LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
La legge di stabilità del 2015 interviene anche sulla circolazione dei veicoli impedendo la circolazione di alcuni veicoli c.d. Euro 0 oppure eliminando alcuni benefici fiscali (rendendo, così, meno competitivo il loro uso ed economicamente meno conveniente il loro uso).
Infatti, La legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 232 prevede che A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. In particolare, le categorie M2 ed M3 sono indicate nel c.d. codice della strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 art. 47) e per la precisione soni le seguenti:
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
Nel medesimo art. 1 comma 232 è anche prevista una norma di salvaguardia, infatti, cn uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
Sempre la medesima legge del 23.12.2014 n. 190 con l‘art. 1 comma 233 elimina alcuni benefici fiscali per i veicoli ad emissioni ad Euro 0 o inferiori. Il fine della norma è evidente cerca di combattere l'inquinamento disincentivando l'uso di veicoli inquinanti, mediante l'aumento dei costi di esercizio.
L'art. 1 comma 233 prevede che A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Il comma 233 si riferisce espressamente solo al credito di imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per i veicoli ad Euro 0.