LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015).
in GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
L'idea del legislatore sembra essere quella di aumentare la "comunicazione" tra cittadino e amministrazione fiscale.
Quindi, la legge del 23.12.2014 n. 190 art.1 comma 634 prevede di mettere a disposizione del cittadino i dati in suo possesso, infatti, tale comma prevede che "Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti".
Continua l'art. 1 comma 635 "Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
Quello che non risalta dal testo della legge è che i dati (o le banche dati) dell'Agenzie delle entrate devono essere, in qualche modo, create o formate. In altri termini, dire che i dati o le banche dati sono a disposizione del cittadino, significa anche (in modo indiretto)
- – affermare che l'agenzia delle entrate ha delle banche dati ed è legittimata ad avere delle banche dati (altrimenti non potrebbe mettere a disposizione del cittadino questi dati)
- – significa ammettere che i dati che compongono queste "banche dati" non sono create solo tramite l'attività (diretta) dell'agenzia, ma è espressamente previsto che i dati contenuti nelle banche dati possono essere acquisiti tramite "soggetti" terzi (senza nessuna altra specificazione)
- – significa violare l'onere della prova, infatti, una volta acquisiti questi dati (anche da terzi, senza nessun controllo) i dati serviranno a determinare il reddito del contribuente (quindi c'è una presunzione di "correttezza" del dato) e sarà onere del contribuente non contestare i dati acquisiti (che non sembra contestabili o eliminabili dal sistema), ma fornire elementi che l'agenzia non conosce (al fine, di neutralizzare il dato errato e/o incompleto), in poche parole, il dato in possesso dell'agenzia delle entrate (in qualsiasi modo acquisito) è corretto ed è utilizzabile contro il contribuente (non sarà eliminabile), ma potrà essere neutralizzato solo fornendo informazioni aggiuntive.
Risulta pacifico che i commi 634 e 635 violano l'intero sistema giuridico italiano, ecco che il legislatore corre ai ripari prevedendo una sorta di "contraddittorio" (dopo l'acquisizione del dato).
Infatti, l'art. 1 comma 636 prevede che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi".
Da quanto scritto nel corpo della legge è evidente che sotto quello che sembra essere un mero procedimento "amministrativo" di controllo dell'acquisizione del dato (e/o eliminazione dell'informazione) si nasconde una contestazione tributaria effettuata fuori dal sistema normale (o precedente il sistema normale dei controlli fiscali).
In altri termini, il sistema funzione così: l'agenzia delle entrate acquisisce dei dati o delle informazioni, (senza nessun tipo di controllo e verifica delle informazioni) anche tramite "terzi", dopo di che mette a disposizione del cittadini queste informazioni, se il cittadino riesce, in qualche modo, a ottenere la cancellazione dell'informazione dalle banche dati dell'agenzia la questione si chiude.
Sorvolando sul fatto che è addossato sul cittadino l'onere e la fatica dell'attività diretta a contestare o far risaltare qualcosa che non doveva essere acquisito perchè errato o incompleto e sorvolando sul fatto che ai sensi del 635 il dato errato è già uscito dalla disponibilità dell'agenzia delle entrate perché lo stesso 635 dichiara che il dato o l'informazione è messa a disposizione della guardia di finanza, rimane il fatto che se il cittadino non riesce a contestare l'informazione o il dato questo rimane acquisito ed è considerato "vero" dall'agenzia.
Nulla viene detto in relazione all'ipotesi in cui l'agenzia delle entrate si rifiuta di eliminare il dato o l'informazione. Su questo problema si apre una notevole questione, infatti, l'intero procedimento (formalmente) non è una contestazione tributaria, ma è un procedimento amministrativo, quindi, non solo si pone un problema di giurisdizione/competenza tra giudice tributario e giudice amministrativo, ma si pone anche una questione di quale strumento poter utilizzare (a difesa del cittadino) contro l'agenzia delle entrate non ritiene di accogliere le richieste del cittadino.