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Le nuove disposizioni del codice antimafia e della documentazione antimafia: Decreto Legislativo del 15.11.2012 n.218

Il Decreto Legislativo del 15.11.2012 n.218 apporta numerose modifiche al codice delle leggi antimafia (Decreto Legislativo del 06.09.2011 n. 159) e prevede nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (ex articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136)
A cura di Paolo Giuliano
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Decreto Legislativo del 15 novembre 2012 n. 218

in G.U. del 13 dicemebre 2012   n. 290

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della Costituzione;   Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136, recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159, nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo puo' apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto di avvalersi delle facolta'  previste  dagli  articoli  1, comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010;

Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e  con  il  Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la semplificazione;

E m a n a        

il seguente decreto legislativo:

Art. 1   Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura  di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati

1. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal seguente:

«1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e  la  difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche  in  corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora  l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.».

Art. 2 Modifiche  in  materia  di  situazioni  relative  ai   tentativi   di   infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:   «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal procuratore  della  Repubblica  procedente  alla   prefettura   della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»;

b) all'articolo 85:  1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui  all'articolo 2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per  i  gruppi europei di interesse economico»;       2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   «2-bis. Oltre a quanto previsto dal  precedente  comma  2,  per  le associazioni  e  societa'  di  qualunque   tipo,   anche   prive   di personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,  comma  1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.   2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza   o   di   direzione dell'impresa.   2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  anche indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  persone fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche  al  legale  rappresentante   e   agli   eventuali   componenti dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone fisiche  che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   tale societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  responsabili delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui   al   periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2»  sono  sostituite  dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

Art. 3 Validita' della documentazione antimafia  

1. All'articolo 86 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2  sono  sostituiti  dai seguenti:   «1. La comunicazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti  di  cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione.   2.  L'informazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti   di   cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo 92, ha una validita' di dodici  mesi  dalla  data  dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.».

 Art. 4    Modifiche in materia di comunicazioni   e informazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «, ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono  o  hanno  sede,», nonche' l'ultimo periodo;

b) all'articolo 88:       1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis.  Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche  quando  la consultazione della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che risulti non censito.»;

c) all'articolo 91: 1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa;  2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria  nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei  riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri  di  amministrazione,  di rappresentanza o di direzione.  A  tal  fine,  il  prefetto  verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di  divieto,  di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia possibile desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione mafiosa,  anche  attraverso  i  collegamenti   informatici   di   cui all'articolo 98, comma 3.»;  3) al comma 6, al primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni  degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.  136,  commesse  con  la  condizione della  reiterazione  prevista  dall'articolo  8-bis  della  legge  24 novembre 1981, n. 689»;  4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:   «7-bis. Ai fini  dell'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti  di competenza  di  altre   amministrazioni,   l'informazione   antimafia interdittiva, anche emessa  in  esito  all'esercizio  dei  poteri  di accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica:     a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di  cui  agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;     b) al soggetto di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,  che  ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;     c) alla camera  di  commercio  del  luogo  dove  ha  sede  legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto  l'accesso,  ove  sia  diverso  da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,   presso   la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici,  ai   fini   dell'inserimento   nel   casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  le finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle  entrate,  competenti  per  il luogo dove ha sede  legale  l'impresa  nei  cui  confronti  e'  stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.».

Art. 5 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia  

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:  1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»;  2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il prefetto procede con le  stesse  modalita'  quando  la  consultazione della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti  non censito.»;

b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato.

Art. 6 Disposizioni concernenti  i  collegamenti  informatici  o  telematici   utilizzabili  in  attesa  della  realizzazione  della  Banca   dati   nazionale unica della documentazione antimafia  

1. All'articolo 99 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n. 159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,  e'  sostituito  dal seguente:   «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del primo  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  di  cui all'articolo 83, commi 1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio  tramite  le prefetture la documentazione antimafia. A tali  fini,  le  prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  al  fine  di verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di  decadenza,  di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91,  comma  6,  nonche'  i  collegamenti  informatici  o  telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.».

  Art. 7 Modifiche concernenti  la  rappresentanza  in  giudizio  dell'Agenzia   nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni   sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  

1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159, e  successive  modificazioni,  il  comma  2  e'  sostituito  dal seguente:   «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

 Art. 8   Ulteriori disposizioni di coordinamento   e correzioni formali  

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma  2,  93,  comma  4,  94, commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7»  sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»;

b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i  cui organi sono stati sciolti ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  puo' deliberare di avvalersi, per un  periodo  determinato,  comunque  non superiore alla durata in carica della commissione  straordinaria  per la  gestione  dell'ente,  della  stazione  unica  appaltante  per  lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del medesimo ente locale.»;

c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente:   «8. La D.I.A. si avvale di personale dei  ruoli  della  Polizia  di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza, nonche' del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del  Corpo  di  polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato  opera  nell'ambito delle  articolazioni  centrali  della  D.I.A.  per  le  esigenze   di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in  relazione  a quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno  delle  strutture carcerarie  e  di  quelle  connesse  al  contrasto  delle   attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri  compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le  modalita' attuative  di  individuazione,  di  assegnazione  e  di  impiego  del medesimo personale.»;

d)  all'articolo  116,  comma  4,  le  parole:   «1-septies   del decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  e»   sono soppresse.

Art. 9 Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto  legislativo   6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni  

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano  in vigore decorsi due mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo  contenente  le  disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»;

b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma  1,  sono abrogate le seguenti disposizioni:     a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;     b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c) decreto del Presidente della  Repubblica  2  agosto  2010,  n. 150.».

Art. 10  Clausola di invarianza finanziaria  

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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