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Le sanzioni amministrative e penali per la guida senza documenti

La Cassazione del 30.01.2014 n. 4392 sancisce che il reato di rifiuto di fornire indicazioni della propria identità personale ex art. 651 cp non si applica quando il soggetto ha declinato le proprie generalità e ha fornito la carta di circolazione del veicolo che confermano (in generale) i dati anagrafici forniti.
A cura di Paolo Giuliano
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A molti sarà capitato di dover scendere velocemente dal proprio luogo di lavoro o dalla propria abitazione e di dover salire in auto o in moto per raggiungere la propria destinazione, e sempre a molti sarà capitato di accorgersi solo successivamente che dia ver  dimenticato il portafogli (contenente denaro e documenti) o, peggio, le chiavi di casa.

E, se, poi, la sfortuna si accanisce, ci si imbatte in posto di blocco di carabinieri, polizia o vigili urbani che chiedendo i documenti personali e dell'auto, rendendo la giornata ancora più spiacevole, perché sarà in questo momento che si realizza di aver dimenticato (nella migliore delle ipotesi) se non perso o smarrito tutti i documenti (nella peggiore delle ipotesi).

In questo momento, si apre il campo all'applicazione di svariate norme che vanno dal codice della strada al codice penale.

Il codice della strada all'art. 180 comma 1 prevede che per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto (serve per provare l'idoneità del veicolo alla circolazione, diversa è il certificato di proprietà del veicolo, che non è richiesto ai fini della circolazione); b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, c) il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il legislatore, si rende conto che potrebbe esserci una mera dimenticanza alla base della violazione dell'art. 180 comma 1 cds e distingue due momenti, la mera infrazione (la guida senza i documenti indicati nel 180 comma 1 cds) è colpito da una sanzione amministrativa (multa) da euro 41 ad euro 168 (quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99) (art. 180 comma 7 cds). Quindi, è obbligo del conducente accertarsi di avere tutti i documenti necessari per mettersi alla guida, ma l'eventuale mancanza di tali documenti è sanzionata in modo apparentemente non lieve, però, contemporaneamente, il conducente sbadato sarà invitato a presentare i documenti mancanti presso l'ufficio dell'agente che ha accertato l'infrazione entro un determinato termine.

Dunque,  il conducente sbadato riceve una prima multa ex art. 180 comma 7 cds la quale oltre a contenere la sanzione pecuniaria contiene anche l'invito a presentare i documenti mancanti presso l'ufficio dell'agente accertatore (il motivo di questa richiesta può essere spiegato sottolineando che il legislatore crede alla buona fede del conducente, ma deve anche verificare l'esistenza dei documenti necessari alla circolazione).

Il conducente per poter rimanere nell'ambito dell'art. 180 comma 7 cds deve portare alle autorità che hanno irrogato la sanzione i documenti che mancavano al momento della contestazione. Per cui, ricapitolando, una volta che durante un controllo stradale ci si accorge di aver dimenticato qualcuno dei documenti indicati nell'art. 189 cds comma 1, il conducente per poter limitare il proprio danno solo alla sanzione indicate nell'art. 180 comma 7 cds deve adempiere ad un altro obbligo: deve fornire, in un momento successivo, i documenti mancanti al momento dell'accertamento all'agente accertatore (inteso come ufficio) dell'infrazione (il termine entro cui portare i documenti è indicato nella multa).

Se il conducente sbadato adempie a tale ulteriore incombenza, nulla questio, la sanzione amministrativa irrigata sarà quella indicata nell'art. 180 comma 7 cds.

Molto spezzo, però capita che il conducente paga la multa, ma si "dimentica" o non comprende l'importanza del secondo elemento.

Se il conducente "sbadato" non adempie all'obbligo di fornire i documenti mancanti al momento del controllo, la situazione di complica notevolmente.

Infatti, il successo comma 8 dell'art. 180 cds prevede che chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Il conducente se non fornisce all'ufficio della pubblica amministrazione i documenti nel termine indicato, riceve una seconda multa per un importo molto considerevole (ex art. 180 comma 8 cds), in quanto scaduto il termine per la verifica il legislatore ritiene che i documenti non sono esistenti.

La situazione, però potrebbe diventare anche più spiacevole, perché se il cds prevede (in altre disposizioni) altre pene accessorie (come il sequestro dell'auto per carenza dell'assicurazione), la multa ex art. 180 comma 8 cds conterrà anche questa ulteriore sanzione.

Completata l'analisi delle possibili sanzioni amministrative previste dal codice della strada per la giuda senza documenti, possiamo passare all'analisi delle possibili violazioni penali, limitando l'analisi alle conseguenze della giuda senza documento di riconoscimento e al rifiuto di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine che effettuano i controlli stradali.

Supponiamo che l'autista distratto fermato ad un controllo, si accorge di essersi dimenticato la patente e gli altri documenti di identità e alla richiesta degli agenti si rifiuti di fornire le proprie "generalità".

In questi casi la prima norma che può essere considerata è l'art. 294 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento  per l'esecuzione del Testo Unico del 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza) prevede che la carta d'identità od i titoli equipollenti devono  essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Il rifiuto (di fornire il documento di riconoscimento) è sanzionato con una pena pecuniaria prevista dagli art. 221 e 221 bis del Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico leggi pubblica sicurezza.

Però, l'art. 294 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può applicarsi al caso di "rifiuto" di fornire un documento in proprio possesso, ma difficilmente potrebbe applicarsi al caso in cui il soggetto  non può fornire il documento perché dimenticato o perché rubato (quindi, nei casi in cui il documento non è in possesso del soggetto).

Potrebbe anche capitale l'ipotesi in cui l'autista non solo abbia dimenticato i documenti, ma si mostri poco collaborativo e si rifiuti anche solo verbalmente di identificarsi. In questa ipotesi si può applicare l'art. 651 del codice penale secondo il quale chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. E' evidente che l'art. 651 cp prescinde da qualsiasi riferimento a documenti (cartacei) di riconoscimento e sanzione il mero rifiuto (in qualsiasi ipotesi) di collaborare.

Resta da valutare se aver fornito le generalità (senza un documento idoneo) ma mostrando la carta di circolazione che contiene i dati anagrafici del povero automobilista è un elemento idoneo ad escludere il reato ex art. 651 cp, in altri termini, la domanda da porsi è se l'art. 651 cp colpisce il mero rifiuto di fornire le generalità (indipendentemente dalla presenza o meno di documenti che confermano le generalità dichiarate) o colpisce la mancanza di documenti (indipendentemente dall'aver fornito le generalità all'organo di polizia).

Un aiuto per risolvere la questione potrebbe essere fornito dallo stesso art. 651 cp il quale si intitola "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" la rubrica del 651 cpc parla di "indicazioni" della propria identità non parla di "elementi certi ed inconfutabili" sulla propria identità (prova che potrebbe essere raggiunta, ad esempio, fornendo un documento di identità).

Cassazione, pen. sez. VI,  del 30 gennaio 2014 n. 4392 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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