DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
in G.U. Serie Generale n.9 del 13-1-2015
Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015
La legge dell'11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59 prevedeva all'art. 2 la Revisione del catasto dei fabbricati.
In particolare, l'art. 2 della Legge dell'11.32014 prevedeva che il governo era delegato una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
Per raggiungere tale risultato si sarebbero applicati i seguenti principi:
– coinvolgimento dei comuni, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate;
– prevedere strumenti atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonchè degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito,
– definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
– determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;
1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
1.3)qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente.
Per raggiungere l'intento previsto dalla legge dell'11 marzo 2014 n. 23 (nuova classificazione degli immobili presenti nel catasto) è stato emanato il Decreto Legislativo del 17 dicembre 2014, n. 198 che regola le nuove commissioni censuarie.
Le commissioni censuarie sono suddivise in commissioni censuarie locali e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma (art.1).
La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (art. 6).
La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 6).
Ogni sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti (art. 7).
Attribuzioni della commissione censuaria centrale. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale
esercita le seguenti funzioni: a) decide, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e
classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni; b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni
delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni (art. 15).
In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui
ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro
le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle
unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni (art.15).
Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in
materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati (art. 2).
Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i
magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età (art.2).
Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale (art.3).
I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età (art.10).
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla
data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile (art.13).
Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni,
2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
a) esaminano e approvano, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni. (art.14).