LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)
in G.U. Serie Generale n.81 del 7-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014
Ratio della legge
In attesa della revisione della costituzione, la legge del 7 aprile 2014 detta le disposizioni in materia di citta’ metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di risparmio economico.
Nuove norme di riferimento delle province
In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione le province sono disciplinate dalla legge del 7 aprile 2014 n. 56. La legge del 7 aprile 2014 n. 56 non si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
Funzioni della provincia
Le province restano attive. Le province esercitano le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione del territorio provinciale; tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; programmazione provinciale della rete scolastica; gestione dell'edilizia scolastica
Gli organi della provincia
Sono organi delle province esclusivamente: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci.
Il Presidente della provincia
Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate
Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
Il presidente puo' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.
L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
Il consiglio della provincia
Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio su proposta del presidente della provincia adotta gli schemi di bilancio inoltre il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da 16 a 10 componenti (in base al numero della popolazione).
Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
L'incarichi di consigliere provinciale è esercitato a titolo gratuito.
L'assemblea dei sindaci
L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.
L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni.
L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
L'incarico di componente dell'assemblea dei sindaci è esercitato a titolo gratuito.