DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)
in G.U. Serie Generale n.103 del 6-5-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2014
Finalità del decreto: il Decreto Legislativo reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento [(CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007], relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.
Organismo di controllo: è l'autorità che accerta le violazioni ed irroga le sanzioni. L'autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Legittimazione a presentare l'esposto per l'irrogazione della sanzione. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'Organismo di controllo. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
Normativa generale applicabile al procedimento. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Procedura speciale. L'Organismo, con proprio regolamento nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Trasporto biciclette. L'inosservanza dell'obbligo relativo alla possibilita' di trasporto delle biciclette a bordo del treno è sanzionato da una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
Violazione dell'informazione sulla soppressione dei servizi. La violazione dell'obbligo di rendere pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Violazione degli obblighi di informazione sui viaggi. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Violazione delle modalità di vendita dei biglietti. In caso di inosservanza dell'obbligo relativo alle modalita' di distribuzione dei biglietti per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
Violazione della copertura assicurativa minima. In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
Violazione della restituzione del pagamento del biglietto. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso.
Violazione obblighi di informazione sulle modalità di risarcimento per ritardi. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai passeggeri, secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di servizi su portali internet, le disposizioni concernenti le modalita' di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilita' per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni. In caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Ritardo nel pagamento del risarcimento da ritardo. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
Violazione dell'obbligo di assistenza al passeggero in caso di ritardo. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.
Violazione dell'obbligo di fornire servizi alternativi. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro per ogni evento verificatosi.
Violazione dell'obbligo di adottare misure di sicurezza. Le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorita' pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.