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Le nuove norme in materia di diritto d’autore

Il Decreto Legislativo del 21.02.2014 n. 22 modifica alcune norme della legge sul diritto d’autore (Legge 22.04.1943 n.633), aumentando a 70 anni il periodo di tutela delle opere oggetto di pubblicazione mediante produttore di fotogrammi, e aumenta le tutele (economiche e retributive) degli artisti o autori di tali opere.
A cura di Paolo Giuliano
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Il DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22 

Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

in GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014

Interviene su una serie di norme in materia di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 ) in particolare,

l'art. 75, aumenta la durata (a 70 anni) dei diritti riconosciuti al produttore dei fonogrammi, ai sensi dell'art. 78 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 c.d. del  "Diritto d'autore" definisce il produttore di fonogrammi come "la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni". Volendo fare un parallelo con le pubblicazioni dei libri, il produttore dei fonogrammi è equiparabile all'editore. Il produttore di fonogrammi, in quanto tale, conserva taluni diritti esclusivi di utilizzazione sui fonogrammi. Tali diritti, definiti Diritti del produttore di fonogrammi, sono regolati dagli artt. 72-78 della legge n. 633/1941.

L'art. 84 bis interviene sui diritti economici (retribuzione) che spettato agli autori (artisti) delle opere pubblicate dal produttore dei fonogrammi, in particolare l'autore ha diritto una integrazione di retribuzione. Sul punto si è stabilito che qualora un contratto di  trasferimento  o  cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a  esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o  esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione  annua  supplementare  da parte  del  produttore  di  fonogrammi   per   ogni   anno   completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno  dalla  pubblicazione lecita del fonogramma  o,  in  mancanza  di  tale  pubblicazione,  al cinquantesimo anno dalla sua lecita  comunicazione  al  pubblico.

A tutela dell'artista o autore è previsto che la rinuncia al  diritto  di  ottenere  tale  remunerazione  non  produce effetti.

L'art. 84 ter prevede l'obbligo di diffondere al pubblico dell'opera per la vendita, in particolare è stabilito che ae, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale  pubblicazione,  decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al  pubblico,  il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero  sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione  del  pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da  esso  scelti,  l'artista, interprete o esecutore, puo' recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di  fissazione  dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto  di  recesso  non produce effetti.

Il legislatore detta delle regole per il periodo transitorio, cioè per le opere da pubblicate, sul punto  è stato stabilito che gli agli articoli 75  e  85  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal  presente  decreto, e ter,  introdotti  dal presente decreto, si applicano sia alle opere pregresse sai alle opere future.

Quanto agli effetti dei contratti conclusi prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo del 2014 è stabilito che il  contratto  di trasferimento  o  cessione  dei  diritti  sul  fonogramma,   concluso anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in  base alla normativa vigente alla data  del  31  ottobre  2013.

I contratti di  trasferimento  o  cessione  che  autorizzano  un artista a ricevere  pagamenti  ricorrenti  e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente  decreto,  possono  essere  rinegoziati  dalle  parti  a vantaggio dell'artista dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione.

Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 22 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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