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Le sanzioni amministrative nel trasporto ferroviario

Il Decreto Legislativo del 17 aprile 2014 n. 70 riscrive tutte le sanzioni amministrative a carico delle imprese ferroviarie per tutte le violazioni agli obblighi vigenti nel trasporto ferroviario, individuando, la normativa applicabile e l’organismo competente ad accertare le violazioni e ad irrogare le sanzioni.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO   17 aprile 2014, n. 70

Disciplina sanzionatoria per le  violazioni  delle  disposizioni  del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti  e  agli  obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)

in G.U.  Serie Generale n.103 del 6-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2014

Finalità del decreto: il Decreto Legislativo reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  le violazioni del regolamento [(CE) n.  1371/2007  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007], relativo  ai diritti e agli obblighi  dei  passeggeri  del  trasporto  ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.

Organismo di controllo: è l'autorità che accerta le violazioni ed irroga le sanzioni. L'autorità di regolazione  dei  trasporti  è stata istituita dall'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24  gennaio  2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n. 27.

Legittimazione a presentare l'esposto per l'irrogazione della sanzione. Ogni passeggero, dopo aver  presentato  un  reclamo  all'impresa ferroviaria,  trascorsi  trenta  giorni  dalla   presentazione   puo' presentare un reclamo all'Organismo di controllo. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i  reclami  pervenuti  ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

Normativa generale applicabile al procedimento. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie  da  parte  dell'Organismo   si   osservano,   in   quanto compatibili  con  quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e  II,  della  legge  24 novembre 1981, n.  689.

Procedura speciale. L'Organismo,  con  proprio  regolamento  nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento  e  l'irrogazione  delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena  conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta  e  orale, la verbalizzazione  e  la  separazione  tra  funzioni  istruttorie  e funzioni decisorie.

Trasporto biciclette. L'inosservanza dell'obbligo  relativo alla possibilita' di trasporto delle  biciclette a bordo del treno è sanzionato da una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

Violazione dell'informazione sulla soppressione dei servizi.  La violazione dell'obbligo di  rendere  pubblica  la  propria  decisione  di  sopprimere  un servizio  è soggetto  al  pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000  euro  a  20.000 euro.

Violazione degli obblighi di informazione sui viaggi. In caso di inosservanza di ciascuno degli  obblighi  informativi relativi  ai  viaggi  oggetto  del  contratto  di  trasporto  le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto  sono  soggetti  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a  5.000  euro.

Violazione delle modalità di vendita dei biglietti. In caso di inosservanza  dell'obbligo   relativo   alle   modalita'   di  distribuzione dei biglietti per i servizi  oggetto  di  contratti  di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al  pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000  euro  a  20.000 euro.

Violazione della copertura assicurativa minima. In caso di inosservanza dell'obbligo di  copertura  assicurativa minima  le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.

Violazione della restituzione del pagamento del biglietto.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di  corrispondere  il pagamento anticipato per il decesso o ferimento  del  passeggero,  di  le  imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a  20.000  euro  in  caso  di  lesioni  del passeggero e da 20.000  euro  a  40.000  euro  in  caso  di  decesso.

Violazione obblighi di informazione sulle modalità di risarcimento per ritardi. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai  passeggeri,  secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di  servizi su portali internet, le  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilita' per  ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni. In caso di inosservanza di tale obbligo  l'impresa  ferroviaria  e'  soggetta  al  pagamento  di  una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ritardo nel pagamento del risarcimento da ritardo.  Per ogni  singolo  caso  di  ritardo  nella  corresponsione  dei rimborsi e degli indennizzi  che superino di tre volte il termine  di  un  mese  dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17,  paragrafo  2, del regolamento, l'impresa ferroviaria e' soggetta  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

Violazione dell'obbligo di assistenza al passeggero in caso di ritardo. In  caso  di  inosservanza  di ciascuno degli obblighi  di  assistenza  al  viaggiatore  in  caso   di   ritardo   o interruzione  del  viaggio,  l'impresa  ferroviaria  e'  soggetta  al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000  euro  a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

Violazione dell'obbligo di fornire servizi alternativi.  In caso di  inosservanza  dell'obbligo  di  fornire  servizi  di trasporto alternativo nel caso in cui il  viaggio  non  possa  essere proseguito, le imprese ferroviarie sono soggette al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.

Violazione dell'obbligo di adottare misure di sicurezza. Le imprese ferroviarie,  i  gestori  delle  infrastrutture  e  i gestori delle  stazioni  adottano  le  misure  idonee,  stabilite  di concerto con le autorita' pubbliche,  allo  scopo  di  assicurare  la sicurezza personale dei passeggeri. In caso di  inosservanza  del  predetto  obbligo  le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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