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Le quote rosa nelle società controllate dalla Pubblica Ammnistrazione ex art. 2359 c.c.

Il D.P.R. del 30.11.2012 n. 251 regola la parità di accesso nelle società costituite in Italia, controllate dalle pubbliche amministrazioni e non quotate nei mercati regolamentati.
A cura di Paolo Giuliano
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D.P.R. del 30 novembre 2012 n. 251 

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

in G.U. n.23 del 28 gennaio 2013

Entrata in vigore del provvedimento: 12 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche  al  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati;

Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che  le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano anche alle societa', costituite in Italia,  controllate  da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo  e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati,  ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che  con  regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione  dello stesso, al fine di disciplinare in  maniera  uniforme  per  tutte  le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e  i  termini  dei provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei  componenti decaduti;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  27  settembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1   

Ambito di applicazione  

1. Il presente regolamento  detta  i  termini  e  le  modalita'  di attuazione della disciplina concernente la parita'  di  accesso  agli organi di amministrazione e di controllo nelle  societa',  costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo  e  secondo comma, del codice civile, dalle  pubbliche  amministrazioni  indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, ad esclusione delle societa' con azioni quotate.

Art. 2

Composizione degli organi sociali

1. Le societa' di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalita' di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinche' non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore.

4. Le societa' prevedono altresi' le modalita' di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.

5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu' sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Art. 3

Decorrenza

1. Le societa' assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Art. 4

Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.

2. A tale fine, le societa' di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime societa' di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato.

4. Tale segnalazione puo' essere altresi' fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse.

5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la societa' non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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