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Le spese del consulente tecnico di parte (CTP)

La Cassazione del 18.5.2015 n. 10173 ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
A cura di Paolo Giuliano
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Le spese processuali sono regolate dagli articoli 91, 92 e 93 cpc. Anche in presenza di questi articoli, che dettano dei principi generali in materia, capita spesso di avere delle situazioni o delle vicende che non sono espressamente regolate dal codice di procedura.

Le spese sostenute da una delle parti per il proprio consulente di parte (CTP) quanto è ammessa ed espletata una CTU, come la regolamentazione delle spese del primo grado, quando la sentenza di secondo grado modifica la precedente, possono creare delle situazioni di non facile soluzione (relativamente alle spese).

Alla domanda se le spese per il CTP possono essere chieste alla controparte soccombente, occorre rispondere positivamente, in quanto le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica, per cui rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.

Per poter essere rimborsate, le spese del CTP devono essere provate e devono essere riferibili al procedimento.  Quindi, il giudice può riconoscere a favore della parte vincitrice le spese di consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal tecnico di parte nel giudizio.

Questo, ovviamente, non significa che tali spese devono essere rimborsate integralmente, ma significa che anche tali spese (come ogni spesa legale) possono subire una "riduzione" se ritenute eccessive o superflue.

Altro problema relativo alle spese legali processuali si può verificare quando in sede di appello, il giudice, (modificando la sentenza di primo grado) omette di regolare le spese di primo grado.

Al riguardo deve rilevarsi che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.

Del resto, gli effetti della riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello che definisce il giudizio con sentenza di diverso contenuto si estendono al capo relativo alle spese del precedente grado, che, pertanto, devono essere riliquidate o, comunque, rivalutate secondo le norme che regolano la soccombenza.

Cass., civ. sez. II, del 18 maggio 2015, n. 10173 in pdf

Cass., civ. sez. VI, del 24 aprile 2015, n. 8380 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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