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Legge di stabilità 2015: inquinamento e veicoli

La Legge del 23.12.2014 n. 190 (art. 1 comma 232 e 233) al fine di combattere l0inquinamento proibisce dal 1 gennaio 2019 la circolazione dei veicoli di cui alla categorie M2 ed M3 ad Euro 0 ed elimina dal 1 gennaio 2015 il credito di imposta sul gasolio per l’autotrazione per i veicoli ad Euro 0.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

La legge di stabilità del 2015 interviene anche sulla circolazione dei veicoli impedendo la circolazione di alcuni veicoli c.d. Euro 0 oppure eliminando alcuni benefici fiscali (rendendo, così, meno competitivo il loro uso ed economicamente meno conveniente il loro uso).

Infatti, La legge 23.12.2014 n. 190 art. 1 comma 232 prevede che A decorrere dal  1º  gennaio  2019,  su  tutto  il  territorio  nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2  ed  M3  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche  antinquinamento Euro 0. In particolare, le categorie M2 ed M3 sono indicate nel c.d. codice della strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 art. 47) e per la precisione soni le seguenti:

– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Nel medesimo art. 1 comma 232 è anche prevista una norma di salvaguardia, infatti, cn uno o più  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione  dal predetto divieto per particolari caratteristiche  di  veicoli  di  carattere storico o destinati a usi particolari.

Sempre la medesima legge del 23.12.2014 n. 190 con l‘art. 1 comma 233 elimina alcuni benefici fiscali per i veicoli ad emissioni ad Euro 0 o inferiori. Il fine della norma è evidente cerca di combattere l'inquinamento disincentivando l'uso di veicoli inquinanti, mediante l'aumento dei costi di esercizio.

L'art. 1 comma 233 prevede che A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta  relativo  all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori  di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non  spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

Il comma 233 si riferisce espressamente solo al credito di imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori per i veicoli ad Euro 0.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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