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Legge di stabilità 2015: i dati e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate

La Legge del 23.12.2014 n. 190 (art. 1 comma 634, 635, 636) autorizza l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione del contribuente i dati e le informazioni (acquisite anche da terzi) al fine di permettere al cittadino il controllo di dette informazioni tributarie. Questo sistema può essere considerato un mezzo (occulto) di accertamento tributario ?
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015).

in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

L'idea del legislatore sembra essere quella di aumentare la "comunicazione" tra cittadino e amministrazione fiscale.

Quindi, la legge del 23.12.2014 n. 190 art.1 comma 634 prevede di mettere a disposizione del cittadino i dati in suo possesso, infatti, tale comma prevede che "Al  fine  di  introdurre  nuove  e  più  avanzate  forme  di  comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale,  anche  in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,  finalizzate  a  semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi  tributari e favorire l'emersione  spontanea  delle  basi  imponibili,  l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero  del  suo  intermediario,  anche  mediante   l'utilizzo   delle   reti  telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le  informazioni  in  suo  possesso  riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti  direttamente o  pervenuti  da  terzi,  relativi  anche  ai  ricavi  o  compensi,  ai  redditi,  al  volume  d'affari  e  al   valore   della  produzione,  a  lui  imputabili,  alle  agevolazioni,   deduzioni   o  detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche  qualora  gli  stessi  non risultino spettanti. Il contribuente può  segnalare  all'Agenzia  delle entrate eventuali elementi, fatti e  circostanze  dalla  stessa  non conosciuti".

Continua l'art. 1 comma 635 "Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia  delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente  ovvero  del  suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo  per una valutazione in ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume  d'affari e valore della produzione nonche' relativi  alla  stima  dei  predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Quello che non risalta dal testo della legge è che i dati (o le banche dati) dell'Agenzie delle entrate devono essere, in qualche modo,  create o formate. In altri termini,  dire che i dati o le banche dati sono a disposizione del cittadino, significa anche (in modo indiretto)

  • – affermare che l'agenzia delle entrate ha delle banche dati ed è legittimata ad avere delle banche dati (altrimenti non potrebbe mettere a disposizione del cittadino questi dati)
  • – significa ammettere che i dati che compongono queste "banche dati"  non sono create solo tramite l'attività (diretta) dell'agenzia, ma è espressamente previsto che i dati contenuti nelle banche dati possono essere acquisiti tramite "soggetti" terzi (senza nessuna altra specificazione)
  • –  significa violare l'onere della prova, infatti, una volta acquisiti questi dati (anche da terzi, senza nessun controllo) i dati serviranno a determinare il reddito del contribuente (quindi c'è una presunzione di "correttezza" del dato) e sarà onere del contribuente non contestare i dati acquisiti (che non sembra contestabili o eliminabili dal sistema), ma fornire elementi che l'agenzia non conosce (al fine, di neutralizzare il dato errato e/o incompleto), in poche parole, il dato in possesso dell'agenzia delle entrate (in qualsiasi modo acquisito) è corretto ed è utilizzabile contro il contribuente (non sarà eliminabile), ma potrà essere neutralizzato solo fornendo informazioni aggiuntive.

Risulta pacifico che i commi 634 e 635 violano l'intero sistema giuridico italiano, ecco che il legislatore corre ai ripari prevedendo una sorta di "contraddittorio" (dopo l'acquisizione del dato).

Infatti, l'art. 1 comma 636 prevede che "Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono individuate le modalità con cui gli elementi e le  informazioni  di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del  contribuente  e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo  periodo  indica,  in  particolare,  le  fonti  informative,  la  tipologia  di  informazioni  da  fornire  al  contribuente   e   le   modalità   di  comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate  anche  a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i  livelli  di  assistenza e i rimedi per la rimozione delle  eventuali  omissioni  e  per la correzione degli eventuali errori commessi".

Da quanto scritto nel corpo della legge è evidente che sotto quello che sembra essere un mero procedimento "amministrativo" di  controllo dell'acquisizione del dato (e/o eliminazione dell'informazione) si nasconde una contestazione tributaria effettuata fuori dal sistema normale (o precedente il sistema normale dei controlli fiscali).

In altri termini, il sistema funzione così: l'agenzia delle entrate acquisisce dei dati o delle informazioni, (senza nessun tipo di controllo e verifica delle informazioni) anche tramite "terzi", dopo di che mette a disposizione del cittadini queste informazioni, se il cittadino riesce, in qualche modo, a ottenere la cancellazione dell'informazione dalle banche dati dell'agenzia la questione si chiude.

Sorvolando sul fatto che è addossato sul cittadino l'onere e la fatica dell'attività diretta a contestare o far risaltare qualcosa che non doveva essere acquisito perchè errato o incompleto e sorvolando sul fatto che ai sensi del 635 il dato errato è già uscito dalla disponibilità dell'agenzia delle entrate perché lo stesso 635 dichiara che il dato o l'informazione è messa a disposizione della guardia di finanza, rimane il fatto che se il cittadino non riesce a contestare l'informazione o il dato questo rimane acquisito ed è considerato "vero" dall'agenzia.

Nulla viene detto in relazione all'ipotesi in cui l'agenzia delle entrate si rifiuta di eliminare il dato o l'informazione. Su questo problema si apre una notevole questione, infatti, l'intero procedimento (formalmente) non è una contestazione tributaria, ma è un procedimento amministrativo, quindi, non solo si pone un problema di giurisdizione/competenza tra giudice tributario e giudice amministrativo, ma si pone anche una questione di quale strumento poter utilizzare (a difesa del cittadino) contro l'agenzia delle entrate non ritiene di accogliere le richieste del cittadino.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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