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Le ristrutturazioni edilizie per le imprese turistiche

Il Decreto Legge del 31.05.2014 n. 83 all’art. 10 riconosce un credito di imposta (per il 2014, 2015, 2106) alle imprese turistiche che effettuano opere per la ristrutturazione edilizia o per l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di migliorare la recettività della struttura per fino al 30% della spesa degli interventi edilizi entro un massimo di € 200.000.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE   31 maggio 2014, n. 83  

Disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

in G.U.  Serie Generale n.125 del 31-5-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014

Sempre al fine di migliorare l'offerta turistica del sistema paese, il Decreto Legge del 31 maggio 2014 n. 83 all'art. 10 riconosce un credito di imposta per favorire la riqualificazione  e  l'accessibilità delle  strutture   ricettive.

Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese turistiche che eseguono opere per migliorare l'offerta ricettiva accrescendo, così, la loro competitività (in particolare e la competitività (in generale) delle destinazioni turistiche.

Il credito di imposta non è riconosciuto a tutti, ma solo alle strutture ricettive esistenti alla data del 1 gennaio 2012.

Per  il periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto (2014) e per i due  successivi,  alle  strutture  ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e' riconosciuto  un  credito d'imposta nella misura del trenta per  cento  delle  spese  sostenute fino ad un massimo di 200.000  euro   per gli interventi di seguito indicati.

Il credito  di  imposta  è   riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi  di eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla legge
9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Il  credito  d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di  cui  al comma 5 del presente articolo.

Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali  di  pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei  limiti  di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea  agli  aiuti   «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del 1986 ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non prima del primo gennaio 2015.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture  ricettive  ammesse  al  credito  di imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
d) le soglie massime di spesa  eleggibile  per  singola  voce  di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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