Le regole delle intercettazioni
Questo articolo è a cura del Dott. Francesco Marangolo, laureato in giurisprudenza Federico II, con tesi in procedura penale "la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello". In Italia, l'interesse prevalente è diretto all'ambito penalistico, a Londra collabora con studi anglo italiani e si occupa dei rapporti dei clienti Italiani con la pubblica amministrazione Inglese.
Le regole che disciplinano le “intercettazioni” , subiscono, al verificarsi di un nuovo scandalo, l’amaro destino di essere poste ad oggetto di una discussione – più ideologica che giuridica – confusa, soprattutto nei riferimenti normativi; mai citati, ad onor del vero.
Spesso, del resto, il tema in questione , ovvero come sono disciplinate le intercettazioni quale strumento di “mezzo di ricerca della prova” (Libro terzo, Titolo III, Capo IV), viene erroneamente amalgamato con altra materia: quella della diffusione dei contenuti di tali intercettazioni ad opera dei mezzi d’informazione.
Tralasciando quest’ultima – che riguarda precipuamente il diritto penale sostanziale, e quindi le fattispecie criminose poste a tutela della segretezza di determinate informazioni – è bene comprendere quale sia la attuale normativa in tema di intercettazioni; e questo, a maggior ragione, dinanzi ad una richiesta – che ciclicamente ritorna – di ridurre lo spettro di impiego delle stesse.
1) La nostra costituzione stabilisce un principio di base secondo cui la libertà e segretezza delle comunicazioni sono principi inviolabili; la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite per legge (art. 15 Cost.): la Costituzione quindi ci indica tanto una riserva di giurisdizione quanto una riserva di legge in materia di intercettazioni (il codice è ancora più rigoroso della Costituzione – che parla di autorità giudiziaria, non escludendo il Pubblico Ministero – ponendo come presupposto essenziale un provvedimento del giudice su richiesta del PM).
2) Perchè il giudice disponga le intercettazioni è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti fondamentali:
a) presenza di gravi indizi di reato
b) che tale mezzo sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini
c) che si proceda per determinate fattispecie individuate dal codice
- Delitti non colposi puniti con ergastolo o con pena massima non inferiore ai 5 anni di reclusione
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione puniti con pena massima non inferiore ai 5 anni di reclusione
- Delitti concernenti sostante stupefacenti o psicotrope
- Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive
- Delitti concernenti il contrabbando;
- Reati di minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono
- Reati relativi alla pornografia minorile
3) Per quanto riguarda le sole intercettazioni ambientali – come ovvio – il codice stabilisce il divieto di esecuzione ove si tratti di domicilio privato; con la sola eccezione ove si abbia fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo l’attività criminosa.
4) Per alcune fattispecie criminose che destano particolare allarme sociale, il codice stabilisce dei limiti meno stringenti: indizi sufficienti, necessità per la prosecuzione delle indagini – in luogo di gravi indizi ed indispensabilità per la prosecuzione; intercettazione ambientale presso il domicilio privato possibile anche se non sussiste il dubbio di simultanea consumazione del reato.
Le fattispecie in questione sono:
- Reati inerenti la criminalità organizzata;
- Delitti di terrorismo
- Minacce telefoniche e contro la personalità
In caso di reati relativi al terrorismo o criminalità organizzata, il giudice, sempre su richiesta del PM, può autorizzare delle intercettazioni preventive (si prescinde da eventuali elementi acquisiti ai fini d’indagine).
5) Le intercettazioni sono regolate – come durata e modalità d’esecuzione – da decreto del PM; hanno durata di 15 giorni, prorogabili; 40 giorni in caso di reati inerenti la criminalità organizzata.
6) In casi d’urgenza – quando può derivare grave pregiudizio per le indagini – il PM può emanare decreto motivato, senza autorizzazione del giudice, con cui dispone le intercettazioni; entro le 24 ore successive deve esservi convalida del giudice; in mancanza le attività sono interrotte ed il materiale inutilizzabile.
7) Sono previste alcune restrizioni sull’applicazione della misura in questione per alcuni soggetti; nello specifico, è necessario che intervenga una condizione di procedibilità, c.d. “autorizzazione a procedere”, da parte dell’organo di appartenenza. In caso di intercettazioni “indirette” a soggetto per cui è necessaria l’autorizzazione a procedere – l’ipotesi in cui soggetto passivo dell’intercettazione è il terzo interlocutore – il materiale è senz’altro utilizzabile nei confronti del soggetto non coperto dalla condizione di procedibilità.
Dott. Francesco Marangolo