Legge Reale: ecco cosa prevede il testo della disposizione figlia degli anni di piombo
Arresti preventivi, fermo in carcere fino a quattro giorni, divieto di nascondere il volto col casco, sciarpe, cappucci e simili e la possibilità, da parte delle forze dell'ordine, di utilizzare l'arma di ordinanza per garantire l'ordine pubblico. E' quanto prevedeva la legge dell'ordinamento italiano del 22 maggio 1975, n. 152 recante «Disposizione a tutela dell'ordine pubblico». E' la cosiddetta Legge Reale (dal nome del Ministro che l'ha redatta, il repubblicano Oronzo Reale), il testo di cui si è tornato a parlare in questi giorni a seguito dei fatti dello scorso 15 ottobre a Roma. Un provvedimento di cui appena si è rifatto vivo il nome non ha mancato di far discutere, che sembrerebbe unire le forze di destra e quelle moderate ma che paradossalmente è stata avanzata da Antonio Di Pietro (stando a quanto hanno scritto alcuni organi di stampa): «Si deve tornare alla Legge Reale. Anzi bisogna fare la Legge Reale 2». L’iniziativa del leader Idv (poi smentita dallo stesso Di Pietro) ha trovato subito l’approvazione del ministro dell’Interno, Roberto Maroni, soprattutto quando parla di «strumenti speciali e pene esemplari». Ma cos’è la Legge Reale?
Approvata il 22 maggio 1975, in un periodo in cui il Paese è funestato dalla violenza degli estremisti rossi e neri, la legge Reale avrebbe dovuto dare alla polizia gli strumenti necessari ad arginare i devastatori delle piazze, i professionisti della guerriglia urbana.
Le principali, e più discusse, disposizioni della Legge Reale
E' l'articolo 14 il più controverso, in quanto amplia i casi in cui è legittimo l’uso delle armi da parte della polizia. Esso autorizza l’agente a fare fuoco non solo “quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità”, ma, in maniera più generale, “per impedire delitti di strage, naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona”. E' quanto previsto ancor'oggi dall'articolo 53 del codice penale.
L’articolo 3 della legge specifica che, “anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato pericolo di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrano sufficienti indizi di delitto concernenti le armi da guerra o tipo guerra”. Ciò vuol dire che è possibile effettuare arresti preventivi (custodia) anche solo quando sussiste il “pericolo” che in un corteo si possa fare uso della violenza. Inoltre il fermato poteva essere tenuto in carcere fino a quattro giorni (96 ore 48+48) in attesa che il giudice ne convalidasse il fermo o ne disponesse la scarcerazione.
L’articolo 4 indica che “in casi eccezionali di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria” le forze dell’ordine possono procedere “all’identificazione e alla perquisizione sul posto, al fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione”
L’articolo 5 proibisce di partecipare a manifestazioni “facendo uso di caschi protettivi o con il volto del tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”. Niente caschi o altri elementi (maschere, sciarpe, cappucci ecc.) che nascondano il volto delle persone, pena l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Una disposizione ambigua anche perché estenderebbe il divieto anche alle donne musulmane che indossano burqua e niqab nei luoghi pubblici.
254 "morti da legge Reale" in 15 anni
Nei primi 15 anni di applicazione della legge, si conteranno 625 vittime delle forze dell'ordine (254 morti e 371 feriti), come si evince da “625, un libro bianco sulla legge Reale”, pubblicato nel 1990 dal Centro di Iniziativa Luca Rossi di Milano, contenente un impressionante computo/catalogazione dei "morti da legge Reale" nel periodo 1975-90: delle 254 vittime,ben 204 non stavano commettendo né erano in procinto di commettere reati. Un contesto tipico (ricorre in 153 casi) è il posto di blocco o l'intimazione di alt. In 65 casi (pari a circa il 10% del totale) le forze dell'ordine sono ricorse alla giustificazione del "colpo partito accidentalmente".
La Legge Reale venne modificata nel 1977 e sottoposta a referendum abrogativo nel ‘78 da un comitato, di cui facevano parte anche i parenti di chi era rimasto ucciso per effetto di quella disposizione, che di fatto la valutava come una “pena di morte de facto“. Si votò nel giugno del ’78 e il 76,5 % dei votanti scelsero di non abrogare la legge Reale che rimase in vigore per tutto il periodo degli “anni di piombo”, con effetti sicuramente poco confortanti per la società civile. La tenaglia della legge Reale fu allentata nel corso degli anni, via via che andava scemando il pericolo del terrorismo interno. Nel 2005, con l’introduzione della “legge Pisanu”, il provvedimento venne finalmente superato.
Ma ora se ne torna a discutere.
Le legge Reale «fu fatta in un periodo di terrorismo, di stato di polizia, oggi la democrazia è forte, si può con le leggi ordinarie contrastare la barbara violenza come quella dell'altro giorno. Abbiamo bisogno di mezzi e risorse per le Forze dell'ordine, se si tagliano mezzi e risorse non possiamo tornare a leggi cancellate dall'ordinamento guiridico». E' il commento di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, a La Telefonata.