LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (14G00069)
in G.U. Serie Generale n.81 del 7-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014
Ratio della legge
In attesa della revisione della costituzione, la legge del 7 aprile 2014 n. 56 detta le disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di risparmio economico.
Sostituzione della provincia con la città metropolitana
E' opportuno sottolineare che in alcuni casi la città metropolitane (di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) sostituiscono le omonime province. Non si tratta , quindi, di una norma che vale per tutte le province italiane.
Le citta' metropolitane (salvo la citta' metropolitana di Reggio Calabria) sono costituite alla data di entrata in vigore (9 aprile 2014) della legge 7 aprile 2014 n. 56 nel territorio delle province omonime.
Il 1º gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi.
In attesa dell'operatività delle città metropolitane è previsto come norma transitoria che il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione.
Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali.
Funzioni delle città metropolitane
Le città metropolitane hanno le seguenti funzioni generali: lo sviluppo del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale, gestione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana. Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. Mobilita' e viabilita'.
Alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province.
Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
Territorio delle città metropolitane
Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello dell'omonima provincia (è ammessa la possibilità di modifica del territorio)
Organi della città metropolitana
Sono organi della citta' metropolitana: Il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana
Il sindaco metropolitano
Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.
Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla
carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri metropolitani.
Il consiglio metropolitano
Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. Il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
Il consiglio metropolitano è composto da un minimo di 14 ad un massimo di 24 consiglieri (in base alla popolazione).
Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni.
Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
La conferenza metropolitana
La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano.
La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana.
Fonti normative della città metropolitane
Regolano e disciplinano le città metropolitane oltre che la legge 7 aprile 2014 n. 56, anche lo statuto della città metropolitana.
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche' l'articolazione delle loro competenze. Disciplina, inoltre, i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana. Mediante convenzione i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta' metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.