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Le nuove città metropolitane regolate dalla Legge 7.4.2014 n. 56

La legge del 7.4.2014 n.. 56 regola le nuove città metropolitane di di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE  7 aprile 2014, n. 56  

Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)

in G.U.  Serie Generale n.81 del 7-4-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014

Ratio della legge

In attesa della revisione della costituzione, la legge del 7 aprile 2014 n. 56  detta  le disposizioni  in  materia  di  citta' metropolitane, province, unioni  e  fusioni  di  comuni  al  fine  di  adeguare  il  loro  ordinamento  ai   principi   di risparmio economico.

Sostituzione della provincia con la città metropolitana

E'  opportuno sottolineare che in alcuni casi la città metropolitane (di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze, Bari, Napoli e  Reggio  Calabria) sostituiscono le omonime province. Non si tratta , quindi, di una norma che vale per tutte le province italiane.

Le citta' metropolitane (salvo la citta'  metropolitana  di  Reggio Calabria) sono  costituite  alla  data  di entrata in vigore (9 aprile 2014) della legge 7 aprile 2014 n. 56 nel territorio delle  province omonime.

Il 1º gennaio 2015  le  citta'  metropolitane  subentrano  alle province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti  attivi  e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri  di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e  la  citta'  metropolitana  opera  con  il proprio statuto e  i  propri  organi.

In attesa dell'operatività delle città metropolitane è previsto come norma transitoria che  il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a  titolo  gratuito,  fino  al  31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione.

Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il  personale e le risorse  strumentali  della  provincia  a  cui  ciascuna  citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti  attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni  mobili  e immobili e' esente da oneri fiscali.

Funzioni delle città metropolitane

Le città metropolitane hanno le seguenti funzioni generali: lo sviluppo del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale, gestione  dei  servizi,  delle infrastrutture e delle  reti  di  comunicazione  di  interesse  della citta' metropolitana. Strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale di ambito metropolitano. Mobilita' e viabilita'.

Alla  citta'  metropolitana sono attribuite le funzioni  fondamentali  delle  province.

Lo Stato e le regioni,  ciascuno  per  le  proprie  competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle  citta'  metropolitane  in attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell'articolo   118   della Costituzione.

Territorio delle città metropolitane

Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello dell'omonima provincia (è ammessa la possibilità di modifica del territorio)

Organi della città metropolitana

Sono organi della citta' metropolitana: Il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana

Il sindaco metropolitano

Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto. Il sindaco metropolitano e' di diritto il  sindaco  del  comune capoluogo.

Il sindaco metropolitano puo' nominare un  vicesindaco,  scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali  funzioni  a lui delegate e  dandone  immediata  comunicazione  al  consiglio.  Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco  in  ogni  caso  in  cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi  dalla
carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco  del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

Il sindaco metropolitano  puo'  altresi'  assegnare  deleghe  a consiglieri   metropolitani.

Il consiglio metropolitano

Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti, piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza  metropolitana.  Il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente.

Il consiglio metropolitano è composto da un minimo di 14 ad un massimo di 24 consiglieri (in base alla popolazione).

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.

Il  consiglio  metropolitano  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri comunali dei  comuni  della  citta'  metropolitana.  Sono eleggibili a consigliere metropolitano  i  sindaci  e  i  consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale  comporta  la decadenza da consigliere metropolitano.

La conferenza metropolitana

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le  sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano.

La  conferenza   metropolitana   e'   composta   dal   sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.  Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni  della conferenza metropolitana.

Fonti normative della città metropolitane

Regolano e disciplinano le città metropolitane oltre che la legge 7 aprile 2014 n. 56, anche lo  statuto della città metropolitana.

Lo statuto  stabilisce  le norme fondamentali dell'organizzazione  dell'ente,  ivi  comprese  le attribuzioni  degli  organi  nonche'   l'articolazione   delle   loro competenze. Disciplina, inoltre,  i rapporti tra i comuni  e  le  loro  unioni  facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana.  Mediante convenzione i  comuni  e  le  loro  unioni  possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e  viceversa,  per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le  loro  unioni possono delegare il  predetto  esercizio  a  strutture  della  citta' metropolitana, e viceversa, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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