Decreto Legislativo del 15 novembre 2012 n. 218
in G.U. del 13 dicemebre 2012 n. 290
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
Ritenuto di avvalersi delle facolta' previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.».
Art. 2 Modifiche in materia di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;
b) all'articolo 85: 1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per i gruppi europei di interesse economico»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».
Art. 3 Validita' della documentazione antimafia
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».
Art. 4 Modifiche in materia di comunicazioni e informazione antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 87, comma 1, sono soppresse le parole da «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono o hanno sede,», nonche' l'ultimo periodo;
b) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3.»; 3) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»; 4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti e' stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».
Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge» sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della Banca dati e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;
b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.
Art. 6 Disposizioni concernenti i collegamenti informatici o telematici utilizzabili in attesa della realizzazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
1. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.».
Art. 7 Modifiche concernenti la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
Art. 8 Ulteriori disposizioni di coordinamento e correzioni formali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma 2, 93, comma 4, 94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;
b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.»;
c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le modalita' attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.»;
d) all'articolo 116, comma 4, le parole: «1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e» sono soppresse.
Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;
b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150.».
Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012