita se sono rispettate una serie di condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al totalizzatore nazionale, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
L'art. 1 comma 644 prevede le sanzioni per i soggetti che non aderiscono alla regolamentazione "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonchè di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000.
La legge del 23.12.2014 n. 190 con l'art. 1 comma 646 colpisce anche gli esercizi pubblici che hanno delle macchine per il gioco non collegate alla rete statale di gioco o che non consentono la lettura dei datti relativi alle somme giocate.
I soggetti colpiti non sono i proprietari degli apparecchi, ma i titolari degli esercizi commerciali aperti al pubblico in cui si trovano i giochi. Questi sono colpi mediante il pagamento di un "imponibile forfettario" derivante dalla presenza del meccanismo e da una sanzione amministrativa per la loro presenza (inoltre, in alcuni casi hanno anche l'obbligo di distruggere detti apparati).
Infatti, l'art. 1 comma 646 prevede il pagamento di un "imponibile forfettario" infatti, Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1 comma 648. Il legislatore ha anche previsto che "Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000.
Confisca e distruzione dell'apparecchio (ritardo nella distruzione). Continua l'art. 1 comma 648 che "L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora non sia possibile asportare l'apparecchio il titolare dell'esercizio aperto al pubblico ha l'obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonche' alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti"