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Le modalità di adempimento dell’obbligazione pecuniaria

La Cassazione del 30.9.2014 n. 20643 ha stabilito che è possibile rifiutare un assegno bancario semplice (non circolare) quando non c’è accordo per il pagamento tramite assegno (ed è possibile un pagamento in contati, cioè quando l’importo non supera € 1000) oppure quando esiste un dubbio sulla solvibilità del debitore (in presenza di assegni bancari semplici e per pagamenti superiori ad € 1000), non è ammesso il rifiuto di assegni circolari.
A cura di Paolo Giuliano
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Se qualche anno fa qualcuno avesse chiesto come bisogna pagare (estinguere) un debito di denaro, la risposta sarebbe stata semplice, il pagamento avviene con denaro avente corso legale ex art. 1227 c.c. "I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima".

L'uso di mezzi di pagamenti alternativi, come gli assegni bancari, era  limitato ai casi in cui questo mezzo di pagamento era  espressamente indicato nel contratto (se il debito deriva da contratto) oppure se il creditore accetta il pagamento mediate assegno.

Oggi, la situazione è completamente diversa, infatti, con l’evolversi dei sistemi tecnici di pagamento dematerializzati e, soprattutto, con l’aumentare delle esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e all’evasione fiscale, il legislatore ha imposto metodi di pagamenti elettronici c.d. tracciabili (quindi svincolati) dal denaro contante. Quanto alla normativa basta ricordare la normativa anti-riciclaggio, che non ammette pagamenti con moneta per importi superiori a 12.500 euro (il D.L. n. 138/2011  ha abbassato tale importo a € 2.500, altra riduzione a € 1.000 si è avuta con la c.d. manovra Monti del dicembre 2011).

Quindi, mentre il codice civile prevede (ancora) il pagamento con denaro contante, la normativa speciale ha (di fatto) riscritto il sistema (situazione che è tutt'altro che stabile, infatti, si tende ad eliminare completamente l'uso del contante a favore di pagamenti anche tramite "pos"). Di conseguenza, il debitore (potrà pagare con mezzi diversi dal denaro) il creditore (non potrà rifiutarsi di ricevere un pagamento con mezzi diversi dal denaro) in questi casi

1) pagamenti superiori a 12.500 euro (oggi 1000 euro) non possono essere effettuati se non con mezzi diversi da denaro, questi ultimi, quindi, quindi sono praticamente equiparati al denaro,

2) mentre per i pagamenti inferiori a euro 12.500 (ora 1.000) occorre distinguere tra

2a) pagamenti con assegni circolari che sono completamente equiparati al denaro e che non è possibile rifiutare (Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26617  “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”)

2b) pagamenti con assegni semplici, in tal caso possono essere rifiutati solo se sussiste una valida ragione, quindi, di fatto, sono non rifiutabili, così la Cass., sez. un., 4 giugno 2010, n. 13658  “il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”. Nel caso la ricorrente non ha dedotto l’esistenza di nessun motivo a giustificazione del mancato incasso dell’assegno benché l’avesse ricevuto (come accertato dal giudice a quo) oltre sei mesi prima di intraprendere l’azione esecutiva opposta e tanto dimostra la effettiva contrarietà del suo «comportamento» ai «principi di correttezza e buona fede», come ritenuto dal giudice del merito.”

Ecco che si pone un'altra domanda, quando il creditore può rifiutare il pagamento elettronico, (se può rifiutare il pagamento elettronico). La risposta a questa domanda deve essere articolata. Infatti, il creditore non può rifiutare il pagamento con modalità elettroniche oppure, quanto meno con modalità che permettono la tracciabilità del denaro, (anzi deve rifiutare il pagamento in denaro contante quando l'importo è superiore a 1000 euro), e questo sorvolando sulla questione dell'uso (obbligatorio o meno) del c.d. pos.

Quando poi si cerca di identificare le modalità di pagamento non propriamente elettroniche, la situazione è la seguente: gli assegni circolari sono ammessi sempre e il creditore non può rifiutare il pagamento. Gli assegni bancari possono essere rifiutati solo quando c'è una motivazione reale (non ipotetica). Il rifiuto è ammesso solo per gli assegni bancari (non circolari). A questo punto occorre analizzare quando è ammissibile il rifiuto (o quali possono essere i casi che giustificano il rifiuto dell'assegno bancario semplice).

Per delineare il quadro occorre distinguere tra pagamenti inferiori o superiori a 1000 euro. Per i pagamenti inferiori a 1000 euro è  possibile rifiutare gli assegni semplici quando non esiste un accordo (anche tacito) che modifica l'art. 1227 c.c. Ovviamente, l'esistenza di questo accordo deve essere provata.  Per i pagamenti superiori a 1000 euro è  possibile rifiutare gli assegni semplici quando c'è un dubbio sulla solvibilità del debitore, è intuibile che sarà onere del creditore provare l'insolvibilità del debitore o il dubbio sulla solvibilità, in altri termini, questo dubbio si traduce in  certezza dell'insolvibilità e non è possibile solo un dubbio sulla copertura dell'assegno.

Cass. civ. sez. II, 30 settembre 2014, n. 20643 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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