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Legato di azienda e il pagamento dei debiti

La Cassazione del 29.1.2016 n. 1720 ha stabilito che in presenza di un legato di azienda (trasferimento di azienda a titolo di legato) il legatario risponde dei debiti dell’azienda in base alle norme successorie e non in base all’art. 2560 cc. Quindi, l’alveo successorio entro cui va letta la vicenda, consente l’applicazione della tutela per l’onorato, prevista dall’art. 671 cc, che limita la responsabilità del legatario intra vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata. La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, infatti, tale norma stabilisce un principio generale per colui che dall’eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.
A cura di Paolo Giuliano
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La sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento dell'azienda è regolata dall'art. 2560 cc.

L'art. 2560 c.c. prevede che in caso di cessione dell'azienda l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Il primo elemento da considerare è dato dal fatto che l'alienante non è liberato dei debiti se i creditori non hanno acconsentito alla sua liberazione, la responsabilità verso i creditori dell'alienante si somma a quella dell'acquirente; infatti, l'acquirente è responsabile dei debiti dell'azienda (anche pregressi all'acquisto) se i debiti risultano dai registri obbligatori.

Il secondo elemento che deve essere sottolineato è quello per il quale l'art. 2560 c.c. che testualmente si riferisce all'acquirente e all'alienante di una azienda,  quindi ai trasferimenti inter vivos senza distinzione tra titolo oneroso o gratuito, ma l'art. 2560 cc non considera i trasferimenti mortis causa, i quali hanno regole particolari relativamente ai debiti e nell'ambito ereditario ancora più  peculiare è la posizione del legatario, infatti, ex 756 cc  Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi ed, in ogni caso l'art. 671 cc, limita la responsabilità del legatario intra vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata.

In presenza di due norme così diverse, resta da chiedersi se in presenza di un legato di azienda (cioè in presenza di un trasferimento dell'azienda a titolo di legato) il legatario risponde dei debiti dell'azienda ex art. 2560 cc oppure ex art. 756 cc oppure 671 cc.

In questo contesto, da un lato si è sviluppata la tesi secondo la quale anche al trasferimento del legato a titolo di legato si applica l'art. 2560 c.c., per cui il legatario risponde dei debiti risultanti dai libri contabili, potendo tuttavia rivalersi sugli eredi, a carico dei quali resta la passività aziendale. Dall'altro lato, è anche sostenuta la tesi per la quale i debiti dell'impresa non si trasmettono al legatario di azienda, in mancanza di diversa disposizione del testatore.

Se il trasferimento dell'azienda avviene mortis causa, la soluzione della questione relativa alla sorte dei debiti deve essere trovata considerando prevalente i principi dei debiti nell'ambito del fenomeno successorio, (non prescindendo da questo), senza che vi sia necessità di importare la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, che si fonda sull'accordo traslativo inter vivos e che mira alla tutela dei terzi creditori.

Del resto, non è possibile equiparare il legatario all'acquirente dell'azienda.

Il principio per il quale in presenza di un trasferimento a titolo di legato dell'azienda la sorte dei debiti aziendali deve essere decisa in base alle regole ai principi successori deve essere correttamente intesta.

Infatti, in primo luogo, i debiti dell'azienda seguono l'azienda, (o sono compresi nell'azienda), anche in presenza di una successione a titolo di legato, del resto, il testatore non può che intendere l'azienda destinata al legatario o a un erede per quello che è, cioè come un insieme comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad esso fanno capo.

E' evidente che a un bene o a un servizio acquisito al patrimonio aziendale che non sia stato ancora pagato corrisponde una posizione debitoria e che nel momento, di norma imprevedibile, in cui si apre la successione testamentaria, il complesso viene devoluto con tale consistenza al legatario: è questa, salvo diverse risultanze, la nozione comune di azienda che l'imprenditore assume allorquando, tacendo altre specificazioni, ne fa oggetto di legato testamentario.

La dissociazione tra attività e passività aziendali non ha quindi ragione di essere trasferita dalla normativa aziendalistica a quella successoria.

Chiarito questo aspetto, resta da comprendere se il legatario non deve pagare i debiti aziendali ex art. 756 cc e se paga può rivalersi sugli eredi, oppure se il legatario è responsabile di tutti i debiti aziendali, ma nei limiti del valore della cosa legata ex art. 671 cc

Se si ritenesse di applicare l'art. 756 cc (con la conseguenza che dei debiti aziendali rispondono gli eredi) si verificherebbe la scissione tra debiti ed azienda, inoltre, ad un'attribuzione a titolo gratuito conseguirebbe un effetto particolarmente gravoso per l'erede onerato del legato (in contrasto con il generale criterio ermeneutico di cui all'art. 1371 c.c.), ma soprattutto si porrebbero sullo stesso piano i debiti ereditari (che il legatario non è tenuto a pagare ex art. 756 cc) con i debiti dell'azienda che sono equiparabili ai pesi ed oneri previsti dall'art. 668 cc.

Questo non significa che il legatario dell'azienda rimane esposto al pagamento di tutti i debiti aziendali, infatti, l'ambito successorio entro cui va inserita e regolata la vicenda dei pagamento dei debiti aziendali quando l'azienda è trasferita con legato, consente peraltro una "controtutela" per l'onorato, costituita dal disposto dell'art. 671 c.c., che limita la responsabilità del legatario intra vires, cioè nei limiti del valore della cosa legata.

La sorte dei debiti aziendali insoddisfatti non può infatti penalizzare oltre i limiti posti da questa norma, che stabilisce un principio generale della disciplina de qua, chi dall'eredità è beneficiato, senza essere successore a titolo universale.

Cass., civ. sez. II, del 29 gennaio 2016, n. 1720 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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