Il contratto di leasing
Anche se il contratto di leasing può assumere diverse configurazioni, ha uno schema abbastanza stabile che può essere descritto come il contratto con il quale le parti si accordano nel concedere il godimento di un bene a fronte del versamento di un canone, con la possibilità (si tratta di una scelta del conduttore) per il locatore di poter acquistare il bene versando un importo (inferiore) al valore del bene (in questa situazione il canone – in tutto o in parte – è considerato come un anticipo del prezzo di acquisto).
Il leasing può avere ad oggetto beni consumabili o non consumabili (il vantaggio per il locatore è dato dal fatto che avrà la possibilità di usare sempre un bene tecnologicamente adeguato). Inoltre il leasing può essere finalizzato solo al godimento del bene oppure anche all'acquisto.
Il leasing e l'inadempimento del conduttore
Anche nel leasing può verificarsi l'inadempimento del conduttore (ad esempio non vengono più pagati i canoni) oppure il conduttore fallisce.
In queste situazioni occorre valutare quali oneri (sostanziali e processuali) sono a carico del proprietario del bene per recuperare i canoni non pagati dal conduttore. Le ricostruzioni sono sostanzialmente due:
- a) il proprietario è onerato della prova negativa del mancato pagamento e per raggiungere tale prova non è sufficiente fornire il contratto di leasing con il piano di ammortamento (dei canoni), ma deve anche provare di non aver ricevuto pagamenti fornendo i relativi estratti conto;
- b) oppure il proprietario deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto di leasing, deve provare la rateizzazione dei canoni e affermare il mancato pagamento, mentre spetta al conduttore provare il pagamento.
Il principio alla base dell'azione di adempimento, risoluzione per inadempimento
Le azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria hanno come elemento comune il mancato adempimento, in queste azioni il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto.
Il leasing e la prova a carico del proprietario per l'inadempimento del conduttore
Dunque, per dimostrare il credito il titolare del bene dato in leasing deve produzione in giudizio il contratto sottoscritto dalle parti, corredato dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti. Il creditore può limitarsi ad affermare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria, poiché resta onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento.
Quindi, "in tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute".
Inammissibile la richiesta degli estratti conto
Non è consentito al giudice pretendere a fini probatori la produzione in giudizio degli "estratti conto" relativi ad un rapporto di leasing, da un lato, non trattandosi certo di un contratto di conto corrente regolato dall'art. 1823 e segg. c.c. e, dall'altro, non assumendo rilievo alcuno la giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione al valore del c.d. "estratto del saldaconto", ex art. 102 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, nell'ambito dei giudizi monitori fondati sui vari contratti bancari regolati in conto corrente.
Cass., civ. sez. I, del 19 febbraio 2018, n. 3949