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Le modalità operative per la certificazione del credito verso amministrazioni statali e enti pubblici

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare del 27.11.2012 n. 35 individua le modalità operative del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22.05.2012 per la certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
A cura di Paolo Giuliano
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EUROBANCONOTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35  

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – modalita' applicative.

in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2012 

Alle   Amministrazioni   centrali   e   periferiche dello Stato

Agli enti pubblici nazionali  di  cui all'Elenco n. 1 allegato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato

Ad Equitalia SpA

A Riscossione Sicilia SpA  e p.c.

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento delle finanze

1. Premessa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  in  oggetto (di  seguito  «D.M.  certificazione»)  disciplina  le  modalita'   di certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  da  parte  delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto  D.M., la Ragioneria Generale dello Stato  ha  predisposto  una  piattaforma elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi  ed esigibili  richiesti  dai  fornitori  delle  amministrazioni  o  enti debitori. Nelle more  della  predisposizione  della  piattaforma,  ai titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita'  di  presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di  certificazione  del credito secondo una modalita' ordinaria,  descritta  nell'articolo  2 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle   funzionalita'   che   consentono   la   registrazione    delle amministrazioni  e  degli  enti,  e'  stato  dato   avviso   mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144  del  18 ottobre 2012. Dell'attivazione  delle  ulteriori  funzionalita',  che saranno  progressivamente  rese  disponibili  ai   diversi   soggetti coinvolti nel processo di certificazione,  sara'  data  comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle finanze – Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Al riguardo, si  rammenta  che  la  procedura  ordinaria  potra'  essere utilizzata solo  nelle  more  del  rilascio  della  funzionalita'  di presentazione in forma telematica delle  istanze  di  certificazione.

Tuttavia, i  procedimenti  avviati  con  istanza  presentata  con  la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.

Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla  tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase  ordinaria,  si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo  coinvolti  nella procedura, alcune indicazioni operative  per  l'attuazione  del  D.M. certificazione.

Successivamente  all'emanazione   del   D.M.   certificazione,   il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis  ha  modificato l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini  della presente circolare:

e' stato ridotto a trenta  giorni  dal  momento  dell'istanza  il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in  cui l'amministrazione  o  ente   debitore   non   abbia   rilasciato   la certificazione  o  attestato  l'insussistenza  o  inesigibilita'  del credito;

e' stato esteso ai  fornitori  delle  amministrazioni  statali  e degli enti pubblici nazionali il meccanismo della  compensazione  con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo gia' vigente  per  le regioni, gli enti locali e quelli del Servizio Sanitario Nazionale;

e' stata attribuita agli Uffici centrali del bilancio (UCB),  con riferimento  alle  amministrazioni  statali  centrali  e  agli   enti pubblici nazionali, la competenza per la nomina  del  Commissario  ad acta per il rilascio della certificazione,  originariamente  affidata alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), che rimangono  invece competenti per la  nomina  con  riferimento  alle  certificazioni  di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche.

Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con  modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 3-bis,  comma  7,  ha altresi' previsto che possano essere  utilizzate,  al  solo  fine  di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia  per  le piccole e  medie  imprese,  le  certificazioni  rilasciate  ai  sensi dell'articolo  141,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207  concernente  il  Regolamento  di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nella presente circolare si fa altresi' riferimento  al  meccanismo della compensazione dei crediti certificati con  le  somme  dovute  a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi  dell'articolo  28-quater  del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602,  considerata  l'estensione  del predetto meccanismo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali disposta dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 19 ottobre 2012 («Modalita' con le quali  i  crediti  non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») in attuazione dell'articolo  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.   52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94  (di seguito «D.M. compensazione»).

Va infine ricordato che il decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 24 settembre 2012, concernente «Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante Modalita' di certificazione del  credito,  anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti pubblici nazionali», ha adeguato il  testo  del  D.M.  certificazione alle   sopra   richiamate   modifiche   alla    normativa    primaria successivamente intervenute.

2. Definizione dell'ambito di applicazione.

L'articolo 1, comma  1,  del  D.M.  certificazione,  nel  definirne l'ambito di applicazione, fa riferimento ai crediti per somme  dovute per  somministrazioni,   forniture   e   appalti   da   parte   delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Rientrano tra le amministrazioni dello Stato anche gli  Istituti  e scuole di  ogni  ordine  e  grado,  le  Istituzioni  educative  e  le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e gli Istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R.  26 novembre 2007, n. 233.

Il predetto D.M. non trova applicazione nei confronti degli  organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, in virtu' della speciale autonomia di cui gli stessi sono dotati.

Relativamente all'ambito di applicazione  della  normativa  di  cui trattasi, sono  da  intendersi  «enti  pubblici  nazionali»,  di  cui all'allegato elenco n. 1, i soggetti  istituiti  o  riconosciuti  per legge, a carattere nazionale, nonche' le Universita'.

Sono, invece, da ritenere  non  incluse  le  Camere  di  commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e  loro   associazioni,   in considerazione  del   loro   ambito   di   operativita'   a   livello territoriale.

Sono, altresi', da ritenersi esclusi  dall'ambito  di  applicazione della predetta normativa gli Enti pubblici economici, in ragione  del loro assoggettamento al regime giuridico privatistico,  gli  enti  ed organismi di diritto privato e le societa' a partecipazione pubblica.

Si fa presente che la funzione di accreditamento,  da  parte  delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica  messa  a disposizione dalla Ragioneria Generale  dello  Stato  e'  disponibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito  ed avviene utilizzando,  quali  chiavi  di  identificazione,  il  codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni  (IPA),  che  costituisce l'archivio  ufficiale   contenente   i   riferimenti   organizzativi, telematici  e  toponomastici  delle  pubbliche  amministrazioni.   Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'articolo 12 del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per  l'adozione  del  protocollo  informatico»  e dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto prima di procedere  all'accreditamento  sulla  piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente  debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati  di  propria competenza inseriti nell'archivio IPA,  con  particolare  riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per quanto attiene all'ambito oggettivo,  occorre  far  riferimento alla  natura  del  credito,  cosi'  come  desumibile  dal   contratto stipulato; pertanto si  ritiene  che  il  D.M.  certificazione  trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un  contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo  le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Puo' essere certificato solo l'importo stabilito  nel  contratto  a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo  gli  indici  ISTAT.  Infatti,  per consolidato   orientamento   della   giurisprudenza   amministrativa, l'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  che sancisce  l'obbligo  della  revisione  periodica  del  prezzo  per  i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. E' invece da escludersi la certificazione  degli  interessi moratori,  che  costituiscono  una  obbligazione  accessoria   avente funzione risarcitoria.

A norma del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del  24 settembre 2012, di modifica del  D.M.  certificazione,  il  creditore puo' delegare una banca o un intermediario finanziario  abilitato  ai sensi  della  normativa  vigente  a  gestire  per  proprio  conto  le attivita' connesse alla procedura di certificazione del credito,  ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del  commissario  ad acta.

3. Modalita' di verifica della certificazione da parte  degli  Uffici centrali del bilancio o delle Ragionerie territoriali dello Stato.

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al  comma  2,  che  le amministrazioni  statali  effettuino  il  riscontro  della  certezza, liquidita'  ed  esigibilita'  del  credito  e  che  l'esito  di  tale riscontro  sia  verificato  dal  coesistente  Ufficio  centrale   del bilancio,  per  le  amministrazioni  centrali  e   dalla   competente Ragioneria  territoriale  dello   Stato,   per   le   amministrazioni periferiche.  Cio'  anche  ai  fini  della  programmazione   relativa all'utilizzo delle disponibilita' dei fondi per la  reiscrizione  dei residui passivi perenti.

Preliminarmente si ritiene necessario precisare le  caratteristiche del credito certificabile.

Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato  nel  suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi,  nel  caso  di specie, secondo le forme e  le  procedure  prescritte  dalle  vigenti disposizioni contabili.

Ai fini  della  certificazione,  e'  da  ritenersi  sussistente  il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  la  quale  sia  stato assunto, ai sensi dell'articolo 34 delle legge 31 dicembre  2009,  n. 196,  il  relativo  impegno  di  spesa,  registrato  sulle  scritture contabili.

Pertanto in assenza di  contratto  perfezionato  e  di  impegno  di spesa,  regolarmente  registrato  sulle   scritture   contabili,   le amministrazioni  statali  non  potranno   certificare   il   credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del  soggetto  che  ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto  al  di  fuori delle prescritte procedure giuscontabili. Ovviamente  per  i  crediti ascrivibili alla  gestione  dei  funzionari  delegati,  i  quali  non effettuano  registrazioni  di  impegni  sulle  scritture   contabili, occorrera' riferirsi unicamente alla imprescindibile  presenza  delle obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratti).

Il requisito della liquidita',  soddisfatto  dalla  quantificazione dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da  ricondursi  agli elementi del titolo giuridico.

Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del  riscontro  da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare  l'assenza  di fattori  impeditivi  del  pagamento  del  credito,  quali,  a  titolo puramente   esemplificativo   e   non   esaustivo,   l'eccezione   di inadempimento,  l'esistenza  di  un  termine  o  di  una   condizione sospensiva. Non sono quindi in nessun  caso  certificabili  le  somme corrispondenti a debiti fuori bilancio delle Amministrazioni.

Appare opportuno rilevare che le verifiche da  effettuarsi  a  cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico  di regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto  la regolarita'  contributiva  e'  un  requisito  che  non  incide  sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza,  liquidita'  ed esigibilita').

In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed  esigibilita', giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante  da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito  di  decreto  ingiuntivo  non  opposto  (che acquista  autorita'  di  cosa  giudicata  in  relazione  al   credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto  a  fondamento  dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ.,  sent. n. 4510 del 1 marzo 2005 e Sez. I, sent. n.  18725  del  6  settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai  fini  del  rilascio della certificazione, il credito  deve  essere  riconducibile  ad  un impegno di spesa, assunto ai sensi dell'articolo 34  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196.

Ovviamente, in presenza di  sentenza  passata  in  giudicato  o  di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici  avranno cura di accertare che per il predetto  credito  non  siano  in  corso procedure esecutive e che, come previsto  nell'apposito  modello,  in sede  di   presentazione   dell'istanza   per   il   rilascio   della certificazione  il  creditore  si  sia  impegnato  a  non   attivarle successivamente.

Si precisa che le procedure di seguito illustrate non sono  incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la  certificazione  dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalita' ordinarie.

Cio' premesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 2,  del  D.M. certificazione,  le  amministrazioni  statali  debitrici  trasmettono all'UCB/RTS,  una  bozza  di  certificazione  (modello  2  del   D.M. certificazione), unitamente alla  documentazione  giustificativa  dei requisiti del credito, richiedendo il nulla osta al rilascio.

Verificato con esito  positivo  il  predetto  riscontro,  l'UCB/RTS restituisce il modello 2 all'amministrazione con  apposto  il  timbro del nulla osta al rilascio della certificazione.  In  caso  contrario l'ufficio di riscontro restituisce il  modello  senza  il  timbro  di nulla osta. In  tal  caso  l'amministrazione  statale  debitrice  non potra'  rilasciare  la   certificazione   e   dovra'   immediatamente comunicare al creditore istante  l'insussistenza  o  l'inesigibilita' del credito  utilizzando  l'apposito  modello  2,  allegato  al  D.M. certificazione.

Per consentire la conclusione del procedimento  di  rilascio  della certificazione nel previsto termine di trenta giorni dalla  ricezione dell'istanza, la documentazione sopra indicata deve essere  trasmessa all'UCB/RTS non oltre dieci giorni dalla predetta ricezione.  Per  le stesse finalita' la verifica da parte dell'UCB/RTS deve  concludersi, con la comunicazione dell'esito della stessa e del nulla osta,  entro i successivi dieci giorni.

Si precisa  che  il  predetto  riscontro  e  la  relativa  verifica costituiscono  un'attivita'  di  carattere  istruttorio,  preordinata all'emissione della certificazione e non assumono le  caratteristiche del controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

Effettuata la predetta verifica da parte dell'UCB/RTS,  qualora  la richiesta di certificazione sia riferita a crediti rientranti  fra  i residui passivi perenti, e' necessario distinguere il caso in cui per lo  stesso  credito  sia  gia'  stata  presentata  una  richiesta  di reiscrizione da quello in cui tale istanza non sia stata presentata.

Nel caso in cui, per l'impegno  perente  oggetto  di  richiesta  di certificazione, non sia mai  stata  presentata  alcuna  richiesta  di reiscrizione, si effettua l'iter sopra descritto.

Qualora, invece, per l'impegno  perente  oggetto  di  richiesta  di certificazione sia gia' stata presentata  richiesta  di  reiscrizione (anche parziale), l'Amministrazione ne informa il creditore, il quale ha facolta' di attivare una delle seguenti procedure:

Caso 1. ritirare la precedente istanza di  reiscrizione  e  farsi rilasciare la certificazione;

Caso 2.  richiedere  che  la  certificazione  sia  allegata  alla istanza di reiscrizione gia' presentata;

Caso 3. farsi rilasciare la certificazione solo per la parte  per la quale non e' stata presentata istanza di reiscrizione.

Caso 1

l'Amministrazione  procede,  entro  i  sette   giorni   successivi, mediante    richiesta    trasmessa    all'Ufficio    centrale     del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, all'annullamento  della richiesta precedentemente inoltrata;

L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica,  con  lo  stesso  mezzo,   l'esito   della   procedura   di annullamento (effettuata dopo le opportune verifiche e controlli  che abbiano come esito il non inserimento dello stesso in uno  schema  di decreto), dandone informazione anche all'Ufficio II  dell'Ispettorato Generale del Bilancio;

Una volta verificato lo  stato  di  annullamento  della  precedente istanza, l'Amministrazione consegna al creditore la certificazione.

Caso 2

L'Amministrazione  procede,  entro  i  sette   giorni   successivi, mediante    richiesta    trasmessa    all'Ufficio    centrale     del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato  all'annullamento  della richiesta precedentemente inoltrata;

L'Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato comunica,  con  lo  stesso  mezzo,   l'esito   della   procedura   di annullamento (effettuata dopo le opportune  verifiche  e  controlli), dandone informazione anche all'Ufficio II  dell'Ispettorato  Generale del Bilancio;

Una volta verificato lo  stato  di  annullamento  della  precedente istanza, l'Amministrazione produce la  certificazione  e  predispone, sulla base del modello B, nuova istanza di reiscrizione; Infine  invia  la  documentazione  all'UCB/RTS,  che  procede  come disposto nel paragrafo 6.

Caso 3

L'Amministrazione rilascia la certificazione solo per la parte  non riferita alla richiesta di reiscrizione gia' presentata.

4. Indicazioni operative a UCB/RTS circa la nomina dei commissari  ad acta.

L'articolo  13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,   n.   52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,  n.  94,  nel modificare l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185, ha disposto che, in caso di  mancato  rilascio  della  certificazione entro il termine previsto, su istanza del creditore,  venga  nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente  per  territorio,  per  le  certificazioni  di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle  regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  e dall'Ufficio centrale del bilancio competente, per le  certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali  e  degli  enti pubblici  nazionali.  Per  le  certificazioni  di  pertinenza   della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  degli  enti  da  questa vigilati, l'Ufficio centrale del bilancio competente  e'  quello  del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto,  alla  luce  della   predetta   modifica   normativa   le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli  4,  comma  2,  e  5,  comma  2,  del  D.M.  certificazione,  riguardanti  rispettivamente  la  certificazione   ordinaria   e   la certificazione mediante piattaforma  elettronica,  vanno  intese  nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto  per  il  rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento  dell'apposita  istanza  presentata  dal  creditore,   il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio  competente,  ovvero  il direttore  della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato  competente, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma  che la certificazione non sia  stata  gia'  resa  dall'amministrazione  o dall'ente debitore.

Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato dedicata alla piattaforma elettronica  e'  stata  data  comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta.

Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la procedura ordinaria, si precisa che la predetta  verifica  in  merito all'avvenuto  rilascio  della  certificazione   e'   effettuata   con specifica richiesta all'amministrazione o  all'ente  debitore,  nella quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione.

Qualora non venga fornito, da  parte  del  creditore,  il  predetto numero identificativo non si  potra'  dare  corso  alla  verifica  e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.

L'incarico  di  commissario  ad  acta,  secondo  quanto   stabilito dall'articolo 4, comma 3, e 5,  comma  3,  del  predetto  D.M.,  deve essere    conferito    prioritariamente    ad    un    rappresentante dell'amministrazione  o  ente  debitore  o,   in   subordine,   della Prefettura  –  Ufficio  territoriale  del  Governo   competente   per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale  dello  Stato.  I predetti rappresentanti  sono  individuati,  in  ragione  della  loro carica, nelle figure di  vertice  di  ciascuna  amministrazione,  che possono delegare un proprio dirigente o funzionario.

Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e'  utilizzato il modello di cui all'allegato 3 del predetto D.M.

Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono  posti  a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto,  nei  casi  in cui   il   commissario   ad   acta   non    appartenga    ai    ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso  presenta

a quest'ultimo apposita  istanza  di  rimborso,  allegando  tutta  la documentazione giustificativa delle  spese  sostenute,  nel  rispetto delle vigenti disposizioni in tema di  trattamento  di  missione  dei pubblici dipendenti.

Si precisa che, ai soli  fini  della  decorrenza  dei  termini  per l'attivazione dell'istanza di nomina  del  commissario  ad  acta,  la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che  non  abbiano ottemperato all'obbligo, previsto all'articolo 3, comma  2  del  D.M.

certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue  che  le predette istanze non saranno processate, salvo che  il  titolare  del credito, trascorsi i termini  prescritti,  non  presenti  istanza  di nomina di un commissario ad acta.

5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore.

A) in caso di cessione al sistema finanziario.

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito  certificato ad un istituto finanziario,  si  richiama  di  seguito  la  procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto  modificativo in materia di certificazione.

All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto  finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita' della  certificazione  e  svolge  nelle  modalita'  consuete,   fuori piattaforma, le  opportune  attivita'  relative  all'istruttoria.  Ad istruttoria  conclusa  con  esito  positivo,  l'istituto  cessionario notifica sulla piattaforma,  tramite  apposita  funzione  telematica, l'avvenuta    cessione    del    credito    (totale    o    parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva  degli  estremi  del  nuovo creditore.

Si rammenta che,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  6,  del  D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al  requisito  di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la procedura ordinaria,  all'avvio  dell'istruttoria  per  la  cessione, l'istituto  finanziario  cessionario  trattiene   l'originale   della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al  titolare del credito e procede, entro  i  tre  giorni  lavorativi  successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore  con posta  elettronica  certificata,  alla  verifica   dell'esistenza   e validita' di tale certificazione. Entro il decimo  giorno  successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica,  con  lo  stesso  mezzo,  l'esito  della  verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.

L'istituto cessionario in  caso  di  utilizzo  totale  del  credito trattiene    l'originale     della     certificazione     e     invia all'amministrazione   o   ente    debitore    contestualmente    alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una  copia  conforme dello stesso; in caso di utilizzo  parziale,  l'istituto  cessionario annota  l'ammontare  oggetto   di   cessione   sull'originale   della certificazione,  consegnando  una  copia  conforme  dello  stesso  al titolare   del   credito   completa   della   predetta   annotazione.

Contestualmente alla comunicazione  dell'avvenuto  subentro  parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette  all'amministrazione  o ente debitore una copia conforme della certificazione completa  della predetta annotazione.

B) in caso di compensazione.

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi  da  2  a  4 dell'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  152 del 2 luglio 2012, recante «Modalita' con  le  quali  i  crediti  non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti  locali  e  degli  Enti  del  Servizio  Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti,  possono  essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a  ruolo,  ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122.», le cui disposizioni si applicano,  a  seguito  dell'emanazione del D.M. compensazione, anche alle amministrazioni  statali  ed  agli enti pubblici nazionali.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente  della  riscossione  verifica  con  un'apposita funzione telematica la validita' della certificazione e svolge  nelle modalita' consuete, fuori  piattaforma,  le  opportune  verifiche  di competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo  l'agente  della riscossione notifica sulla  piattaforma,  tramite  apposita  funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o  parziale) alla   amministrazione   debitrice.   L'attestazione   di    avvenuta compensazione e tutti gli altri  obblighi  previsti  dalla  procedura ordinaria sono gestiti in modalita' telematica.

Limitatamente ai procedimenti  di  certificazione  avviati  con  la procedura   ordinaria,   l'agente   della   riscossione,    trattiene l'originale della certificazione,  ne  rilascia  copia  timbrata  per ricevuta al titolare del  credito  e  procede,  entro  i  tre  giorni lavorativi     successivi,     mediante      richiesta      trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro  il decimo   giorno   successivo   alla   richiesta   dell'agente   della riscossione, l'Amministrazione debitrice e' tenuta a comunicare,  con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della  riscossione che informa il titolare del credito.

In caso di esito positivo della verifica,  il  debito  si  estingue limitatamente all'importo corrispondente  al  credito  certificato  e utilizzato  in  compensazione  e  il  titolare  del  credito   ritira l'attestazione di avvenuta  compensazione  presso  lo  sportello  del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme  iscritto  a  ruolo  e' annotato sulla  copia  della  certificazione  rilasciata  dall'agente della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo  se la copia della certificazione e'  accompagnata  dall'attestazione  di avvenuta compensazione.

6. Procedura di pagamento del credito certificato.

La certificazione del  credito  rilasciata  dall'amministrazione  o ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non puo' essere superiore ai 12 mesi dalla data  di presentazione  dell'istanza  di   certificazione).   L'attivita'   di certificazione  comporta  necessariamente  che   le   amministrazioni statali  accertino  la  disponibilita'  delle   risorse   finanziarie necessarie ai pagamenti,  tenendo  conto  delle  scadenze  risultanti dalle certificazioni stesse: cio' al fine di preordinare, per  tempo, le disponibilita' di cassa, soprattutto nel  caso  in  cui  si  debba procedere al pagamento di residui iscritti  in  bilancio  ovvero  dei residui perenti, per i quali e' necessario procedere anche alla  loro reiscrizione in bilancio in termini di competenza.

Al  fine  di  una  efficiente  programmazione  dei  pagamenti,   le Amministrazioni devono predisporre un crono-programma  mensile  degli stessi; tale crono-programma e' oggetto delle  comunicazioni  mensili relative al monitoraggio di cui al paragrafo 8.

Per l'indicazione della data di  pagamento  si  devono  adottare  i criteri illustrati nel seguito.

Relativamente  alle  somme  iscritte  in   bilancio   (impegni   di competenza o residui) si deve comunque tener conto: dei tempi  occorrenti  per  l'acquisizione  delle  disponibilita' finanziarie qualora le stesse non fossero sufficienti; dei tempi necessari per provvedere al pagamento;

per i residui passivi, del termine di perenzione,  escludendo  la possibilita' di fissare una data  prevista  di  pagamento  successiva alla scadenza dei termini di conservazione dei residui in bilancio.

Per gli  impegni  iscritti  nel  rendiconto  patrimoniale  (residui passivi perenti), stante il particolare iter che li caratterizza,  il termine di pagamento da indicare  sulla  certificazione  deve  essere esattamente pari a 12 mesi dalla data di presentazione  dell'istanza.

Resta inteso che, nel caso in cui norme o  provvedimenti  particolari prevedano un termine perentorio per l'effettuazione del pagamento, lo stesso  e'   da   considerarsi   quale   data   da   inserire   nella certificazione, evitando in tal  modo  di  incorrere  in  sanzioni  o provvedimenti di riscossione coattiva.

Nel caso delle amministrazioni statali, non sono ammessi  pagamenti anticipati di oltre trenta giorni rispetto alla data  indicata  nella certificazione, ne' pagamenti posticipati rispetto a tale data.

Dal punto di vista operativo si precisa  che  tale  pagamento  deve avvenire:

a) a favore del soggetto cessionario  (generalmente  un  istituto finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;

b) con pagamento all'agente  della  riscossione,  per  i  crediti verso Amministrazioni statali,  i  quali  hanno  formato  oggetto  di compensazione con somme dovute per tributi erariali iscritti a ruolo.

L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al  versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma ricevuta, secondo le modalita' ordinariamente previste;

c) con pagamento all'agente  della  riscossione,  per  i  crediti verso enti pubblici nazionali,  i  quali  hanno  formato  oggetto  di compensazione con tributi erariali iscritti a ruolo.  L'agente  della riscossione successivamente provvedera' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato  della  somma  ricevuta,  secondo  le  modalita' ordinariamente previste. E' opportuno evidenziare  che,  in  caso  di mancato pagamento da parte dell'ente debitore dell'importo utilizzato in compensazione entro 12 mesi  dal  rilascio  della  certificazione, l'agente della riscossione ne da' comunicazione  entro  i  successivi sessanta  giorni  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e l'importo  oggetto  della  compensazione   e'   recuperato   mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, come previsto  dall'articolo  1,  comma  2  del  D.M.  compensazione.

Qualora il recupero non sia possibile con  la  modalita'  di  cui  al precedente periodo, l'agente della riscossione  procede,  sulla  base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) con pagamento all'agente della riscossione, per  i  crediti  i quali hanno formato oggetto di compensazione  con  somme  dovute  per tributi di enti territoriali ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali  iscritti  a  ruolo.

L'Agente della riscossione successivamente provvedera' al  versamento all'Ente  territoriale  ovvero  all'Ente  previdenziale  della  somma ricevuta, secondo le modalita' ordinariamente previste.

Si precisa che, per somme iscritte a ruolo,  si  fa  riferimento  a importi notificati entro il 30 aprile 2012, relativi  a  cartelle  di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30  del  decreto-legge  31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.

Per i certificati gestiti  tramite  la  piattaforma  elettronica  i pagamenti  in  favore  dei  creditori,  dei  soggetti  cessionari   e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili  correntemente  in  uso,  anche  sulla  piattaforma stessa, al  fine  di  mantenere  aggiornato  il  valore  del  credito certificato.

Si segnala, altresi', che  eventuali  pagamenti  diretti  da  parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo  previa  restituzione  della certificazione stessa (articolo 2, comma 7, del D.M. certificazione).

Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia  ceduto o  compensato  il  creditore  cessionario  subentra  nel  diritto  al creditore originario, prima di procedere al  pagamento  e'  opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo,  sulla  piattaforma   elettronica   sono   presenti   apposite funzionalita' per rendere agevole  la  ricerca  delle  certificazioni rilasciate  a  partire  dalle  informazioni   relative   al   credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).

Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione  non comportano  alcuna   particolare   contabilizzazione   nel   bilancio dell'ente  debitore.  Si  procede  normalmente   alla   registrazione contabile  del  pagamento  nel  momento  in  cui  si  e'   provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato  (banca, agente  della  riscossione,  ecc.).  L'imputazione  e'  operata   sul capitolo ovvero sulla  voce  di  spesa  originariamente  deputati  ad accogliere il pagamento della fornitura e, per l'eventuale  pagamento di interessi di mora o altri oneri,  sui  pertinenti  capitoli  o  le specifiche voci di spesa. In caso  di  compensazione,  l'incasso  del ruolo da parte dello Stato, dell'Ente territoriale  ovvero  dell'Ente previdenziale avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al  relativo  versamento  ai  predetti  Enti,  con  imputazione  alle pertinenti voci di entrata.

Alcune indicazioni per le sole amministrazioni statali.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni  operative,  specifiche per le amministrazioni statali.

Modalita' della eventuale richiesta di cassa.

Per  le  somme  iscritte  in   bilancio,   l'amministrazione   deve comunicare  immediatamente  l'eventuale  necessita'  di   cassa   per effettuare il pagamento. Al riguardo, si richiama l'articolo 6, comma 14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha  introdotto, per  il  corrente  esercizio  finanziario  e  quello  successivo,  la «facolta' di disporre, tra capitoli, variazioni compensative di  sola cassa,  fatta  eccezione  per   i   pagamenti   effettuati   mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa  verifica  da  parte  del Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   della compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di finanza pubblica».

Le richieste in oggetto devono, pertanto, essere inoltrate, tramite i coesistenti Uffici centrali del bilancio, solo una  volta  che  sia stata  verificata  l'impossibilita'  di  far  fronte   al   pagamento attraverso il ricorso alle misure di flessibilita' sopra illustrate.

Modalita' della eventuale richiesta  di  reiscrizione  dei  residui perenti.

L'articolo 2 del D.M. certificazione  prevede  al  comma  2,  terzo periodo,  che  le  amministrazioni  statali,   nella   richiesta   di  reiscrizione dei residui passivi perenti, specifichino se  si  tratti di crediti per i quali sia stata rilasciata certificazione  ai  sensi del predetto D.M. e  che,  in  tal  caso,  nella  medesima  richiesta indichino la data prevista per il pagamento, seguendo le  indicazioni di cui al precedente punto.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  2  del  Decreto  del Presidente  della  Repubblica  24  aprile  2001,   n.   270   recante Regolamento di semplificazione delle procedure  di  reiscrizione  nel bilancio dello Stato dei residui  passivi  perenti,  si  indicano  le casistiche e le procedure specifiche relative ai crediti  certificati che riguardino impegni colpiti da perenzione amministrativa.

Operazioni di competenza del  creditore  (Titolare,  cessionario  o agente della riscossione).

Il creditore presenta richiesta ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.   270/2001,   consegnando   l'originale   della certificazione. Al fine di garantire il pagamento alla  scadenza,  si distinguono i seguenti casi:

A) La  richiesta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 270/2001 e' presentata dal creditore originario: Laddove il creditore originario  intenda  presentare  richiesta per attivare la procedura per la reiscrizione di perenti (quindi  non sia intenzionato a cedere il credito ad un  istituto  bancario  o  ad utilizzarlo  per  una  compensazione,  oppure  intenda  attivare   la procedura di richiesta  di  riassegnazione  per  il  credito  residuo risultante  dopo  le  predette  operazioni),   questa   deve   essere effettuata  entro  quattro   mesi   dalla   data   di   presentazione dell'istanza di certificazione.

B) La  richiesta  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 270/2001 e' presentata da  un  soggetto  subentrato  al creditore  originario  (es.  Istituto  cessionario  o  agente   della riscossione): In tal caso la richiesta da parte del soggetto subentrato  deve essere  effettuata  entro  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione dell'istanza di certificazione.

Adempimenti dell'amministrazione.

L'Amministrazione provvede ad inviare la richiesta di  reiscrizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  270/2001  al coesistente UCB/RTS, utilizzando il modello allegato (modello B),  da presentare, in triplice copia, allegando la  documentazione  indicata nello stesso.

Adempimenti dell'Ufficio centrale del bilancio.

L'Ufficio  centrale  del  bilancio,  ricevute   le   richieste   di reiscrizione,   provvede   ad   inserire   quelle   interessate    da certificazione in  appositi  fascicoli,  identificabili  sul  sistema informatico   tramite   funzionalita'    appositamente    predisposte sull'applicativo  SIPATR,  avendo  cura  di  raggruppare  le  istanze secondo  la  data  prevista   per   il   pagamento   indicata   sulla certificazione.

Nella   nota   accompagnatoria   per   l'invio    all'Ufficio    II dell'Ispettorato  Generale  del  Bilancio  del   Dipartimento   della Ragioneria Generale dello Stato deve essere indicata la  scadenza  di riferimento. I fascicoli, corredati  della  documentazione  richiesta (in duplice copia), relativi  a  certificazioni  aventi  scadenza  di pagamento in un dato mese, devono pervenire al predetto Ufficio entro il  terzo  mese  precedente  la  data  di  pagamento  apposta   sulla certificazione.  In  caso  contrario,  vista  la  tempistica  per  la procedura di riassegnazione di fondi  attraverso  l'emissione  di  un Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste  la possibilita' di non adempiere al pagamento entro la data indicata.

Restano salve le disposizioni  di  cui  alla  circolare  6  del  27 febbraio  2012  in   merito   all'applicazione   delle   disposizioni dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  n.  1  del 2012, con particolare riferimento alla distinzione dei fascicoli  che contengano richieste di reiscrizione riguardanti  debiti  connessi  a transazioni commerciali per la fornitura di beni e servizi.

Adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio.

L'ufficio   II   dell'Ispettorato   generale   del   bilancio   del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato predispone, previa verifica del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  della disponibilita' dei fondi assegnati, i Decreti di  riassegnazione  per le richieste  di  reiscrizione  per  le  quali  e'  stata  rilasciata certificazione, inserite  in  fascicoli  specificamente  identificati attraverso l'applicazione informatica SIPATR.

Si evidenzia che le attivita' sopra descritte devono essere  svolte utilizzando  gli  strumenti  specifici  gia'   in   uso   presso   le amministrazioni  in  quanto  i  relativi   processi   non   rientrano nell'ambito applicativo della piattaforma elettronica. In  ogni  caso sul predetto sistema informatico e' possibile  indicare  la  data  di previsto pagamento ed altresi' e' disponibile la funzione  telematica di restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

7.  Verifica  prescritta  dall'articolo  48-bis   del   decreto   del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'articolo 2 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che,  prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila  euro,   l'amministrazione   o   ente   debitore   proceda, ricorrendone i presupposti, alla  verifica  prescritta  dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale verifica e' effettuata con le modalita' indicate nel  D.M.  18 gennaio 2008, n. 40.

Si precisa, tuttavia,  che  la  verifica  in  parola,  non  essendo preordinata  ad  un  effettivo   pagamento,   ha   natura   meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica  ordinaria,  in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di  cui  all'articolo  72-bis  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

A tal proposito, si segnala che la  societa'  Equitalia  S.p.A.  ha gia' predisposto il formato della richiesta  di  verifica  ex  48-bis disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio  Verifica  Inadempimenti,  consentendo  al  richiedente   di specificare  se  detta  verifica  debba  effettuarsi  a   soli   fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.

Si fa presente che in caso di cessione del credito,  a  prescindere dall'esito  della  verifica  nei  confronti  del  cedente,  prima  di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre  procedere alla verifica, ai sensi del richiamato articolo 48-bis, nei confronti di quest'ultimo.

Si ricorda che, indipendentemente  dall'esito  della  verifica,  la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente  debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla  verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento la  certificazione dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede  una  sezione per indicare il predetto esito).

In questo caso il credito puo' essere  ceduto  solo  per  l'importo corrispondente   all'ammontare    del    credito    indicato    nella certificazione,  decurtato   delle   somme   relative   all'accertata inadempienza.

Giova ricordare  che  l'intenzione  di  utilizzare  il  credito  in compensazione  ai  sensi  dell'articolo  28-quater  del   D.P.R.   29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal  creditore  in  una  apposita sezione dell'istanza di certificazione, non  costituisce  un  vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione e' inserita nel modello principalmente a fini di  monitoraggio  ex  ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente,  sia per la finanza pubblica nel suo complesso.

E' opportuno sottolineare  che  l'unica  ipotesi  in  cui  si  deve effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da  certificare e' quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo  2,  riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria  e  contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo»  e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli  29  e 30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tal caso l'importo e' certificato al netto di tali  crediti,  in quanto   le   corrispondenti   posizioni   di   debito/credito    tra amministrazione o ente e fornitore  devono  reciprocamente  chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione.

L'amministrazione  o  ente,  in  tale  circostanza,  provvede  alle relative  annotazioni  sulle  scritture  contabili   sia   dal   lato dell'entrata che della spesa.

8.  Modalita'  per  la   comunicazione   mensile   da   parte   delle Amministrazioni e degli  Enti  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze ai fini del monitoraggio.

L'articolo 7 del  D.M.  certificazione  prevede,  limitatamente  ai procedimenti di certificazione avviati con  la  procedura  ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente,  entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e  delle finanze –  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  e Dipartimento  del  Tesoro   –   il   numero   e   l'ammontare   delle certificazioni rilasciate, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato  irrevocabile  all'incasso, nonche' quelle relative alle compensazioni con le  somme  dovute  per cartelle di pagamento e atti  di  cui  agli  articoli  29  e  30  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La  comunicazione  deve  altresi' includere l'indicazione del capitolo di spesa, specificando, in  caso di residui passivi, la tipologia degli stessi (iscritti in bilancio o in perenzione) inerenti la somma oggetto di certificazione.

La predetta comunicazione deve riguardare anche  le  certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai  commissari ad acta ai sensi dell'articolo 4 del D.M. certificazione.

A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra' i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre 2012, distinte per mese. Le  comunicazioni  successive,  da  inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel  caso  in  cui  non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti  o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia' oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere  effettuate anche qualora l'amministrazione  o  ente  abbia  gia'  provveduto  in precedenza a inviare in altra  forma  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.

La  comunicazione  avverra'  tramite  posta   elettronica   secondo l'allegato modello A.

Si precisa che le comunicazioni di cui al modello A dovranno essere inviate, contemporaneamente, con lo stesso mezzo, anche al competente Ufficio centrale del bilancio.

Al  fine  di  poter  verificare   l'esaustivita'   delle   risposte pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto,  allegando comunque il modello A.

Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare  le  medesime  informazioni  a  livello  di  singola certificazione,  secondo  i  tracciati  indicati  nel  modello  A-bis distinti secondo le fasi di rilascio della  certificazione,  utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di  utilizzo  del  modello  A-bis, dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.

L'oggetto del messaggio di posta elettronica che  accompagnera'  la trasmissione  delle  comunicazioni   deve   riportare   la   dicitura «Monitoraggio  certificazioni  D.L.  n.  185/2008  –  Amministrazioni Statali»   per   le   amministrazioni   statali    e    «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 – Enti Pubblici  Nazionali»  per  gli enti pubblici nazionali.

L'indirizzo di posta elettronica  da  utilizzare  e'  il  seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovra' essere  effettuata  utilizzando   esclusivamente   i   modelli   resi disponibili   sul   sito   Internet   istituzionale   del   Ministero dell'economia e delle finanze.

Le istruzioni operative per la compilazione  dei  vari  campi  sono riportate in allegato alla presente circolare.

Con l'entrata in esercizio della piattaforma  elettronica,  i  dati relativi all'ammontare delle certificazioni  rilasciate  da  ciascuna amministrazione (previsti all'articolo 3, comma 8)  saranno  messi  a disposizione delle strutture competenti tramite funzione  telematica.

Pertanto,  limitatamente  alle  tavole  1  e  2,   nonche'   per   le certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli  obblighi  di comunicazione di cui al  presente  paragrafo  saranno  assolti  dalla piattaforma elettronica.

Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino  all'avvenuto  pagamento  della  totalita'  degli stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte.

9.  Comunicazioni  degli  Agenti  della  riscossione   al   Ministero dell'economia e delle finanze relativamente  alle  compensazioni  con somme dovute per tributi e contributi previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione  o  ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Ai fini del monitoraggio di cui al  paragrafo  precedente,  secondo quanto previsto dall'articolo  4  comma  5  del  D.M.  compensazione, l'agente trasmettera' altresi' al  Ministero  dell'economia  e  dellefinanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e' riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.

Per  ciascuna   operazione   di   compensazione,   l'agente   della riscossione  dovra'  fornire   le   seguenti   informazioni:   codice identificativo   dell'operazione,   indicazione   dell'agente   della riscossione, data  del  rilascio  della  certificazione,  data  della compensazione, ente  debitore,  ente  impositore,  capo,  capitolo  e articolo dello stato di previsione dell'entrata per il solo  bilancio dello Stato, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare  oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di  mora,  delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).

Considerato che il monitoraggio riguardera',  oltre  alle  avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale  rimborso al debitore originario (ad esempio in  caso  di  sgravi  sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione  si indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e' oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad  una  data  operazione  (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio  interessati)  si modificassero in un momento successivo, di tale modifica  sara'  dato conto nell'occasione della  successiva  comunicazione  relativa  alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso)  senza necessita' di comunicazioni intermedie.

La piattaforma elettronica prevede l'invio  delle  notifiche  delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite  funzione telematica. Le procedure di monitoraggio secondo le  modalita'  sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso  la  piattaforma  elettronica.  Le  tipologie  di  crediti certificate nelle due forme  saranno  rese  distinguibili  grazie  ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.

A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra'  avvenire,  con modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal  giorno  10  del mese di dicembre  2012.  La  prima  comunicazione  conterra'  i  dati relative alle certificazioni rilasciate fino  al  30  novembre  2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi  entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto  l'informazione  con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui  non  siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi  precedenti  o  nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi  ad  un  mese  gia' oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto  separato per ciascun mese.

Roma, 27 novembre 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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