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Le misure inibitorie ex art 124 codice proprietà industriale

Cassazione 14.8.2019 n 21404 Ove il giudice non indichi l’unità temporale cui ragguagliare la somma dovuta come penale ex art 124 comma 2 c.p.i. e vengano in questione atti che integrino violazioni dell’inibitoria, la liquidazione della penalità deve attuarsi prendendo in considerazione le specifiche inosservanze alla statuizione emessa, restando esclusa una eterointegrazione della sentenza da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art 124 comma 7 c.p.i. sulle contestazioni insorte.
A cura di Paolo Giuliano
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Misure coercitive e inibitorie a tutela della proprietà industriale

L'art. 124 del codice della proprietà industriale stabilisce che la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

Pronunciata l'inibitoria, per rendere più effettiva la tutela della proprietà industriale, per le ipotesi in cui non dovesse essere rispettato quando disposto in sentenza, è previsto un mezzo di coercizione indiretta, infatti, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Le misure indibitorie (di coercizione indiretta)

L'inibitoria consiste in un ordine di non fare e importa a carico del destinatario, un obbligo di astensione dal compimento della condotta ritenuta illecita.

Tale obbligo è suscettibile di esecuzione forzata nelle sole forme previste per l'eliminazione di quanto realizzato (art. 2933 c.c.), ma, nei confronti della protrazione o della reiterazione della detta condotta, opera, come strumento di dissuasione — e quindi come mezzo di coazione indiretta alla cessazione degli atti contraffattivi, con cui è violato il diritto di proprietà industriale — la penalità di mora contemplata dall'art. 124, comma 2, c.p.i.

Quantificazione della penale

La penale può essere apposta ad un obbligo di non fare,  nelle violazioni degli obblighi di non fare la misura coercitiva va raccordata non già al ritardo in un'attività esecutiva, che non può esservi, quanto alla specifica inosservanza al divieto di porre in essere gli atti che integrano illecito: sicché la penale colpisce ogni singola condotta con cui è violato l'obbligo di non fare.

L'obbligo di non fare rappresenta una condotta che si dovrebbe protrarre nel tempo (come si potrebbe protrarre nel tempo il rifiuto di conformarsi all'obbligo di  non fare), quindi la penale apposta ad un obbligo di non fare può essere anche calcolata sulla base del numero di giorni che trascorrono prima che il soggetto obbligato si conformi al divieto di non fare.

Di conseguenza, non può tuttavia escludersi che il giudice che pronunci l'inibitoria, in presenza di una condotta suscettibile di protrarsi nel tempo senza soluzione di continuità, determini la penalità di mora in ragione del ritardo con cui l'autore dell'illecito ottemperi all'obbligo di porre fine all'attività vietata.

In quest'ultima ipotesi, il giudice dovrà precisare che la penalità di mora è  comminata per sanzionare la mancata cessazione di una determinata attività (e non il compimento di singoli atti con cui si trasgredisca all'obbligo di non facere) e, per altro verso, indicare l'unità temporale da prendere in considerazione per quantificare la somma dovuta.

Tale duplice definizione del contenuto del provvedimento si impone per una elementare esigenza di certezza, onde impedire che il destinatario della misura sia esposto a conseguenze patrimoniali imprevedibili, non desumibili dal dictum del giudice.

La stessa esigenza di certezza esclude, del resto, che il giudice dell'attuazione possa integrare il contenuto del provvedimento del giudice del merito che manchi – di tali indicazioni.

Integrazione o interpretazione delle misure inibitorie

E' quasi inevitabile che sull'interpretazione o applicazione delle misure inibitorie sorgano delle contestazioni, in questo caso l'art. 127 cpi comma 7 cpi stabilisce che sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

E' da osservare, al riguardo, che l'art. 124, comma 7, c.p.i. delinea un procedimento deputato a dirimere le contestazioni che sorgono con riguardo alle misure concesse, e non certo a modificare il contenuto delle statuizioni che le riguardano: ciò che può aver luogo solo attraverso l'utilizzo dei pertinenti rimedi impugnatori, ai quali non possono certo sovrapporsi altri interventi (quali, appunto, quelli adottati in forza della diposizione citata).

Il ricorso ex art. 124, comma 7 può investire le «contestazioni» inerenti a misure precedentemente adottate, e non la concedibilità di penalità che il giudice del merito abbia espressamente negato, o su cui abbia mancato di statuire; e infatti, l'illegittimo diniego della misura o l'omessa pronuncia sul punto vanno denunciati coi mezzi di impugnazione previsti contro la sentenza di merito, esulando dalle «contestazioni» di cui si è appena detto.

Ove il giudice non applichi espressamente la penalità ex art. 124, comma 2, c.p.i. a un ritardo, né comunque indichi l'unità temporale cui ragguagliare la somma dovuta, e vengano in questione puntuali atti che integrino violazioni dell'inibitoria, la liquidazione della detta penalità deve attuarsi prendendo in considerazione tali specifiche inosservanze alla statuizione emessa, restando esclusa una eterointegrazione della sentenza di merito da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 124, comma 7, c.p.i. sulle contestazioni insorte.

Cass., civ. sez. I, del 14 agosto 2019, n. 21404

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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